N. 71 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 novembre 1997
N. 71 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 15 novembre 1997 (del Commissario dello Stato per la regione siciliana) Beni culturali - Regione siciliana - Assessorato ai beni culturali - Personale assunto con contratti di diritto privato per la catalogazione del patrimonio culturale regionale - Garanzie occupazionali - Rideterminazione delle dotazioni organiche dei ruoli tecnici, con creazione di nuove figure professionali, corrispondenti a tali mansioni - Riconoscimento di titoli preferenziali per l'ammissione a futuri concorsi - Proroga fino al 31 dicembre 1998 dei contratti di lavoro attualmente in vigore - Lesione del principio di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di eguaglianza in relazione alle garanzie poste per l'accesso agli uffici pubblici - Contrasto con il giudicato di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 59/1997. (Legge regione Sicilia 29 ottobre 1997). (Cost., artt. 3, 51, 97 e 136).(GU n.49 del 3-12-1997 )
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 29 ottobre 1997, ha approvato il disegno di legge n. 542/560 dal titolo "Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali", successivamente pervenuto a questo commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 3 novembre 1997. Il legislatore, nell'approssimarsi della scadenza del termine triennale dei contratti di lavoro subordinato di diritto privato stipulati per mezzo di tutti gli uffici periferici dell'Assessorato regionale per i beni culturali e ambientali e la pubblica istruzione con il personale gia' utilizzato nelle campagne di catalogazione del patrimonio culturale siciliano, effettuate in Sicilia in attuazione delle leggi nazionali nn. 41/1986 e 449/1987 nonche' della legge regionale n. 26/1988, ha predisposto un'elaborata iniziativa legislativa per garantire stabilita' occupazionale agli oltre 500 addetti al settore. Il provvedimento legislativo oggetto del presente gravame prevede, infatti, la rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali con l'inclusione di nuove figure professionali, corrispondenti alle mansioni sinora svolte dai soggetti impegnati nell'attivita' di catalogazione e il tempestivo avvio di procedure concorsuali cui gli stessi sono ammessi con particolari titoli di preferenza. Nell'attesa della conclusione delle suddette procedure di reclutamento e' disposta, inoltre, la proroga tout court sino al 31 dicembre 1998, dei contratti di lavoro attualmente in vigore nel palese intento di ulteriormente consolidare le situazioni di precariato gia' esistenti. L'iniziativa legislativa nel suo complesso si configura come un nuovo tentativo di superare gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa nazionale in materia di razionalizzazione del pubblico impiego, eludendo al contempo il chiaro dispositivo della decisione di codesta ecc.ma Corte n. 59/1997. Seppure sia riconosciuto al legislatore statale e regionale un vasto ambito di discrezionalita' nelle scelte relative alla creazione e all'organizzazione dei pubblici uffici esso, tuttativa, non puo' ritenersi "sottratto al sindacato sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialita' proclamati dall'art. 97 della Costituzione, secondo i canoni della non arbitrarieta' e della ragionevolezza". Proprio sotto il profilo della violazione dell'art. 97 della Costituzione, appare censurabile l'intera iniziativa laddove prevede apoditticamente la modifica e l'ampliamento, per taluni profili professionali, delle piante organiche dei ruoli tecnici dell'Assessorato ai beni culturali in pendenza del termine prestabilito dalla giunta di governo regionale che, con delibera n. 332 del 7 agosto 1997 (all. A), ha disposto l'attivazione delle procedure per la rilevazione dei carichi di lavoro del personale ai fini della conseguente ridistribuzione nei vari rami dell'Amministrazione. Il governo regionale, infatti, a seguito anche dell'ormai consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, ha ritenuto di dover dare attuazione ai principi di riforme economico-sociale contenuti nell'art. 2 della legge n. 421/1992, a tal fine ponendo in essere le opportune procedure. Dette procedure, secondo le direttive impartite dall'assessore alla presidenza con circolare del 22 settembre 1997 (all. B), non dovranno comportare un aumento del personale dei vari assessorati, "risultato che nel complesso porterebbe all'esigenza di aumentare il gia' numeroso personale attualmente in servizio (17.000 unita')", bensi' ottenere il risultato di "razionalizzazione del carico di lavoro che, ovviamente, puo' richiedere l'aumento del personale in servizio presso gli assessorati, ma alla suddetta soluzione bisogna giungere solo dopo aver verificato le altre, quali semplificazione e snellimento di procedimenti, informatizzazione, accorpamento di gruppi di lavoro, etc.". Orbene e' di tutta evidenza che l'intervento legislativo de quo, in quanto si sovrappone ad un procedimento amministrativo gia' avviato, determina la subordinazione del fine pubblico perseguito dall'amministrazione all'interesse del personale a proseguire e stabilizzare il proprio rapporto di lavoro, gia' censurata con le sentenze di codesta Corte n. 59 e n. 153 del 1997. In proposito si rileva che nei lavori parlamentari e preparatori (all. C) non vi e' traccia dell'effettuazione di qualsivoglia valutazione di dati obiettivi e concreti sulla utilizzazione del personale gia' appartenente ai ruoli dell'Amministrazione regionale, la cui dotazione ora si intende modificare ed ampliare. Al riguardo non ininfluente e' la circostanza che gli uffici periferici dell'Amminstrazione regionale dei beni culturali dispongono gia' di proprio personale tecnico e si avvalgono di dipendenti appartenenti al ruolo speciale