Istruzioni per l'applicazione del decreto ministeriale 15 luglio 1998 concernente l'inserimento di specie arboree nell'allegato A della legge 22 maggio 1973, n. 269.(GU n.92 del 21-4-1999)
Vigente al: 21-4-1999
Alle regioni a statuto ordinario e speciale Alle province autonome di Trento e Bolzano Alle associazioni di categoria del settore sementiero e vivaistico Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura All'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo Agli uffici del Corpo forestale dello Stato e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Ai commissari di Governo presso le regioni autonome di Trento e Bolzano Nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998 - serie generale, e' stato pubblicato il decreto ministeriale 15 luglio 1998 "Inserimento di specie arboree nell'allegato A della legge 22 maggio 1973, n. 269". Il suddetto decreto stabilisce che alcune specie (Acer pseudoplatanus L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Prunus avium L., Quercus ilex L., Quercus pubescens Willd., Tilia cordata Mill., Juglans regia L. ed ibridi interspecifici, Juglans nigra L. ed ibridi interspecifici), di particolare interesse per la selvicoltura italiana, vengano sottoposte, per quanto riguarda il loro impiego in qualita' di materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti, alle procedure previste dalla citata legge n. 269 del 1973 e successive modifiche ed integrazioni. Il decreto ministeriale 15 luglio 1998, emanato su proposta della commissione nazionale tecnicoconsultiva ex art. 16 della legge n. 269 del 1973, ha l'obiettivo di evitare la diffusione indiscriminata di materiale di propagazione delle suddette specie, che, a seguito dell'applicazione delle misure comunitarie incentivanti gli interventi di imboschimento dei terreni agricoli, da qualche anno, e' oggetto di una forte richiesta da parte di imprenditori agricoli e operatori del settore forestale. Lo stesso decreto rappresenta quindi una tutela degli interessi di chi opta per una conversione, se pur parziale, della propria azienda agricola e intraprende iniziative di arboricoltura da legno o a fini multipli. Infatti, vale la pena di ricordare che l'impiego di piantine di provenienza ecogeografica nota e adeguata all'ambiente prescelto per la coltura forestale da impiantare, rappresenta una condizione fondamentale per il buon esito della stessa. A tale proposito, si rammenta che il fallimento di parecchi interventi di riforestazione realizzati sia in Italia, sia all'estero, e', in gran parte, addebitabile all'inadeguata origine genetica del materiale vivaistico impiegato. Inoltre, le piantine d'origine sconosciuta appartenenti a specie forestali indigene o naturalizzate, destinate ad essere coltivate con cicli pluridecennali e quindi, in grado di diffondere i propri gameti nell'ambiente esterno alle piantagioni, rappresentano, qualora non idonee, un rischio a lungo termine per la conservazione delle risorse fitogenetiche; tematica quest'ultima, di estrema attualita' ed urgenza. Fermo restando quanto sopra, appare opportuno specificare che, tuttavia, le sementi e le piante destinate al rimboschimento e appartenenti alle summenzionate specie, qualora gia' raccolte, prodotte od acquistate, alla data del 12 novembre 1998, corrispondente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 15 luglio 1998, sono da considerarsi esenti dagli obblighi previsti dalla citata legge n. 269 del 1973. L'epoca di produzione di tali materiali di propagazione potra' essere comprovata dalla documentazione gia' in possesso dei vivaisti e dei commercianti di settore. Il Ministro: De Castro