N. 319 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 febbraio 1999
N. 319 Ordinanza emessa il 3 febbraio 1999 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dal Collegio nazionale agrotecnici ed altri contro il Ministero delle finanze ed altro Professioni - Istituzione dell'Albo professionale degli agrotecnici - Attivita' consentite - Esercizio di compiti inerenti alla formazione e redazione dei tipi di frazionamento e/o mappale e, comunque, all'attivita' catasstale di frazionamento dei terreni - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto ai periti agrari - Incidenza sul diritto al lavoro e sul principio della tutela del lavoro. (Legge 6 giugno 1986, n. 251, art. 11; sostituito dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, art. 10). (Cost., artt. 3, 4 e 35).(GU n.23 del 9-6-1999 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2200/1995 proposto dal Collegio nazionale agrotecnici, dal Collegio provinciale degli agrotecnici di Roma e da Marco Gianni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Prosperetti e Stefano Mastino del Rio, elettivamente domiciliati presso gli stessi in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 19; Contro il Ministero delle finanze, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e nei confronti del Collegio nazionale dei periti agrari, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv.to Santina Bernardi, per l'annullamento dell'art. 1, comma 4 del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, in parte de qua; Visto il ricorso ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle finanze e del controinteressato Collegio nazionale dei periti agrari; Visti gli atti tutti della causa; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Nominato relatore per la pubblica udienza del 3 febbraio 1999 il consigliere Polito Bruno Rosario; Uditi per le parti gli avv.ti Mastino del Rio, Bernardi e Basilica; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: F a t t o Il ricorso in esame, proposto dal Collegio nazionale degli agrotecnici e dagli altri soggetti indicati in epigrafe, e' inteso ad ottenere l'annullamento dell'art. 1, comma 4 del decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, nella parte in cui omette di richiamare - ai fini dell'individuazione dei soggetti abilitati all'effettuazione di pratiche catastali di aggiornamento e di denunce di variazione - l'art. 1, comma 7 della legge 26 giugno 1990, n. 165, che comprende il Collegio nazionale degli agrotecnici fra gli ordini e collegi professionali abilitati a stipulare convenzioni con l'amministrazione del catasto ed i servizi tecnici erariali per il completamento delle procedure di aggiornamento del catasto. E' dedotta con quattro articolati motivi l'illegittimita' dell'impugnata norma regolamentare per violazione degli artt. 10, lett. n), della legge 5 marzo 1991, n. 91; 1, comma 7, della legge 26 giugno 1990, n. 166; 12, comma 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 596; 8, terzo comma, della legge 1 ottobre 1969, n. 679; 5, del d.P.R. 26 gennaio 1972, n. 650; 9, del d.P.R. n. 253/1990. I ricorrenti espongono che per effetto del combinato disposto di cui all'art. 10, lett. n), della legge n. 91/1991 - che riconduce alle competenze professionali degli agrotecnici "le attribuzioni derivanti da altre leggi" - ed all'art. 1, comma 7, della legge n. 165/1990, gli agrotecnici devono considerarsi abilitati alla redazione dei tipi di frazionamento e delle pratiche catastali; cio' anche in relazione all'inclusione di detti professionisti fra quelli che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, possono prestare assistenza nei giudizi avanti alle commissioni tributarie. Lamentano che la disposizione regolamentare impugnata, a mezzo del rinvio alle sole previsioni di cui agli artt. 8 della legge n. 679/1969 e 5 del d.P.R. n. 650/1972, ha del tutto omesso di prendere in considerazione le specifiche competenze degli agrotecnici nella materia catastale. Sottolineano che le previsioni dettate dalle disposizioni da ultimo richiamate devono essere interpretate, quanto all'indicazione dei professionisti abilitati allo svolgimento degli atti di aggiornamento e variazione catastale, in senso evolutivo tenuto conto che alla data della loro entrata in vigore l'ordine professionale degli agrotecnici non era stato ancora costituito. Invocano inoltre, con richiamo al d.P.R. 19 marzo 1970, n. 253, la piena equipollenza sul piano formale e sostanziale dei diploma di agrotecnico con quello di perito agrario, con la conseguenza che deve ritenersi indebita, oltreche' viziata da eccesso di potere per disparita' di trattamento, la limitazione dell'esercizio di compiti nella materia catastale cui sono ordinariamente abilitati i periti agrari. Sollevano, infine, questione di legittimita' costituzionale della legge n. 251/1986, nonche' degli artt. 1, comma 7, della legge n. 165/1990 e 12, comma 2, del d.lgs. n. 646/1992, per contrasto con gli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione. Si e' costituito in giudizio il Ministero delle finanze ed ha depositato documenti relativi all'oggetto del contendere. Si e', altresi' costituito in giudizio il Collegio nazionale dei periti agrari che ha eccepito l'inammissibilita' dell'impugnativa per difetto di interesse alla pronunzia di annullamento e, nel merito, ha contrastato i motivi dedotti concludendo per il rigetto del ricorso. All'udienza del 3 febbraio 1999 il ricorso e' stato trattenuto per la decisione. D i r i t t o 