REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 febbraio 1997, n. 3 

Rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte da
leggi e regolamenti provinciali o regionali  in  base  all'incremento
del costo della vita secondo l'indice Istat
(GU n.45 del 15-11-1997)

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 16 del 1 aprile 1997)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n. 184 del 27
gennaio 1997
 
                                Emana
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni  pecuniarie  di  cui
all'art.    1  della  legge  provinciale  21  giugno 1971, n. 8, sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   70.000 - 2.520.000.
  2.  Gli  importi  delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 8 della
legge  provinciale  28  giugno   1972,   n.   13,   sono   sostituiti
rispettivamente dai seguenti:
   comma 1 60.000;
   comma 2 110.000.
  3.  Gli  importi  minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 19, della legge provinciale  4  giugno  1973,  n.  12,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   lett. c) 1.210.000 - 2.420.000;
   lett. e) 7.210.000 - 14.420.000;
   lett. h) 7.210.000 - 14.420.000;
   lett. i) 4.810.000 - 9.620.000;
   lett. i-bis) 4.810.000 - 9.620.000;
   lett. l) 1.400.000 - 4.820.000;
   lett. m) 7.210.000 - 14.420.000;
   lett. n) 130.000 - 260.000.
  4.  Gli  importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 29 della
legge  provinciale  4   giugno   1973,   n.   12,   sono   sostituiti
rispettivamente dai seguenti:
   1.460.000 - 2.920.000.
  5.  Gli  importi  minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 30 della legge  provinciale  4  giugno  1979,  n.  12,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   lett. a) 1.210.000 - 1.410.000;
   lett. b) 30.000 - 60.000;
   lett. c) 1.210.000 - 1.410.000;
   lett. d) 1.210.000 - 1.410.000;
   lett. e) 1.210.000 - 1.410.000;
   lett. i) 1.210.000 - 1.410.000;
   lett. g) 1.210.000 - 1.410.000;
   lett. h) 4.810.000 - 9.620.000;
   lett. i) 4.810.000 - 9.620.000;
   lett. k) 4.810.000 - 9.620.000.
  6.  Gli  importi  minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 10, della legge provinciale 13  agosto  1973,  n.  27,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   lett. a) 60.000 - 480.000;
   lett. b) 110.000 - 1.920.000
   lett. c) 60.000 - 610.000;
   lett. d) 110.000 - 960.000;
   lett. e) 240.000 - 1.390.000.
  7.  Gli  importi  minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 21 della legge provinciale 6 settembre  1973,  n.  61,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   lett. a) 2.390.000 - 4.780.000;
   lett. b) 2.390.000 - 4.780.000;
   lett. c) 240.000 - 480.000;
   lett. d) 720.000 - 1.440.000;
   lett. e) 240.000 - 480.000;
   lett. f) 1.200.000 - 2.390.000;
   lett. g) 2.390.000 - 4.780.000;
   lett. h) 480.000 - 960.000;
   lett. i) 2.390.000 - 4.780.000.
  8.  Gli  importi  minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 21 della legge provinciale 6 settembre  1973,  n.  63,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   lett. a) 2.390.000 - 4.780.000;
   lett. b) 2.390.000 - 4.780.000;
   lett. c) 2.390.000 - 4.780.000;
   lett. d) 2.390.000 - 4.780.000;
   lett. e) 2.390.000 - 4.780.000;
   lett. f) 2.390.000 - 4.780.000;
   lett. g) 2.390.000 - 4.780.000;
   lett. h) 1.200.000 - 2.390.000;
   lett. i) 480.000 - 960.000.
  9.  Gli  importi  minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 9 della legge  provinciale  11  giugno  1975,  n.  29,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   lett. a) 220.000 - 4.240.000;
   lett. b) 60.000 - 430.000;
   lett. c) 60.000 - 220.000;
   lett. d) 60.000 - 430.000.
  10.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 14 della legge provinciale  12  agosto  1976,  n.  32,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   lett. a) 3.090.000 - 30.870.000;
   lett. b) 310.000 - 12.350.000;
   lett. c) 310.000 - 6.180.000.
  11.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 4 della legge  provinciale  12  agosto  1977,  n.  33,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   lett. a) 40.000 - 180.000;
   lett. b) 180.000 - 3.530.000;
   lett. c) 360.000 - 3.660.000.
