N. 261 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 2014
Ordinanza del 13 novembre 2014 della Corte d'appello di Milano nel procedimento civile promosso dal Consiglio Notarile di Milano contro M.F.. Professioni - Notaio - Divieto di riabilitazione in caso di condanna per falso, frode, abuso d'ufficio, concussione, corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia - Violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza, nonche' per ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli altri pubblici dipendenti - Lesione del principio della finalita' di reinserimento del condannato nella vita sociale. - Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 159, comma 3, come sostituito dall'art. 47 del decreto legislativo 1° agosto 2006, art. 249. - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.(GU n.5 del 4-2-2015 )
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO (Prima Sezione Civile) Nelle persone dei Magistrati Dott. Amedeo Santosuosso Presidente Dott. Alberto Massimo Vigorelli Consigliere Dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere rel. est. Ha pronunciato la seguente ordinanza visto il ricorso tra Consiglio Notarile di Milano, elettivamente domiciliato in Milano, via Guastalla, 15, presso lo studio dell'avvocato Remo Danovi, che lo rappresenta e difende giusto mandato a margine del ricorso, ricorrente contro F.M. elettivamente domiciliato in Milano, via Poma, 7 presso lo studio dell'avvocato Barbara Randazzo, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione, resistente. Fatto Con ricorso depositato in data 14 maggio 2014 il Consiglio notarile di Milano agiva davanti alla Corte d'Appello di Milano nei confronti di M.F., esponendo quanto segue. Il notaio M., a seguito di una condanna penale per il delitto di peculato (art. 314 c.p.) e per quello di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), era stato destituito dall'esercizio della funzione notarile con sentenza n. 53/1998, emessa dal Tribunale di Milano in data 15 giugno 1998, successivamente confermata dalla sentenza n. 3353/2003, emessa dalla Corte di Appello competente in data 10 dicembre 2003. Il notaio aveva scontato la condanna in parte in carcere e in parte agli arresti domiciliari, con affidamento, poi, in prova ai servizi sociali. In data 19 ottobre 2006 la pena era stata dichiarata estinta a seguito dell'esito favorevole del periodo di prova. In data 31 gennaio 2014, il notaio M. presentava al Consiglio notarile di Milano un'istanza volta alla riabilitazione all'esercizio delle funzioni notarili, ex art. 159 l. notarile. Il Consiglio, dopo avere sentito il notaio istante alla riunione consiliare dell'11 marzo 2014, con provvedimento del 27 marzo 2014 rigettava la domanda di riabilitazione professionale, ritenendola non meritevole di accoglimento, stante la gravita' e la risonanza pubblica dei fatti commessi dal notaio e, comunque, a causa della preclusione contenuta nella legge notarile per quel tipo di reato. Successivamente, in data 18 aprile 2014, il notaio M. presentava un'ulteriore istanza al Consiglio notatile, con la quale chiedeva di sottoporre la delibera di rigetto alla Corte di appello competente perche' provvedesse alla omologa, ex art. 159 comma 2 l. notarile. Sosteneva, infatti, che tale controllo giurisdizionale dovesse sussistere sia nel caso di accoglimento sia nel caso di rigetto dell'istanza di riabilitazione. A fronte di tale ulteriore istanza, il Consiglio notarile proponeva ricorso davanti alla Corte d'Appello di Milano, chiedendo, in via principale, di "accertare e dichiarare l'improponibilita', l'inammissibilita' e la infondatezza della domanda di riabilitazione proposta dal dott. M.", in quanto il giudizio di omologazione, nella prospettazione del Consiglio notarile, poteva riguardare solo le delibere di accoglimento delle istanze di riabilitazione. In via subordinata, in caso di ritenuta ammissibilita' del ricorso, chiedeva che, "previa occorrendo l'adozione di un provvedimento formale di omologazione, ex art. 159 comma 2 l. not.", altresi', fosse confermata, "in ogni caso, la legittimita' e la fondatezza della delibera di rigetto" del 27 marzo 2014, in quanto il requisito della buona condotta, di cui costituiva componente essenziale l'assenza di condanne penali, rappresentava un requisito indispensabile dell'esercizio della professione notarile, sia al momento di nomina, sia nell'ipotesi, come quella di specie, di nuova iscrizione. A fondamento del proprio ricorso, il Consiglio dell'ordine dei Notai di Milano riteneva, inoltre, che il provvedimento di rigetto del 27 marzo 2014 era pienamente coerente con il fatto che il legislatore, al comma 3 dell'art. 159 della legge n. 89 del 1913, come sostituito dall'art. 47 del d.lgs. 249 del 2006, aveva espressamente precluso la possibilita' di richiedere la riabilitazione ai notai responsabili di reati particolarmente gravi ed evidentemente incompatibili con