transitorio ex legge regionale n. 25/1993 che hanno svolto e svolgono attivita' analoghe alla catalogazione, i quali hanno fatto pervenire numerosi esposti in cui lamentano la sovrapposizione dei compiti che si intendono affidare ai nuovi assunti con quelli gia' di loro pertinenza (all. D). Ulteriori motivazioni a sostegno del presente gravame si rinvengono nelle disposizioni relative al procedimento concorsuale, da cui emerge in maniera incontrovertibile che il reale intento del legislatore e' quello di assicurare comunque la prosecuzione dei rapporti di lavoro a termine stipulati con gli oltre 500 c.d. "catalogatori". L'insieme delle previsioni contenute negli artt. 6, 7 ed 8 e la creazione delle nuove figure professionali previste dalla tab. A configura infatti una sorta di preventiva identificazione dei beneficiari del provvedimento legislativo che sarebbero, nella quasi totalita', i soggetti che in atto prestano servizio con rapporti di lavoro subordinato di diritto privato presso le sovrintendenze dell'Isola. Una prima anomalia e' rinvenibile, infatti, nella istituzione delle nuove qualifiche di assistente tecnico archeologo, assistente tecnico architetto, assistente tecnico etno naturalista, assistente tecnico storico dell'arte, etc., non riscontrabili peraltro in nessuna amministrazione pubblica, di cui il legislatore non si cura ne' di definire i compiti ne' tantomeno di prescrivere i relativi titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso. Di contro, senza alcuna motivazione rinvenibile nei lavori preparatori e' disposta l'eleminazione, quale requisito per l'ammissione alla qualifica di dirigente tecnico archeologo, del possesso della laurea in lettere classiche (art. 7, quarto comma) sinora ritenuta indispensabile ratione materia in tutte le pubbliche amministrazioni. Nel medesimo art. 7 e' altresi' prevista l'eliminazione della riserva del 50% dei posti in favore dei soggetti impegnati in progetti di utilita' collettiva (c.d. articolisti) e la riduzione dal 15% al 5% della percentuale di riserva per il personale interno. A fronte di tali soppressioni viene introdotta all'art. 6 una specifica riserva, pari al 50% dei posti messi a concorso, in favore del personale che ha prestato "effettivo servizio per la realizzazione degli interventi" di catalogazione di cui alle leggi regionali nn. 25/1993 (art. 111) e n. 34/1994 (art. 13) prevedendo al contempo, nel successivo comma terzo, l'ulteriore valutazione del medesimo servizio quale titolo di preferenza. E' di palmare evidenza che da tale congegno normativo di riserva e di valutazione dei titoli risulta oltremodo privilegiata la posizione dei "catalogatori", che cosi' otterrebbero la pressocche' assoluta certezza di essere assunti dalla regione con ingiustificato pregiudizio per la generalita' dei cittadini che intendono accedere all'impiego pubblico e, soprattutto, deriva grave nocumento per la p.a. che vedrebbe compromessa la possibilita' di avere un piu' vasto ambito di soggetti da selezionare. Che il legislatore confidi che con la normativa teste' adottata possa dare definitiva soluzione alle aspettative occupazionali del personale precario in questione, risulta anche dalla previsione del secondo comma dell'art. 6, ove in modo irrituale si assegnano ai neo assunti mansioni prevalentemente di catalogazione, in cio' arbitrariamente superando le eventuali discrezionali valutazioni della amministrazione dei beni culturali tendenti ad una diversa utilizzazione magari maggiormente rispondente alle contingenti esigenze. Ma vi e' di piu': il legislatore, nell'intento di garantire stabilita' occupazionale ai pochi soggetti appartenenti alle qualifiche inferiori che non potrebbero beneficiare delle norme di privilegio prima descritte, all'art. 8 estende la riserva del 50% dei posti anche alle qualifiche sino al IV livello per le quali, a rigore di legge, e' prescritto l'avviamento numerico dalle liste di collocamento. Nel contesto delineato non puo' inoltre ritenersi legittima neanche la proroga dei contratti di lavoro a termine strettamente correlata alla conclusione delle procedure concorsuali non giustificata piuttosto dal riscontro e dalla verifica dei risultati sinora conseguiti e dalla identificazione di ulteriori programmi finalizzati aventi una durata prestabilta con termini differenziati a seconda dell'oggetto dell'attivita' di catalogazione. In merito alla definizione del particolarmente celere procedimento concorsuale delineato dall'art. 4 non ci si puo' esimere dal prospettare censure di costituzionalita' circa l'integrale devoluzione di compiti di natura prettamente pubblica ad imprese private scelta peraltro con il metodo della trattativa privata, nonostante gli importi dei relativi appalti possano superare la soglia comunitaria dei 200.000 ECU. Da quanto sinora rappresentato si ritiene sufficientemente dimostrato la sussistenza di quelle inversioni di priorita' tra l'interesse del personale precario all'impiego e le esigenze dell'Amministrazione gia' posta in essere dal legislatore siciliano con il disegno di legge n. 1181 approvato il 24 marzo 1996, dichiarato incostituzionale con la sentenza di codesta Corte n. 59/1997, che configura, ancora una volta, violazione degli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione.
P. Q. M. e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dott. Gianfranco Romagnoli, commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna l'intero disegno di legge n. 542/560, dal titolo "Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali", approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 29 ottobre 1997, ad eccezione dell'art. 5, per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione. Palermo, addi' 7 novembre 1997 Il Commissario dello Stato per la regione siciliana: prefetto Gianfranco Romagnoli 97C1292