  12.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 2 della legge  provinciale  29  giugno  1978,  n.  30,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   30.000 - 130.000.
  13.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 18 della legge provinciale 20 novembre  1978,  n.  66,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   1.460.000 - 2.920.000.
  14.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 20 della legge provinciale 20 novembre  1978,  n.  66,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   lett. a) 90.000 - 170.000;
   lett. b) 810.000 - 1.610.000;
   lett. c) 170.000 - 330.000;
   lett. d) 170.000 - 330.000;
   lett. e) 1.710.000 - 3.210.000;
   lett. i) 1.710.000 - 3.210.000;
   lett. g) 3.210.000 - 6.410.000;
   lett. h) 1.610.000 - 3.210.000;
   lett. i) 3.210.000 - 6.410.000;
   lett. l) 3.210.000 - 6.410.000.
  15.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 56 della legge provinciale 10 novembre  1978,  n.  67,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   lett. a) 450.000 - 2.230.000;
   lett. b) 450.000 - 6.670.000;
   lett. c) 450.000 - 22.230.000.
  16.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
agli articoli 2, 7, 16 e 26 della legge provinciale 24 ottobre  1978,
n. 68, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   650.000 - 6.410.000.
  17.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
agli articoli 27 e 28 della legge provinciale  24  ottobre  1978,  n.
68, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   330.000 - 3.210.000.
  18.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 29 della legge provinciale 24  ottobre  1978,  n.  68,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   330.000 - 3.210.000.
  19.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 30 della legge provinciale 24  ottobre  1978,  n.  68,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   710.000 - 1.610.000.
  20.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 32 della legge provinciale 24  ottobre  1978,  n.  68,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   650.000 - 15.990.000.
  21.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 33 della legge provinciale 24  ottobre  1978,  n.  68,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   330.000 - 3.210.000.
  22.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 35 della legge provinciale 24  ottobre  1978,  n.  68,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   650.000 - 6.410.000.
  23.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 36 della legge provinciale 24  ottobre  1978,  n.  68,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   90.000 - 4.490.000.
  24.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 13 del  D.P.G.P.  18  marzo  1980,  n.  9,  sono  sostituiti
rispettivamente dai seguenti:
   70.000 - 160.000.
  25.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 14 del  D.P.G.P.  18  marzo  1980,  n.  9,  sono  sostituiti
rispettivamente dai seguenti:
   70.000 - 570.000.
  26.  L'importo  della  sanzione  pecuniaria  di cui all'art. 37 del
D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 9, e' sostituito dal seguente:
   280.000.
  27. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie  di  cui
all'art.  41  del  D.P.G.P.  18  marzo  1980,  n.  9, sono sostituiti
rispettivamente dai seguenti:
   70.000 - 850.000.
   28. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di  cui
all'art.  51  del  D.P.G.P.  18  marzo  1980,  n.  9, sono sostituiti
rispettivamente dai seguenti:
   70.000 - 2.800.000.
  29.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
agli articoli 54 e  55  del  D.P.G.P.  18  marzo  1980,  n.  9,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   70.000 - 160.000.
  30.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 57 del  D.P.G.P.  18  marzo  1980,  n.  9,  sono  sostituiti
rispettivamente dai seguenti:
   640.000 - 1.280.000.
  31.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 59 del  D.P.G.P.  18  marzo  1980,  n.  9,  sono  sostituiti
rispettivamente dai seguenti:
   70.000 - 160.000.
  32.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 60 del  D.P.G.P.  18  marzo  1980,  n.  9,  sono  sostituiti
rispettivamente dai seguenti:
   320.000 - 1.280.000.
  33.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 65 del  D.P.G.P.  18  marzo  1980,  n.  9,  sono  sostituiti
rispettivamente dai seguenti:
   70.000 - 1.390.000.
  34.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 90 del  D.P.G.P.  18  marzo  1980,  n.  9,  sono  sostituiti
rispettivamente dai seguenti:
   570.000 - 13.960.000.
  35.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 98 del  D.P.G.P.  18  marzo  1980,  n.  9,  sono  sostituiti
rispettivamente dai seguenti:
   70.000 - 570.000.
  36.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 99 del  D.P.G.P.  18  marzo  1980,  n.  9,  sono  sostituiti
rispettivamente dai seguenti:
   70.000 - 850.000.
