N. 319 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 febbraio 1999

                                N. 319
  Ordinanza  emessa  il  3  febbraio 1999 dal tribunale amministrativo
 regionale del Lazio  sul  ricorso  proposto  dal  Collegio  nazionale
 agrotecnici ed altri contro il Ministero delle finanze ed altro
 Professioni - Istituzione dell'Albo professionale degli agrotecnici -
    Attivita'   consentite   -  Esercizio  di  compiti  inerenti  alla
    formazione e redazione dei tipi di frazionamento  e/o  mappale  e,
    comunque,  all'attivita' catasstale di frazionamento dei terreni -
    Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto ai  periti
    agrari  -  Incidenza  sul  diritto al lavoro e sul principio della
    tutela del lavoro.
 (Legge 6 giugno 1986, n. 251, art. 11; sostituito dalla legge 5 marzo
    1991, n. 91, art. 10).
 (Cost., artt. 3, 4 e 35).
(GU n.23 del 9-6-1999 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 2200/1995
 proposto dal Collegio nazionale agrotecnici, dal Collegio provinciale
 degli agrotecnici di Roma e da Marco Gianni, rappresentati  e  difesi
 dagli   avv.ti   Marco   Prosperetti   e  Stefano  Mastino  del  Rio,
 elettivamente domiciliati presso gli stessi in Roma, via Pierluigi da
 Palestrina n. 19;
   Contro  il  Ministero  delle  finanze,  costituitosi  in  giudizio,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale dello Stato e nei
 confronti del Collegio nazionale dei periti agrari,  costituitosi  in
 giudizio,  rappresentato  e  difeso dall'avv.to Santina Bernardi, per
 l'annullamento dell'art.  1, comma 4 del d.m. 19 aprile 1994, n. 701,
 in parte de qua;
   Visto il ricorso ed i relativi allegati;
   Visti gli atti di costituzione  in  giudizio  del  Ministero  delle
 finanze e del controinteressato Collegio nazionale dei periti agrari;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Nominato relatore per la pubblica udienza del 3  febbraio  1999  il
 consigliere Polito Bruno Rosario;
   Uditi per le parti gli avv.ti Mastino del Rio, Bernardi e Basilica;
   Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Il   ricorso  in  esame,  proposto  dal  Collegio  nazionale  degli
 agrotecnici e dagli altri soggetti indicati in epigrafe, e' inteso ad
 ottenere  l'annullamento  dell'art.  1,  comma  4  del  decreto   del
 Ministero  delle  finanze  19 aprile 1994, n. 701, nella parte in cui
 omette di richiamare  -  ai  fini  dell'individuazione  dei  soggetti
 abilitati  all'effettuazione di pratiche catastali di aggiornamento e
 di denunce di variazione - l'art. 1, comma 7 della  legge  26  giugno
 1990,  n.  165, che comprende il Collegio nazionale degli agrotecnici
 fra  gli  ordini  e  collegi  professionali  abilitati  a   stipulare
 convenzioni  con  l'amministrazione  del catasto ed i servizi tecnici
 erariali per il completamento delle procedure  di  aggiornamento  del
 catasto.
   E'   dedotta   con   quattro   articolati  motivi  l'illegittimita'
 dell'impugnata norma regolamentare per  violazione  degli  artt.  10,
 lett. n), della legge 5 marzo 1991, n. 91; 1, comma 7, della legge 26
 giugno 1990, n. 166; 12, comma 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 596;
 8,  terzo comma, della legge 1 ottobre 1969, n. 679; 5, del d.P.R. 26
 gennaio 1972, n. 650; 9, del d.P.R. n. 253/1990.
   I ricorrenti espongono che per effetto del  combinato  disposto  di
 cui  all'art.  10,  lett.  n), della legge n. 91/1991 - che riconduce
 alle competenze  professionali  degli  agrotecnici  "le  attribuzioni
 derivanti  da  altre  leggi" - ed all'art. 1, comma 7, della legge n.