l'esercizio professionale, tra i quali il peculato e l'appropriazione indebita. Inoltre, secondo il ricorrente, nel caso specifico, il rigetto era tanto piu' giustificato se si teneva conto della peculiarita' del caso concreto, evidenziata anche nella delibera del 27 marzo 2014, caratterizzata dal fatto che i comportamenti tenuti dal notaio erano stati particolarmente gravi e avevano avuto un'ampia risonanza pubblica, tanto da minare alla radice il prestigio e il decoro dell'intera categoria professionale. A seguito della notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza, il notaio F. M. si costituiva in giudizio e chiedeva a) che fosse rifiutata l'omologazione della predetta delibera, in quanto illegittima e infondata, e b) che fosse pronunciata la sua riabilitazione ovvero che fossero rimessi gli atti al Consiglio notarile per una nuova deliberazione sull'istanza di riabilitazione, "previa per quanto occorra, rimessione alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 1 l. cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159, terzo comma, della medesima legge n. 89 del 1913, come sostituito dall'art. 47 del d.lgs. 249 del 2006, nella parte in cui non consente la riabilitazione del notaio che sia stato condannato per i reati ivi indicati, indipendentemente dalle circostanze concrete, dal tempo trascorso e dalla condotta del notaio, anche dopo che questi abbia conseguito la piena riabilitazione sul terreno penale, con la cessazione degli effetti della condanna e di ogni altro effetto penale della stessa a seguito dell'esito positivo, accertato e dichiarato dal competente tribunale di sorveglianza, del periodo di prova in affidamento ai servizi sociali, ai sensi dell'art. 47, comma 12, della legge n. 354 del 1974 sull'ordinamento penitenziario - in riferimento agli artt. 3, 27 terzo comma, 36 e 38 della Costituzione, nonche' in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione all'art. 1 Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, come interpretato e applicato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo". A fondamento delle proprie domande, il resistente affermava, in via preliminare, che non sussisteva alcuna preclusione in ordine alla omologazione da parte della Corte di appello adita di un provvedimento di rigetto della istanza di riabilitazione e, nel merito, che tale omologa doveva essere rifiutata stante la illogicita' e la contraddittorieta' della motivazione della delibera che, da una parte, aveva evidenziato che l'art. 159, comma 3, l. not. fosse idoneo ad escludere, in ogni caso, la riabilitazione professionale del notaio destituito in conseguenza dei reati ivi indicati (senza possibilita' per il Consiglio notarile di esercitare alcun potere discrezionale in ordine al merito dell'istanza volto a valutare autonomamente l'esistenza dei presupposti per la riabilitazione professionale) e, dall'altra parte, aveva dichiarato che tale norma non comportava una preclusione automatica e di diritto alla riabilitazione all'esercizio della professione di notaio, bensi' un requisito di compatibilita'. Il notaio M. evidenziava, infine, l'illegittimita' del provvedimento di diniego per omessa valutazione della sussistenza delle condizioni per ottenere la riabilitazione all'esercizio della professione notarile, non avendo esso tenuto conto degli elementi relativi alla fase successiva alla sua destituzione e motivando il diniego esclusivamente sugli elementi che avevano gia' fondato, a suo tempo, la destituzione. Il Pubblico Ministero, in data 3 settembre 2014, dava il proprio parere, chiedendo che fosse dichiarato il non luogo a provvedere sulla omologazione richiesta dal Consiglio notarile in ordine alla sua delibera del 27 marzo 2014, in quanto l'omologazione poteva essere prevista, ex art. 159 comma 2 l. not., unicamente per i provvedimenti che dispongono la riabilitazione all'esercizio delle funzioni e non anche per quelli di rigetto; in subordine, rilevata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale eccepita dal M. nella istanza del 18 aprile 2014, che fosse dichiarata inammissibile l'istanza proposta del notaio di sottoporre a procedimento di omologazione la richiamata delibera di rigetto; in estremo subordine, che fosse omologata la delibera del 27 marzo 2014 del Consiglio Notarile di Milano. La Corte, all'udienza del 15 ottobre 2014, sentiti in camera di consiglio i difensori delle parti, si riservava di provvedere. Motivi della decisione In via preliminare, questo Collegio ritiene che non esista alcuna preclusione per la Corte d'appello di esercitare il proprio controllo formale di omologa nei confronti non solo dei provvedimenti di accoglimento ma anche di quelli di rigetto della istanza di riabilitazione. A fondamento di tale decisione, si evidenzia che una diversa interpretazione della disposizione di cui all'art. 159, comma 2, l. not., volta a ritenere necessaria la omologa solo in caso di