Modifica del regolamento di esecuzione sulla semplificazione del procedimento amministrativo di autorizzazione di interventi non sostanziali.(GU n.13 del 27-3-2010)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 16 giugno 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 4 maggio 2009, n. 1250. E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, sono inserite le seguenti lettere g) fino x): «g) installazione di reti di protezione da insetti su superfici a coltivazione agricola intensiva; h) montaggio di tende per un periodo massimo di quindici giorni; i) installazione, modifica o sostituzione di serbatoi d'acqua interrati con una capienza massima di 20 metri cubi; j) interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo come definiti dall'art. 59, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche, che non comportano una modifica della destinazione d'uso; k) installazione, modifica o sostituzione di pensiline per fermate d'autobus; l) interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche su edifici esistenti, a meno che non si realizzi volume urbanistico; m) sostituzione di colonnette di distribuzione e di distributori automatici presso le stazioni di rifornimento; n) installazione, modifica o sostituzione di camini, prese d'aerazione o canne fumarie; o) installazione, modifica o sostituzione del cappotto termico di edifici; p) installazione, modifica o sostituzione di collettori solari e di impianti fotovoltaici fino a una superficie massima di 30 metri quadrati, se sono montati raso falda del tetto; q) installazione di finestre raso falda, con una superficie massima fino al 10 per cento della superficie della relativa falda del tetto, su case d'abitazione; r) installazione, modifica o sostituzione di impianti tecnologici all'interno di edifici esistenti; s) installazione, modifica o sostituzione di cavi, punti, nodi, armadi di derivazione, centraline e cabine per l'erogazione di servizi pubblici; t) installazione, modifica o sostituzione di antenne radioamatoriali con i relativi tralicci o pali di sostegno sui tetti degli edifici fino ad un'altezza massima di 5 metri e di antenne televisive con un'altezza oscillante tra 1,5 metri e 3 metri; u) installazione, modifica o sostituzione di tende estensibili fino ad un massimo di 25 metri quadrati, tranne che nel verde alpino; v) realizzazione di depositi di legno e costruzione di tettoie, nei casi determinati dalla Giunta provinciale; per tali interventi deve essere richiesto un parere da parte dell'autorita' forestale; w) costruzione, modifica o sostituzione di muri di cinta, qualora il basamento, misurato dal livello del piano di campagna, non superi l'altezza di 30 cm e la sovrapposta recinzione non superi l'altezza di 1 m; x) installazione di fontane.». 2. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e' cosi' sostituito: «l. Dalla richiesta d'autorizzazione relativa agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) fino ad i), che deve essere corredata da un estratto della mappa catastale, devono risultare in modo chiaro la localizzazione ed i dati tecnici dell'intervento progettato. Per gli interventi di cui alle lettere j) fino a x) deve essere presentata la documentazione prevista dal regolamento edilizio.» Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 19 maggio 2009 DURNWALDER (Omissis)