 165/1990,  gli  agrotecnici  devono   considerarsi   abilitati   alla
 redazione  dei tipi di frazionamento e delle pratiche catastali; cio'
 anche in relazione all'inclusione di detti professionisti fra  quelli
 che,  ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, possono
 prestare assistenza nei giudizi avanti alle commissioni tributarie.
   Lamentano  che la disposizione regolamentare impugnata, a mezzo del
 rinvio alle sole previsioni di  cui  agli  artt.  8  della  legge  n.
 679/1969  e 5 del d.P.R. n. 650/1972, ha del tutto omesso di prendere
 in considerazione le specifiche competenze  degli  agrotecnici  nella
 materia catastale.
   Sottolineano che le previsioni dettate dalle disposizioni da ultimo
 richiamate  devono  essere  interpretate,  quanto all'indicazione dei
 professionisti abilitati allo svolgimento degli atti di aggiornamento
 e variazione catastale, in senso evolutivo tenuto conto che alla data
 della loro entrata in vigore l'ordine professionale degli agrotecnici
 non era stato ancora costituito.
   Invocano inoltre, con richiamo al d.P.R. 19 marzo 1970, n. 253,  la
 piena  equipollenza  sul  piano  formale e sostanziale dei diploma di
 agrotecnico con quello di perito agrario, con la conseguenza che deve
 ritenersi indebita,  oltreche'  viziata  da  eccesso  di  potere  per
 disparita'  di  trattamento, la limitazione dell'esercizio di compiti
 nella materia catastale cui sono ordinariamente  abilitati  i  periti
 agrari.
   Sollevano,  infine,  questione di legittimita' costituzionale della
 legge n. 251/1986, nonche' degli artt. 1, comma  7,  della  legge  n.
 165/1990 e 12, comma 2, del d.lgs. n. 646/1992, per contrasto con gli
 artt. 3, 4 e 35 della Costituzione.
   Si  e'  costituito  in  giudizio  il  Ministero delle finanze ed ha
 depositato documenti relativi all'oggetto del contendere.
   Si e', altresi' costituito in giudizio il  Collegio  nazionale  dei
 periti agrari che ha eccepito l'inammissibilita' dell'impugnativa per
 difetto di interesse alla pronunzia di annullamento e, nel merito, ha
 contrastato i motivi dedotti concludendo per il rigetto del ricorso.
   All'udienza  del 3 febbraio 1999 il ricorso e' stato trattenuto per
 la decisione.
                             D i r i t t o
   1. - L'intimato Collegio nazionale dei periti agrari ha eccepito il
 difetto di interesse dei ricorrenti a contestare a disciplina dettata
 dall'art. 1, comma 4, del d.m. 19 aprile 1994,  n.  701;  a  giudizio
 dell'ordine    professionale    controinteressato   gli   agrotecnici
 potrebbero indipendentemente dal richiesto annullamento  della  norma
 regolamentare,  svolgere i compiti di redazione di atti inerenti alla
 formazione ed aggiornamento del catasto che affermano  riconducibili,
 secondo  l'interpretazione  sviluppata  in  ricorso, in via immediata
 alla legge professionale e ad altre norme del settore.
   L'eccezione non va condivisa.
   E' noto che gli atti amministrativi sono assistiti  da  presunzione
 di   legittimita'   fino   a   quando   non   ne   venga   dichiarata
 l'illegittimita' in via di autotutela  dal  medesimo  organo  che  ha
 concorso  alla  loro  adozione  ovvero  in  esito  a  gravame in sede
 amministrativa o giurisdizionale; deve, quindi, riconoscersi in  capo
 agli  odierni  ricorrenti  l'interesse alla pronunzia di annullamento
 della  norma  regolamentare  impugnata  che,  in  sede  di   concreta
 applicazione,    si   configura   idonea   ad   introdurre   ostacoli
 all'espletamento   di   funzione   reputate   proprie   del    titolo
 professionale di agrotecnico e che, in ogni caso, potrebbe ingenerare
 dubbi  e perplessita' circa la loro effettiva estensione con riguardo
 alle pratiche catastali.