accoglimento della domanda di riabilitazione, comporterebbe una violazione dell'art. 3 della Costituzione, dato che, cosi' facendo, verrebbero a essere pregiudicati i diritti del singolo notaio, il quale, a fronte di una delibera di diniego della riabilitazione, non avrebbe diritto ad alcun controllo formale da parte della Corte di appello in relazione a provvedimenti che, oltre a incidere su profili pubblicistici della professione notarile, sono idonei a incidere anche su diritti soggettivi fondamentali, costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla funzione rieducativa a cui deve tendere la pena, ex art. 27, comma 3, della Costituzione, e il diritto al lavoro, ex art. 4 della Costituzione. Peraltro, la presente interpretazione e' possibile e necessaria anche sotto un diverso profilo, anch'esso connesso all'art. 3 della Costituzione. Se e' vero, infatti, che la ratio dell'omologa nel caso di un provvedimento di riammissione sta nell'interesse pubblicistico all'integrita' professionale degli esercenti la professione di notaio, e' anche vero che un controllo sui provvedimenti di non riabilitazione e' comunque necessario. L'integrita' professionale posta alla base dei poteri del Consiglio notarile puo' essere, infatti, violata in entrambi i sensi, sia nel caso di provvedimenti di riabilitazioni riconosciute non correttamente, sia nel caso di provvedimenti di diniego della richiesta di riabilitazione adottati in violazione di legge, e quindi idonei a ledere quei diritti, costituzionalmente garantiti, della persona del notaio sopra evidenziati. Sempre in via preliminare, questo Collegio ritiene, invece, inammissibile la domanda proposta dal Consiglio notarile e volta "ad accertare e dichiarare l'improponibilita', l'inammissibilita' e la infondatezza della domanda di riabilitazione proposta dal notaio, dott. M., non essendo configurabile un interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., nell'ipotesi, come quello di specie, in cui la domanda mira proprio a fare dichiarare la improponibilita', l'inammissibilita' ovvero la infondatezza della medesima domanda. Cio' premesso in ordine all'ammissibilita' dell'omologa anche per i provvedimenti di rigetto da parte della Corte, per quanto concerne il merito, e' necessario procedere a un controllo formale della delibera adottata dal Consiglio notarile di Milano in data 27 marzo 2014, alla luce della disposizione di cui all'art. 159 l. not., che costituisce un passaggio obbligato, in quanto trattasi di' norma che disciplina specificamente il procedimento di omologa. La norma prevede quanto segue: Il notaio che sia stato destituito puo' domandare di essere riabilitato all'esercizio professionale con deliberazione del consiglio notarile del distretto al cui ruolo era iscritto quando fu destituito nei seguenti casi: a) se ha ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge penale, quando e' stato condannato per uno dei reati indicati nell'articolo 5, primo comma, numero 3°; b) se, negli altri casi, sono decorsi almeno tre anni dalla destituzione o dalla espiazione della pena. La deliberazione del consiglio e' soggetta ad omologazione da parte della Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il consiglio notarile. La corte provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero ed il notaio interessato. Non puo' in ogni caso essere riabilitato all'esercizio professionale il notaio che sia stato condannato per falso, frode, abuso d'ufficio, concussione, corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia. La domanda di riabilitazione professionale avanzata dal notaio M. trova, nel caso di specie, un ostacolo normativo che e' da ritenere invalicabile proprio nella previsione di cui all'art. 159, comma 3, l. not., considerato che il resistente ha subito una condanna definitiva per i delitti di peculato e di appropriazione indebita, relativamente ai quali il legislatore ha escluso la riabilitazione. La norma di cui al terzo comma de qua, infatti, non sembra lasciare alcun dubbio in ordine al fatto che, nell'ipotesi di condanna per taluni delitti tassativamente previsti dalla legge, non possa sussistere alcuna valutazione discrezionale, che tenga conto della inclinazione a delinquere del colpevole, del suo ravvedimento e dell'eventuale riabilitazione che ha estinto tutti gli effetti penali della condanna, ne' da parte del Consiglio notarile chiamato a decidere ne' da parte della Corte d'appello, chiamata a esercitare il proprio controllo formale, ai fini dell'omologa. Cio' in quanto il legislatore ha disposto, a priori e in termini generali, che in quelle ipotesi, il notaio non possa essere riabilitato all'esercizio della professione. Alla luce di tale univoca disposizione normativa, questa Corte ritiene necessario rimettere alla Corte Costituzionale la decisione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159, comma 3, l. not. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione e con l'art. 27, comma 3, della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, cosi' come sollevata dallo stesso resistente. E', infatti, evidente, nel caso di specie, la rilevanza della questione ai fini del decidere, dato che il controllo formale che spetta alla Corte non puo' prescindere dall'applicazione di tale norma, la quale, atteso il suo carattere tassativo, comporta l'esclusione della riabilitazione del notaio, senza lasciare spazio a una diversa interpretazione costituzionalmente orientata e compatibile con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione. La questione, inoltre, non appare manifestamente infondata, dato che l'art. 159, comma 3, l. not. sembra porsi in contrasto con le finalita' della rieducazione, del recupero morale e sociale del condannato e del suo reinserimento nella vita civile (cui s'ispira l'art. 27, terzo comma, ultima parte, della Costituzione), precludendo ogni potere di apprezzamento da parte dell'ordine professionale di appartenenza, in relazione anche al comportamento tenuto dal condannato successivamente all'applicazione della pena e, in particolare, alla sua inclinazione a delinquere, al suo ravvedimento e alla sua eventuale riabilitazione che ha estinto tutti gli effetti penali della condanna. Inoltre, tale norma sembra porsi in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione, apparendo irragionevole che il Consiglio notarile debba escludere la riabilitazione alla professione, senza alcun margine di discrezionalita' che gli consenta di applicare il principio generale di graduazione della sanzione alla gravita' del reato e di valutare l'eventuale compatibilita' tra condanna e l'esercizio della professione notarile, tenendo anche conto dell'eventuale sentenza di riabilitazione. Si osserva, peraltro, che la Corte Costituzionale, chiamata, in un caso analogo, a valutare la legittimita' costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 (secondo il quale "sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi - per l'assunzione del personale dell'amministrazione civile del ministero dell'interno - coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione"), lo ha ritenuto costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva il potere di valutazione, da parte dell'Amministrazione interessata, ai fini dell'ammissione al concorso, della riabilitazione ottenuta dal candidato. A fondamento della propria decisione la Corte ha cosi' motivato: "ai sensi dell'art. 178 cod. pen., la riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti. Non essendo l'esclusione dalla partecipazione al pubblico concorso un effetto penale della condanna, la riabilitazione non comporta di per se', automaticamente, il venir meno dell'esclusione stessa, quando sia prevista dalla legge. E' peraltro irragionevole (art. 3 Cost.) e contrastante con le finalita' di reinserimento del condannato nella vita sociale, cui s'ispira anche l'art. 27, terzo comma, ultima parte, della Costituzione, considerare irrilevante l'intervenuta riabilitazione, precludendo all'Amministrazione la valutazione di tale evenienza, in tutti i suoi elementi, con riferimento particolare alla qualifica ed alle mansioni da espletare in base al concorso. Si' che proprio con riguardo all'esclusione dal concorso stesso la lamentata carenza di ogni potere di apprezzamento alla p.a. e, in particolare dell'intervenuta riabilitazione, si pongono in contrasto col perseguimento della finalita' della rieducazione, del ricupero morale e sociale del condannato e del suo reinserimento nella vita civile" (Corte Cost. 408/1993). In definitiva, questa Corte si trova, anche nel caso di specie, nell'alternativa tra applicare il rigido automatismo previsto dall'art. 159 l. not., con conseguente violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione, oppure valutare discrezionalmente il comportamento del notaio, con conseguente violazione di una norma di legge, l'art. 159 in questione, in mancanza di alcun appiglio normativo che consenta un'interpretazione che tenga conto della condotta del notaio tra il momento della condanna e quello della richiesta riabilitazione.
P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953; Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159, comma 3, della legge n. 89 del 1913, come sostituito dall'art. 47 del d.lgs. n. 249 del 2006, nella parte in cui non consente, in ogni caso, la riabilitazione del notaio dopo la condanna per uno dei reati indicati dalla stessa disposizione, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione; Rimette la questione di legittimita' costituzionale alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio fino alla comunicazione della decisione della Corte costituzionale; Dispone la trasmissione di copia integrale del fascicolo d'ufficio e della presente ordinanza, in copia autentica, alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2014. Il Presidente: Santosuosso