Rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte da leggi e regolamenti provinciali o regionali in base all'incremento del costo della vita secondo l'indice Istat(GU n.45 del 15-11-1997)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16 del 1 aprile 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 184 del 27 gennaio 1997 Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 1 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 70.000 - 2.520.000. 2. Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 8 della legge provinciale 28 giugno 1972, n. 13, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: comma 1 60.000; comma 2 110.000. 3. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 19, della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: lett. c) 1.210.000 - 2.420.000; lett. e) 7.210.000 - 14.420.000; lett. h) 7.210.000 - 14.420.000; lett. i) 4.810.000 - 9.620.000; lett. i-bis) 4.810.000 - 9.620.000; lett. l) 1.400.000 - 4.820.000; lett. m) 7.210.000 - 14.420.000; lett. n) 130.000 - 260.000. 4. Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 29 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 1.460.000 - 2.920.000. 5. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 30 della legge provinciale 4 giugno 1979, n. 12, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: lett. a) 1.210.000 - 1.410.000; lett. b) 30.000 - 60.000; lett. c) 1.210.000 - 1.410.000; lett. d) 1.210.000 - 1.410.000; lett. e) 1.210.000 - 1.410.000; lett. i) 1.210.000 - 1.410.000; lett. g) 1.210.000 - 1.410.000; lett. h) 4.810.000 - 9.620.000; lett. i) 4.810.000 - 9.620.000; lett. k) 4.810.000 - 9.620.000. 6. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 10, della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: lett. a) 60.000 - 480.000; lett. b) 110.000 - 1.920.000 lett. c) 60.000 - 610.000; lett. d) 110.000 - 960.000; lett. e) 240.000 - 1.390.000. 7. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 21 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: lett. a) 2.390.000 - 4.780.000; lett. b) 2.390.000 - 4.780.000; lett. c) 240.000 - 480.000; lett. d) 720.000 - 1.440.000; lett. e) 240.000 - 480.000; lett. f) 1.200.000 - 2.390.000; lett. g) 2.390.000 - 4.780.000; lett. h) 480.000 - 960.000; lett. i) 2.390.000 - 4.780.000. 8. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 21 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: lett. a) 2.390.000 - 4.780.000; lett. b) 2.390.000 - 4.780.000; lett. c) 2.390.000 - 4.780.000; lett. d) 2.390.000 - 4.780.000; lett. e) 2.390.000 - 4.780.000; lett. f) 2.390.000 - 4.780.000; lett. g) 2.390.000 - 4.780.000; lett. h) 1.200.000 - 2.390.000; lett. i) 480.000 - 960.000. 9. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 9 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: lett. a) 220.000 - 4.240.000; lett. b) 60.000 - 430.000; lett. c) 60.000 - 220.000; lett. d) 60.000 - 430.000. 10. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 14 della legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: lett. a) 3.090.000 - 30.870.000; lett. b) 310.000 - 12.350.000; lett. c) 310.000 - 6.180.000. 11. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 4 della legge provinciale 12 agosto 1977, n. 33, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: lett. a) 40.000 - 180.000; lett. b) 180.000 - 3.530.000; lett. c) 360.000 - 3.660.000. 12. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 2 della legge provinciale 29 giugno 1978, n. 30, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 30.000 - 130.000. 13. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 18 della legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 1.460.000 - 2.920.000. 14. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 20 della legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: lett. a) 90.000 - 170.000; lett. b) 810.000 - 1.610.000; lett. c) 170.000 - 330.000; lett. d) 170.000 - 330.000; lett. e) 1.710.000 - 3.210.000; lett. i) 1.710.000 - 3.210.000; lett. g) 3.210.000 - 6.410.000; lett. h) 1.610.000 - 3.210.000; lett. i) 3.210.000 - 6.410.000; lett. l) 3.210.000 - 6.410.000. 15. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 56 della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: lett. a) 450.000 - 2.230.000; lett. b) 450.000 - 6.670.000; lett. c) 450.000 - 22.230.000. 16. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli 2, 7, 16 e 26 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 650.000 - 6.410.000. 17. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli 27 e 28 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 330.000 - 3.210.000. 18. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 29 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 330.000 - 3.210.000. 19. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 30 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 710.000 - 1.610.000. 20. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 32 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 650.000 - 15.990.000. 21. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 33 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 330.000 - 3.210.000. 22. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 35 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 650.000 - 6.410.000. 23. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 36 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 90.000 - 4.490.000. 24. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 13 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 70.000 - 160.000. 25. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 14 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 70.000 - 570.000. 26. L'importo della sanzione pecuniaria di cui all'art. 37 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, e' sostituito dal seguente: 280.000. 27. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 41 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 70.000 - 850.000. 28. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 51 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 70.000 - 2.800.000. 29. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli 54 e 55 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 70.000 - 160.000. 30. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 57 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 640.000 - 1.280.000. 31. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 59 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 70.000 - 160.000. 32. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 60 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 320.000 - 1.280.000. 33. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 65 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 70.000 - 1.390.000. 34. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 90 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 570.000 - 13.960.000. 35. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 98 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 70.000 - 570.000. 36. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 99 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 70.000 - 850.000. 37. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 2 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 140.000 - 1.280.000. 38. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 3 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 520.000 - 2.560.000. 39. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 4 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 140.000 - 400.000. 40. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 5 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 270.000 - 2.560.000. 41. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 7 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: comma 1 290.000 - 2.900.000; comma 2 290.000 - 870.000. 42. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 20 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: comma 1 480.000 - 1.440.000; comma 2 240.000 - 720.000. 43. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 7 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: lett. a) 1.170.000 - 2.320.000; lett. b) 240.000 - 700.000; lett. c) 240.000 - 470.000; lett. d) 130.000 - 470.000. 44. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 19 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 840.000 - 1.670.000. 45. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 7 della legge provinciale 8 luglio 1986, n. 16, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: lett. a) 170.000 - 1.580.000; lett. b) 170.000 - 1.580.000; lett. c) 170.000 - 1.580.000; lett. d) 60.000 - 510.000; lett. e) 60.000 - 510.000; lett. f) 170.000; lett. g) 130.000 - 1.270.000. 46. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 26 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: commi 1 e 2 720.000 - 1.440.000; comma 3 1.440.000 - 2.870.000. 47. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 9 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 160.000 - 860.000. 48. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 54 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: comma 1 1.430.000 - 4.290.000; comma 2 300.000 - 1.430.000; comma 3 220.000 - 860.000; comma 4 160.000; comma 5 40.000. 49. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 11 della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: lett. a) 140.000 - 1.380.000; lett. b) 280.000 - 2.760.000; lett. c) 700.000 - 2.080.000; lett. d) 70.000 - 700.000; lett. e) 140.000 - 1.380.000. 50. Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 4 del D.P.G.P. 20 settembre 1989, n. 26, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: comma 1 2.750.000; comma 2 1.380.000. 51. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6 della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: comma 2 110.000; comma 2a 90.000; comma 3 90.000; comma 4 140.000 e 90.000; comma 5 210.000 - 1.000.000; comma 6 140.000. 52. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 27 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 380.000 - 3.730.000; 1.870.000 - 18.630.000: 53. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: comma 3 90.000/maggior 100.000; comma 4 130.000/maggior 740.000. 54. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: comma 2 90.000/maggior 50.000; comma 3 370.000. 55. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 4 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: comma 3 50.000; comma 4 50.000 - 150.000; comma 5 70.000 - 190.000. 56. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: comma 3 30.000; comma 5 90.000/maggior 50.000. 57. L'importo della sanzione pecuniaria di cui all'art. 8 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e' sostituito dal seguente: comma 3 250.000. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 13 febbraio 1997 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1997 Registro n. 1, foglio n. 143