   2.  - Passando all'esame del merito del ricorso con un primo ordine
 di considerazioni viene dedotta l'illegittimita' dell'art. 1, comma 4
 del d.m. n.  701/1994  nella  parte  in  cui  -  nell'individuare  le
 modalita'  e  categorie  di  soggetti  abilitati alla redazione della
 pratiche  catastali  di  aggiornamento  geometrico  e   denunzie   di
 variazione  con  rinvio  agli  artt. 8 della legge 1 ottobre 1969, n.
 679, nonche' 5 e 7 del d.P.R.   26 ottobre 1972,  n.  650  e  27  del
 d.P.R.  22  dicembre  1986, n. 817 - ha omesso di prendere a tal fine
 inconsiderazione la categoria professionale degli agrotecnici.
   Questi ultimi, secondo le prospettazioni sviluppate in ricorso,  in
 virtu'  del  combinato  disposto di cui agli artt. 11, |ett. n) della
 legge istitutiva dell'albo prnfessionale 6 giugno 1986, n. 251,  come
 sostituito  dall'art.  10  della  legge  5 marzo 1991, n. 91 (che con
 norma  in  bianco  consente  l'esercizio  di  tutte  le  attribuzione
 "derivanti  da  altre leggi") ed agli artt. 1, comma 7 della legge 26
 giugno 1990,  n.  165,  (recante  l'autorizzazione  alla  stipula  di
 apposite convenzioni fra l'amministrazione finanziaria ed il collegio
 nazionale  degli  agrotecnici,  al fine di accelerare le procedure di
 aggiornamento del catasto) e 12, comma 2 d.lgs. 31 dicembre 1992,  n.
 546,  che include gli agrotecnici fra i soggetti abilitati a prestare
 assistenza tecnica nel contenzioso avanti le  Commissioni  tributarie
 in  materia  di  classamento  e ripartizione d'estimo, rivestirebbero
 un'indubbia competenza  nel  settore  delle  pratiche  catastali  per
 esplicito   riconoscimento   normativo   di   cui   la   disposizione
 regolamentare gravata non ha, invece, ritenuto di dover tenere conto.
   L'ordine argomentativo dei ricorrenti non puo' essere condiviso.
   Il menzionato art. 1, comma 7, della  legge  n.  165/1990  prevede,
 infatti,  nel  perseguito  intento  di  accelerare  le  procedure  di
 aggiornamento del catasto, la stipula di convenzioni con il  Collegio
 professionale  degli  agrotecnici  per  lo  svolgimento di compiti in
 funzione  collaborativa  con  l'amministrazione  finanziaria   ed   a
 limitato  fine  dell'"esecuzione  delle  variazioni  dello  stato dei
 fabbricati iscritti al catasto edilizio urbano",  mentre  l'art.  12,
 comma   2   del   d.lgs.   n.   546/1992,   ammette  gli  agrotecnici
 all'assunzione  della  difesa  tecnica  nei   giudizi   avanti   alle
 Commissioni tributarie per materie di rilievo catastale.
   Si  versa a fronte di disposizioni di legge che esplicano un valore
 precettivo circoscritto a funzioni e settori determinati, che non  si
 configurano    suscettibili   di   interpretazione   estensiva   onde
 riconoscere ad esse una valore abilitante all'espletamento a regime e
 sul piano sostanziale di ogni e qualsiasi  incombenza  relativa  alla
 formazione, variazione ed aggiomamento del catasto.
   In assenza di puntuali prescrizioni che autorizzino in via generale
 gli  agrotecnici  a svolgere le pratiche catastali cui fa riferimento
 l'art. 1, comma 4, del d.m. n. 701/1994 deve quindi escludersi che la
 regolamentazione  ivi  dettata  si  ponga   in   contrasto   con   le
 disposizioni di rango primario assunte a parametro di legittimita'.
