Proroga sino a tre mesi dalla conclusione della pace, delle
disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, e
dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944,
n. 357, e sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra,
delle disposizioni dell'art. 1 dei decreto legislativo
Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 452.
(GU Serie Generale n.133 del 10-06-1946)
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