N. 66 ORDINANZA 28 gennaio - 8 febbraio 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reato in genere - Interesse privato in atti di ufficio e abuso innominato d'ufficio - Disparita' in ordine alla punibilita' Mancanza di ogni riferimento al procedimento - Difetto di motivazione circa la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. (Legge 26 aprile 1990, n. 86, artt. 13 e 20 in relazione al c.p., artt. 323 e 324). (Cost., art. 3).(GU n.7 del 13-2-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), in relazione agli artt. 323 e 324 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Costa Giulio Vito ed altri, iscritta al n. 699 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice relatore Ettore Gallo. Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 luglio 1990, il G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e 324 del codice penale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; che, secondo il giudice a quo, la normativa introdotta con la legge denunciata sarebbe affetta da eccesso di potere in quanto rende punibili fattispecie di abuso innominato (di offensivita' penale meno grave) e lecite fattispecie di presa di interesse patrimoniale (di offensivita' penale piu' grave), in relazione al trattamento punitivo dei reati gia' qualificati dal codice penale come abuso innominato ed interesse privato in atti d'ufficio; Considerato che, come anche osserva l'intervenuta Avvocatura dello Stato, nell'ordinanza manca ogni riferimento al procedimento cui essa inerisce e qualunque motivazione circa la rilevanza della questione; che quindi non essendo stato rispettato il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e 324 c.p., promossa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 5 luglio 1990, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991. Il Presidente: CONSO Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0165