   3. - Con un secondo ordine di argomentazione i ricorrenti, muovendo
 dall'asserita  piena  equipollenza  del  diploma  di  agrotecnico con
 quello di  perito  agrario,  censurano  la  norma  regolamentare  nei
 profili di eccesso di potere per illogicita' ed ingiustizia manifeste
 per  non  aver  ammesso  anche  gli  agrotecnici  allo svolgimento di
 incombenti nella materia catastale cui sono ordinariamente  abilitati
 i periti agrari.
   Rileva  il  Collegio che non sussiste, allo stato, una disposizione
 di legge che dichiari equivalenti a tutti gli effetti  i  diplomi  di
 agrotecnico e perito agrario.
   La  legge  27  ottobre  1969, n. 754 - che ha dettato i criteri per
 l'istituzione  del  corso  triennale  per  il   conseguimento   della
 maturita'  professionale  di  agrotecnico  -  all'art.  3  rimette ad
 apposito d.P.R., da emanarsi su proposta del Ministro della  pubblica
 istruzione, la determinazione della validita' dei titoli conseguiti a
 termine dei nuovi corsi istituiti in via sperimentale presso istituti
 professionali  che  non  abbiano corrispondente indirizzo nel settore
 dell'istruzione tecnica, ai fini  dell'ammissione  alle  carriere  di
 concetto  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche' corsi di laurea
 universitari".
   La tabella annessa al d.P.R. 19 marzo  1970,  n.  253,  emanato  in
 attuazione  della  su  menzionata,  delega  legislativa,  parifica il
 diploma di agrotecnico a quello di perito agrario all'esclusivo  fine
 dell'ammissione  ai  concorsi per l'accesso alle carriere di concetto
 per le quali e' riconosciuto idoneo il titolo di studio indicato come
 termine di comparazione.
   L'inclusione  del  diploma  di  agrotecnico  nell'apposita  tabella
 relativa  ai "titoli conseguiti presso istituti professionali che non
 abbiano corrispondenza nel settore dell'istruzione tecnica"  conferma
 per  tabulas  che non sussiste equivalenza a tutti gli effetti fra di
 diplomi in argomento e che l'equiparazione  opera  la  limitato  fine
 dell'ammissione  ai  concorsi ivi contemplati (cfr. Cons. St., parere
 sez. prima n.  555/1980 del 9 luglio 1980).
   In assenza di una puntuale norma che equipari a tutti gli effetti i
 titoli di studio di agrotecnico e perito agrario deve escludersi  che
 il  giudizio analogico di equipollenza possa essere formulato in sede
 di adozione  di  norme  regolamentari  in  materia  di  procedure  di
 automazione  degli  archivi catastali, trattandosi di fonte normativa
 secondaria  (regolamento  ministeriale)  che   deve   necessariamente
 osservare   le  norme  di  carattere  primario  quanto  agli  effetti
 abilitanti dei titoli di studio sul piano culturale e professionale.
   4. - I ricorrenti  sollevano,  infine,  questione  di  legittimita'
 costituzionale. dell'art. 11 della legge n. 251/1986, come sostituito
 dall'art.  10  della legge n. 91/1991, nella parte in cui non prevede
 l'esercizio da parte  degli  agrotecnici  di  compiti  inerenti  alla
 formazione  e  redazione  dei  tipi  di  frazionamento e/o mappale e,
 comunque, all'attivita' catastale di frazionamento di terreni.
   La questione e' rilevante ai fini del presente giudizio, perche' la
 dichiarata incostituzionalita' delle norma predetta rifluirebbe sulla
 validita' della disposizione regolamentare impugnata che  non  prende
 in  considerazione  a  categoria  degli  agrotecnici  ai  fini  dello
 svolgimento dei compiti innanzi indicati.
   l profili di dedotto contrasto con  gli  artt.  3,  4  e  35  della
 Costituzione non si configurano manifestamente infondati.
