Regolamento in materia di premio per il fermo definitivo dell'attivita' di pesca.(GU n.87 del 13-4-2002)
Vigente al: 28-4-2002
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalita' strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti; Visto l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 30 dicembre 1999 che stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni del regolamento (CE) n. 2468/98 continuano ad applicarsi agli aiuti, alle azioni e ai progetti approvati fino al 31 dicembre 1999; Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 gennaio 1998, n. 36, regolamento recante nuove norme per l'attuazione della misura arresto definitivo dell'attivita' di pesca prevista dallo Strumento Finanziario Orientamento Pesca (SFOP) 1994/1999; Visto il punto 6 della circolare esplicativa del Ministro per le politiche agricole 11 giugno 1998, n. 601229, che disciplina la fase transitoria per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro per le politiche agricole n. 36/1998; Ritenuto necessario, per perseguire gli obiettivi di semplificazione e speditezza dell'attivita' amministrativa, nel rispetto dei principi di imparzialita' e trasparenza, dare continuita' all'azione di omogeneizzazione delle norme nazionali di attuazione dei regolamenti comunitari in materia di fermo definitivo; Considerato che la riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' di pesca e la conseguente realizzazione del ritiro definitivo della nave al fine di ottenere l'erogazione del premio costituisce preminente interesse del proprietario, mentre quello dell'Amministrazione e' rappresentato dall'esigenza di dare speditezza alla realizzazione del programma di ritiri formulato secondo le disponibilita' finanziarie messe a disposizione dallo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP) e dal CIPE; Considerato che con la riconsegna della licenza di pesca, o dell'autorizzazione provvisoria, la nave non puo' piu' esercitare l'attivita' di pesca; Ritenuto opportuno garantire che gli interventi dello SFOP realizzino in massimo grado gli obiettivi assegnati dalla politica strutturale e segnatamente una corretta e tempestiva riduzione dello sforzo di pesca; Ritenuto, altresi', opportuno evitare che per i ritiri di navi, avvenuti nel rispetto della normativa comunitaria, la mancata erogazione dei premi per inosservanza dei termini di ritiro e di presentazione della domanda di liquidazione possa determinare legittime richieste, da parte degli interessati, finalizzate al rilascio di nulla osta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, per il rientro in flotta di navi con le stesse caratteristiche di quelle ritirate; Ritenuto necessario emanare nuove norme di applicazione dei regolamenti comunitari sopracitati in materia di arresto definitivo dell'attivita' di pesca allo scopo di perseguire obiettivi di maggiore semplificazione e speditezza dell'attivita' amministrativa e rendere la stessa piu' aderente alla disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241; Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che nella seduta dell'11 dicembre 2000, hanno reso parere favorevole; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 120/2001 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2001; Considerato che la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 65770 del 10 luglio 2001 ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento relative allo SFOP 1994/1999 all'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea al 20 novembre 2001; Ritenuto, pertanto, necessario adeguare le disposizioni contenute nello schema di regolamento sottoposto al parere del Consiglio di Stato al termine di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento fissato al 20 novembre 2001 con la predetta circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 65770/2001; Vista la comunicazione n. 2470 del 31 ottobre 2001 al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota del 5 novembre 2001; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. I termini per il ritiro della nave e la richiesta di liquidazione del premio indicati dalle disposizioni in materia di arresto definitivo sono ordinatori. In ipotesi di inosservanza dei termini rimane a carico dell'interessato il rischio connesso alla indisponibilita' finanziaria conseguente alla liquidazione dei premi di arresto definitivo relativa a pratiche i cui procedimenti si siano conclusi o si siano comunque svolti nel rispetto dei termini. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 novembre 2001 Il Ministro: Alemanno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive Registro n.1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 62;