1. - L'intimato Collegio nazionale dei periti agrari ha eccepito il difetto di interesse dei ricorrenti a contestare a disciplina dettata dall'art. 1, comma 4, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701; a giudizio dell'ordine professionale controinteressato gli agrotecnici potrebbero indipendentemente dal richiesto annullamento della norma regolamentare, svolgere i compiti di redazione di atti inerenti alla formazione ed aggiornamento del catasto che affermano riconducibili, secondo l'interpretazione sviluppata in ricorso, in via immediata alla legge professionale e ad altre norme del settore. L'eccezione non va condivisa. E' noto che gli atti amministrativi sono assistiti da presunzione di legittimita' fino a quando non ne venga dichiarata l'illegittimita' in via di autotutela dal medesimo organo che ha concorso alla loro adozione ovvero in esito a gravame in sede amministrativa o giurisdizionale; deve, quindi, riconoscersi in capo agli odierni ricorrenti l'interesse alla pronunzia di annullamento della norma regolamentare impugnata che, in sede di concreta applicazione, si configura idonea ad introdurre ostacoli all'espletamento di funzione reputate proprie del titolo professionale di agrotecnico e che, in ogni caso, potrebbe ingenerare dubbi e perplessita' circa la loro effettiva estensione con riguardo alle pratiche catastali. 2. - Passando all'esame del merito del ricorso con un primo ordine di considerazioni viene dedotta l'illegittimita' dell'art. 1, comma 4 del d.m. n. 701/1994 nella parte in cui - nell'individuare le modalita' e categorie di soggetti abilitati alla redazione della pratiche catastali di aggiornamento geometrico e denunzie di variazione con rinvio agli artt. 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, nonche' 5 e 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 e 27 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817 - ha omesso di prendere a tal fine inconsiderazione la categoria professionale degli agrotecnici. Questi ultimi, secondo le prospettazioni sviluppate in ricorso, in virtu' del combinato disposto di cui agli artt. 11, |ett. n) della legge istitutiva dell'albo prnfessionale 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91 (che con norma in bianco consente l'esercizio di tutte le attribuzione "derivanti da altre leggi") ed agli artt. 1, comma 7 della legge 26 giugno 1990, n. 165, (recante l'autorizzazione alla stipula di apposite convenzioni fra l'amministrazione finanziaria ed il collegio nazionale degli agrotecnici, al fine di accelerare le procedure di aggiornamento del catasto) e 12, comma 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che include gli agrotecnici fra i soggetti abilitati a prestare assistenza tecnica nel contenzioso avanti le Commissioni tributarie in materia di classamento e ripartizione d'estimo, rivestirebbero un'indubbia competenza nel settore delle pratiche catastali per esplicito riconoscimento normativo di cui la disposizione regolamentare gravata non ha, invece, ritenuto di dover tenere conto. L'ordine argomentativo dei ricorrenti non puo' essere condiviso. Il menzionato art. 1, comma 7, della legge n. 165/1990 prevede, infatti, nel perseguito intento di accelerare le procedure di aggiornamento del catasto, la stipula di convenzioni con il Collegio professionale degli agrotecnici per lo svolgimento di compiti in funzione collaborativa con l'amministrazione finanziaria ed a limitato fine dell'"esecuzione delle variazioni dello stato dei fabbricati iscritti al catasto edilizio urbano", mentre l'art. 12, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992, ammette gli agrotecnici all'assunzione della difesa tecnica nei giudizi avanti alle Commissioni tributarie per materie di rilievo catastale. Si versa a fronte di disposizioni di legge che esplicano un valore precettivo circoscritto a funzioni e settori determinati, che non si configurano suscettibili di interpretazione estensiva onde riconoscere ad esse una valore abilitante all'espletamento a regime e sul piano sostanziale di ogni e qualsiasi incombenza relativa alla formazione, variazione ed aggiomamento del catasto. In assenza di puntuali prescrizioni che autorizzino in via generale gli agrotecnici a svolgere le pratiche catastali cui fa riferimento l'art. 1, comma 4, del d.m. n. 701/1994 deve quindi escludersi che la regolamentazione ivi dettata si ponga in contrasto con le disposizioni di rango primario assunte a parametro di legittimita'. 3. - Con un secondo ordine di argomentazione i ricorrenti, muovendo dall'asserita piena equipollenza del diploma di agrotecnico con quello di perito agrario, censurano la norma regolamentare nei profili di eccesso di potere per illogicita' ed ingiustizia manifeste per non aver ammesso anche gli agrotecnici allo svolgimento di incombenti nella materia catastale cui sono ordinariamente abilitati i periti agrari. Rileva il Collegio che non sussiste, allo stato, una disposizione di legge che dichiari equivalenti a tutti gli effetti i diplomi di agrotecnico e perito agrario. La legge 27 ottobre 1969, n. 754 - che ha dettato i criteri per l'istituzione del corso triennale per il conseguimento della maturita' professionale di agrotecnico - all'art. 3 rimette ad apposito d.P.R., da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, la determinazione della validita' dei titoli conseguiti a termine dei nuovi corsi istituiti in via sperimentale presso istituti professionali che non abbiano corrispondente indirizzo nel settore dell'istruzione tecnica, ai