COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1993 

Definizione di flottante ai fini dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, e dei criteri per l'eventuale fissazione del minor limite dello stesso rispetto al 10%, nonche' delle condizioni per l'operativita' dell'obbligo di promuovere le offerte pubbliche di acquisto di cui alla citata norma e dei criteri per la fissazione del prezzo relativo alle singole offerte. (Deliberazione n. 6892). (GU Serie Generale n.58 del 11-03-1993)

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