MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 5 marzo 1999, n. 720 

  Istruzioni per  l'applicazione del  decreto ministeriale  15 luglio
1998  concernente l'inserimento  di  specie  arboree nell'allegato  A
della legge 22 maggio 1973, n. 269.
(GU n.92 del 21-4-1999)
 
 Vigente al: 21-4-1999  
 

                                  Alle  regioni a statuto ordinario e
                                  speciale
                                  Alle province autonome di Trento  e
                                  Bolzano
                                  Alle  associazioni di categoria del
                                  settore sementiero e vivaistico
                                  Alle    camere    di     commercio,
                                  industria,       artigianato      e
                                  agricoltura
                                  All'Istituto  sperimentale  per  la
                                  selvicoltura di Arezzo
                                  Agli  uffici  del  Corpo  forestale
                                  dello Stato e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del Consiglio   dei
                                  Ministri - Conferenza permanente
                                    per  i  rapporti tra lo Stato, le
                                  regioni e le province autonome di
                                    Trento e Bolzano
                                  Ai commissari  di Governo    presso
                                  le regioni  autonome di  Trento e
                                    Bolzano
  Nella  Gazzetta Ufficiale  n.  263  del 10  novembre  1998 -  serie
generale, e' stato pubblicato il  decreto ministeriale 15 luglio 1998
"Inserimento di specie arboree nell'allegato  A della legge 22 maggio
1973, n. 269". Il suddetto decreto stabilisce che alcune specie (Acer
pseudoplatanus  L., Castanea  sativa  Mill.,  Fraxinus excelsior  L.,
Prunus avium  L., Quercus  ilex L.,  Quercus pubescens  Willd., Tilia
cordata  Mill., Juglans  regia L.  ed ibridi  interspecifici, Juglans
nigra L. ed  ibridi interspecifici), di particolare  interesse per la
selvicoltura  italiana, vengano  sottoposte, per  quanto riguarda  il
loro  impiego  in qualita'  di  materiale  forestale di  propagazione
destinato  ai rimboschimenti,  alle procedure  previste dalla  citata
legge n. 269 del 1973 e successive modifiche ed integrazioni.
  Il decreto ministeriale  15 luglio 1998, emanato  su proposta della
commissione nazionale tecnicoconsultiva ex art. 16 della legge n. 269
del 1973, ha  l'obiettivo di evitare la  diffusione indiscriminata di
materiale  di  propagazione delle  suddette  specie,  che, a  seguito
dell'applicazione   delle   misure   comunitarie   incentivanti   gli
interventi di imboschimento dei terreni agricoli, da qualche anno, e'
oggetto di  una forte richiesta  da parte di imprenditori  agricoli e
operatori del settore forestale.
  Lo stesso decreto rappresenta quindi  una tutela degli interessi di
chi opta per una conversione,  se pur parziale, della propria azienda
agricola e intraprende iniziative di  arboricoltura da legno o a fini
multipli.  Infatti,  vale  la  pena di  ricordare  che  l'impiego  di
piantine di  provenienza ecogeografica  nota e  adeguata all'ambiente
prescelto  per la  coltura forestale  da impiantare,  rappresenta una
condizione fondamentale per il buon esito della stessa.
  A  tale  proposito,  si  rammenta che  il  fallimento  di  parecchi
interventi   di  riforestazione   realizzati  sia   in  Italia,   sia
all'estero, e',  in gran  parte, addebitabile  all'inadeguata origine
genetica  del materiale  vivaistico impiegato.  Inoltre, le  piantine
d'origine  sconosciuta appartenenti  a  specie  forestali indigene  o
naturalizzate, destinate ad essere coltivate con cicli pluridecennali
e  quindi,  in grado  di  diffondere  i propri  gameti  nell'ambiente
esterno  alle  piantagioni,  rappresentano, qualora  non  idonee,  un
rischio  a   lungo  termine   per  la  conservazione   delle  risorse
fitogenetiche;  tematica  quest'ultima,   di  estrema  attualita'  ed
urgenza.
  Fermo  restando quanto  sopra,  appare  opportuno specificare  che,
tuttavia,  le  sementi e  le  piante  destinate al  rimboschimento  e
appartenenti  alle  summenzionate   specie,  qualora  gia'  raccolte,
prodotte   od   acquistate,  alla   data   del   12  novembre   1998,
corrispondente  all'entrata in  vigore  del  decreto ministeriale  15
luglio  1998, sono  da  considerarsi esenti  dagli obblighi  previsti
dalla citata  legge n. 269  del 1973.  L'epoca di produzione  di tali
materiali   di   propagazione    potra'   essere   comprovata   dalla
documentazione gia'  in possesso dei  vivaisti e dei  commercianti di
settore.
                                               Il Ministro: De Castro