   Quanto all'art. 3 della Costituzione - in presenza di un'evoluzione
 normativa   che  in  diverse  ipotesi  riconosce  alla  categoria  di
 professionisti  ricorrente  la  possibilita  di  espletare  specifici
 compiti  nel  settore  catastale  (art.  1,  comma  7  della legge n.
 165/1990;  art.  12,  comma  2  del  d.lgs.  n.   546/1992)   nonche'
 dell'inclusione  nei  programmi  didattici  per  il conseguimento del
 diploma di  agrotecnico  di  materie  inerenti  alla  stima,  tariffa
 d'estimo,  volture  e frazionamenti di beni immobiliari ai fini della
 formazione  del catasto (d.m. pubblica istruzione del 15 aprile 1994)
 - si configura irragionevole e discriminatorio il difetto nella legge
 professionale di una specifica previsione che abiliti gli agrotecnici
 allo svolgimento dei compiti  predetti,  segnatamente  per  cio'  che
 attiene  il  catasto dei terreni, al cui esercizio sono ammessi altri
 professionisti con analoga formazione culturale.
   Quanto agli artt. 4 e 35 della Costituzione - se e' pur vero,  come
 da  consolidata  giurisprudenza  costituzionale,  che  la  tutela del
 diritto al lavoro ivi enunciata non si traduce in puntuali situazioni
 di  diritto  soggettivo  all'esercizio   in   ogni   modo   e   forma
 dell'attivita'  lavorativa  -  va  tuttavia  riconosciuta  alle norme
 invocate  una  valenza  propulsiva  nei  confronti  del   legislatore
 affinche'  rimuova  quelle  situazioni  che  sul piano sostanziale si
 risolvono in un'ingiustificata ed indebita preclusione  all'esercizio
 del  diritto  in  questione.  Tale  ultima evenienza si riscontra nei
 riguardi  dei  professionisti  ricorrenti  i  quali  -  malgrado   il
 riconoscimento   per   fini  ed  oggetti  individuati  di  competenze
 professionali della materia catastale ed il  possesso  di  titolo  di
 studio   il  cui  ordinamento  didattico  prevede  l'acquisizione  di
 specifiche cognizioni al riguardo - vedono in  concreto  precluso  lo
 svolgimento   a  regime  dell'attivita'  lavorativa  nel  settore  in
 argomento.
   La questione  di  costituzionalita'  -  sollevata  per  i  medesimi
 profili  anche  con riferimento agli artt. 1, comma 7, della legge n.
 165/1990 e 12, comma 2 del d.lgs. n.  546/1992  -  non  si  configura
 assistita,  quanto  alle  predette norme, dal prescritto requisito di
 non manifesta infondatezza. Si tratta, invero,  di  disposizioni  che
 con   evidente  carattere  di  specialita'  sono  tese  a  soddisfare
 specifiche  esigenze  connesse  alla  classificazione  catastale  del
 patrimonio  immobiliare,  con  la  conseguenza  che  la  questione di
 costituzionalita' introdotta si configura diretta ad attribuire  alle
 norme  censurate  un contenuto additivo che travalica e si sovrappone
 la scelta discrezionale effettuata dal legislatore.
                               P. Q. M.
   Ritenuta la sussistenza dei  presupposti  di  rilevanza  e  di  non
 manifesta    infondatezza,    solleva   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art.  11 della legge 6 giugno 1986, n. 251,  come
 sostituto dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, per contrasto
 con gli artt. 3, 4 e 35, primo comma, della Costituzione;
   Sospende il presente giudizio;
   Da  mandato alla segreteria della sezione di trasmettere alta Corte
 costituzionale  gli  atti  del  giudizio  unitamente  alla   presente
 ordinanza  e  di  dare  notifica  della  stessa  alle parti in causa,
 nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Dispone che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti  dei
 due rami del Parlamento.
     Cosi'  deciso  in  Roma, nella Camera di consiglio del 3 febbraio
 1999.
                        Il presidente: Elefante
                                      Il consigliere estensore: Polito
 99C0552