  37.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 2  della  legge  provinciale  23  marzo  1981,  n.  8,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   140.000 - 1.280.000.
  38.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 3  della  legge  provinciale  23  marzo  1981,  n.  8,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   520.000 - 2.560.000.
  39.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 4  della  legge  provinciale  23  marzo  1981,  n.  8,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   140.000 - 400.000.
  40.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 5  della  legge  provinciale  23  marzo  1981,  n.  8,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   270.000 - 2.560.000.
  41.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 7  della  legge  provinciale  23  marzo  1981,  n.  8,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   comma 1 290.000 - 2.900.000;
   comma 2 290.000 - 870.000.
  42.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 20 della legge provinciale 17 novembre  1981,  n.  30,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   comma 1 480.000 - 1.440.000;
   comma 2 240.000 - 720.000.
  43.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 7 della  legge  provinciale  7  giugno  1982,  n.  22,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   lett. a) 1.170.000 - 2.320.000;
   lett. b) 240.000 - 700.000;
   lett. c) 240.000 - 470.000;
   lett. d) 130.000 - 470.000.
  44.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 19 della legge provinciale 2  dicembre  1985,  n.  16,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   840.000 - 1.670.000.
  45.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 7 della  legge  provinciale  8  luglio  1986,  n.  16,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   lett. a) 170.000 - 1.580.000;
   lett. b) 170.000 - 1.580.000;
   lett. c) 170.000 - 1.580.000;
   lett. d) 60.000 - 510.000;
   lett. e) 60.000 - 510.000;
   lett. f) 170.000;
   lett. g) 130.000 - 1.270.000.
  46.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 26 della legge provinciale 27  ottobre  1988,  n.  41,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   commi 1 e 2 720.000 - 1.440.000;
   comma 3 1.440.000 - 2.870.000.
  47.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 9 della legge provinciale 14  dicembre  1988,  n.  57,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   160.000 - 860.000.
  48.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 54 della legge provinciale 14 dicembre  1988,  n.  58,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   comma 1 1.430.000 - 4.290.000;
   comma 2 300.000 - 1.430.000;
   comma 3 220.000 - 860.000;
   comma 4 160.000;
   comma 5 40.000.
  49.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 11 della legge  provinciale  29  giugno  1989,  n.  1,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   lett. a) 140.000 - 1.380.000;
   lett. b) 280.000 - 2.760.000;
   lett. c) 700.000 - 2.080.000;
   lett. d) 70.000 - 700.000;
   lett. e) 140.000 - 1.380.000.
  50.  Gli  importi  delle  sanzioni pecuniarie di cui all'art. 4 del
D.P.G.P. 20 settembre 1989, n. 26,  sono  sostituiti  rispettivamente
dai seguenti:
   comma 1 2.750.000;
   comma 2 1.380.000.
  51.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 6 della  legge  provinciale  8  maggio  1990,  n.  10,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   comma 2 110.000;
   comma 2a 90.000;
   comma 3 90.000;
   comma 4 140.000 e 90.000;
   comma 5 210.000 - 1.000.000;
   comma 6 140.000.
  52.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 27 della legge provinciale  30  aprile  1991,  n.  12,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   380.000 - 3.730.000;
   1.870.000 - 18.630.000:
  53.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 2 della legge  provinciale  19  giugno  1991,  n.  18,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   comma 3 90.000/maggior 100.000;
   comma 4 130.000/maggior 740.000.
  54.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 3 della legge  provinciale  19  giugno  1991,  n.  18,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   comma 2 90.000/maggior 50.000;
   comma 3 370.000.
  55.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 4 della legge  provinciale  19  giugno  1991,  n.  18,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   comma 3 50.000;
   comma 4 50.000 - 150.000;
   comma 5 70.000 - 190.000.
  56.  Gli  importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 6 della legge  provinciale  19  giugno  1991,  n.  18,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   comma 3 30.000;
   comma 5 90.000/maggior 50.000.
  57.  L'importo  della  sanzione  pecuniaria di cui all'art. 8 della
legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e' sostituito dal seguente:
   comma 3 250.000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare.
   Bolzano, 13 febbraio 1997
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1997
                    Registro n. 1, foglio n. 143