fini dell'ammissione alle carriere di concetto delle pubbliche amministrazioni, nonche' corsi di laurea universitari". La tabella annessa al d.P.R. 19 marzo 1970, n. 253, emanato in attuazione della su menzionata, delega legislativa, parifica il diploma di agrotecnico a quello di perito agrario all'esclusivo fine dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alle carriere di concetto per le quali e' riconosciuto idoneo il titolo di studio indicato come termine di comparazione. L'inclusione del diploma di agrotecnico nell'apposita tabella relativa ai "titoli conseguiti presso istituti professionali che non abbiano corrispondenza nel settore dell'istruzione tecnica" conferma per tabulas che non sussiste equivalenza a tutti gli effetti fra di diplomi in argomento e che l'equiparazione opera la limitato fine dell'ammissione ai concorsi ivi contemplati (cfr. Cons. St., parere sez. prima n. 555/1980 del 9 luglio 1980). In assenza di una puntuale norma che equipari a tutti gli effetti i titoli di studio di agrotecnico e perito agrario deve escludersi che il giudizio analogico di equipollenza possa essere formulato in sede di adozione di norme regolamentari in materia di procedure di automazione degli archivi catastali, trattandosi di fonte normativa secondaria (regolamento ministeriale) che deve necessariamente osservare le norme di carattere primario quanto agli effetti abilitanti dei titoli di studio sul piano culturale e professionale. 4. - I ricorrenti sollevano, infine, questione di legittimita' costituzionale. dell'art. 11 della legge n. 251/1986, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 91/1991, nella parte in cui non prevede l'esercizio da parte degli agrotecnici di compiti inerenti alla formazione e redazione dei tipi di frazionamento e/o mappale e, comunque, all'attivita' catastale di frazionamento di terreni. La questione e' rilevante ai fini del presente giudizio, perche' la dichiarata incostituzionalita' delle norma predetta rifluirebbe sulla validita' della disposizione regolamentare impugnata che non prende in considerazione a categoria degli agrotecnici ai fini dello svolgimento dei compiti innanzi indicati. l profili di dedotto contrasto con gli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione non si configurano manifestamente infondati. Quanto all'art. 3 della Costituzione - in presenza di un'evoluzione normativa che in diverse ipotesi riconosce alla categoria di professionisti ricorrente la possibilita di espletare specifici compiti nel settore catastale (art. 1, comma 7 della legge n. 165/1990; art. 12, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992) nonche' dell'inclusione nei programmi didattici per il conseguimento del diploma di agrotecnico di materie inerenti alla stima, tariffa d'estimo, volture e frazionamenti di beni immobiliari ai fini della formazione del catasto (d.m. pubblica istruzione del 15 aprile 1994) - si configura irragionevole e discriminatorio il difetto nella legge professionale di una specifica previsione che abiliti gli agrotecnici allo svolgimento dei compiti predetti, segnatamente per cio' che attiene il catasto dei terreni, al cui esercizio sono ammessi altri professionisti con analoga formazione culturale. Quanto agli artt. 4 e 35 della Costituzione - se e' pur vero, come da consolidata giurisprudenza costituzionale, che la tutela del diritto al lavoro ivi enunciata non si traduce in puntuali situazioni di diritto soggettivo all'esercizio in ogni modo e forma dell'attivita' lavorativa - va tuttavia riconosciuta alle norme invocate una valenza propulsiva nei confronti del legislatore affinche' rimuova quelle situazioni che sul piano sostanziale si risolvono in un'ingiustificata ed indebita preclusione all'esercizio del diritto in questione. Tale ultima evenienza si riscontra nei riguardi dei professionisti ricorrenti i quali - malgrado il riconoscimento per fini ed oggetti individuati di competenze professionali della materia catastale ed il possesso di titolo di studio il cui ordinamento didattico prevede l'acquisizione di specifiche cognizioni al riguardo - vedono in concreto precluso lo svolgimento a regime dell'attivita' lavorativa nel settore in argomento. La questione di costituzionalita' - sollevata per i medesimi profili anche con riferimento agli artt. 1, comma 7, della legge n. 165/1990 e 12, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992 - non si configura assistita, quanto alle predette norme, dal prescritto requisito di non manifesta infondatezza. Si tratta, invero, di disposizioni che con evidente carattere di specialita' sono tese a soddisfare specifiche esigenze connesse alla classificazione catastale del patrimonio immobiliare, con la conseguenza che la questione di costituzionalita' introdotta si configura diretta ad attribuire alle norme censurate un contenuto additivo che travalica e si sovrappone la scelta discrezionale effettuata dal legislatore.
P. Q. M. Ritenuta la sussistenza dei presupposti di rilevanza e di non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituto dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, per contrasto con gli artt. 3, 4 e 35, primo comma, della Costituzione; Sospende il presente giudizio; Da mandato alla segreteria della sezione di trasmettere alta Corte costituzionale gli atti del giudizio unitamente alla presente ordinanza e di dare notifica della stessa alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 3 febbraio 1999. Il presidente: Elefante Il consigliere estensore: Polito 99C0552