Direttive per la concessione alle imprese del commercio delle agevolazioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad elaborare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.(GU n.201 del 28-8-1996)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad elaborare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse; Visto, in particolare, l'art. 9 del predetto decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, che, al comma 1, dispone finanziamenti per gli interventi nel settore del commercio a valere sugli stanziamenti di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto il successivo comma 2 del citato art. 9 che demanda al CIPE la definizione della disciplina per la concessione delle agevolazioni al settore commercio sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, e sulla base del criterio dell'utilizzo delle risorse in coordinamento con finanziamenti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Visto l'art. 1, comma 2, della legge n. 488 del 1992 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione delle Comunita' europee il 20 maggio 1992, aggiornata da quella adottata il 20 marzo 1996 e dalla raccomandazione del 3 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, L/107/4 del 20 aprile 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993 e, in particolare, le determinazioni in ordine all'individuazione delle aree depresse e ai relativi livelli di incentivazione nel quadro degli interventi pubblici inseribili nella gestione ordinaria delle singole amministrazioni; Vista la lettera della Commissione europea prot. n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995 in materia di regime d'insieme degli aiuti a finalita' regionale in Italia; Vista la propria deliberazione del 10 maggio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1995, recante direttive per la concessione alle imprese del commercio delle agevolazioni di cui al decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123; Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmessa in data 2 aprile 1996, intesa ad apportare modifiche ed integrazioni alla summenzionata deliberazione del 10 maggio 1995; Ravvisata l'opportunita' di apportare alcune modifiche alla medesima deliberazione al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni per la concessione delle agevolazioni e consentire l'immediato impiego delle risorse disponibili; Ritenuto altresi', per maggior chiarezza, di riformulare l'intero testo della delibera cosi' come modificato ed integrato; Delibera: 1. Aree di applicazione. 1.1. Le aree interessate dalla presente delibera sono quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione europea come ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92.3.c del trattato di Roma. 1.2. Per quanto attiene all'uso integrato dei Fondi strutturali nelle aree indicate, il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorita' competenti per gli obiettivi 3, 4 e 5a. 1.3. Le agevolazioni alle imprese sono soggette alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione delle Comunita' europee il 20 maggio 1992, aggiornata da quella adottata il 20 marzo 1996 e dalla raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, legge n. 107/4 del 20 aprile 1996. 2. Soggetti beneficiari. 2.1. Possono accedere alle agevolazioni di cui alla presente deliberazione i soggetti cosi' di seguito individuati: a) le imprese che esercitano attivita' commerciale all'ingrosso ed al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ivi comprese le societa' cooperative di consumo, nonche' le imprese che esercitano l'attivita' di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici; b) le societa', le cooperative, i consorzi di cooperative, i centri operativi delle unioni volontarie ed i gruppi di acquisto, a condizione che siano costituiti esclusivamente tra imprese commerciali come sopra definite, con prevalenza di piccole e medie imprese, e che svolgano l'attivita' di gestione di servizi comuni unicamente per gli associati; c) le societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso ed al dettaglio; 2.2. Una quota non inferiore al 50% dei fondi annualmente disponibili e' riservata alle piccole e medie imprese, mentre una quota non inferiore al 20% e' riservata ai progetti ed alle nuove iniziative che assicurino un incremento significativo dell'occupazione. 2.3. Ai fini della presente deliberazione: a) e' definita piccola e media impresa l'impresa che: ha un massimo di 95 dipendenti; ha un fatturato annuo non superiore ai 15 milioni di ECU, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 7,5 milioni di ECU. Qualora faccia capo ad una o piu' imprese che non rispondano a questa definizione, la partecipazione delle stesse deve essere limitata a non piu' di un quarto, ad eccezione di societa' di investimenti pubblici, societa' a capitale di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa; b) e' definita piccola impresa l'impresa che: ha un massimo di 20 dipendenti; ha un fatturato annuo non superiore ai 2,7 milioni di ECU, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ad 1 milione di ECU. Qualora faccia capo ad una o piu' imprese che non rispondano a questa definizione, la partecipazione delle stesse deve essere limitata a non piu' di un quarto, ad eccezione di societa' di investimenti pubblici, societa' a capitale di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa. 2.4. Il tasso di conversione lire/ECU da applicare in relazione alla presente deliberazione e' quello vigente alla data di pubblicazione del decreto di apertura annuale dei termini di presentazione delle domande di cui al successivo punto 6.3. 2.5. Ai fini della domanda di agevolazione, fatta eccezione per le nuove imprese di cui al successivo punto 2.6, sono considerati: a) il fatturato annuo o il totale dello stato patrimoniale risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente la domanda di agevolazione ovvero, per le imprese che non sono tenute alla redazione del bilancio, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata; b) il numero dei dipendenti occupati a tempo indeterminato dall'impresa richiedente alla data di presentazione della domanda di agevolazione; c) la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di societa' di capitali, risultante alla data di presentazione della domanda di agevolazione. 2.6. Per le imprese costituite da non oltre un anno sono considerati il numero dei dipendenti occupati a tempo indeterminato, la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente e la situazione patrimoniale risultanti alla data di presentazione della domanda di agevolazione. 2.7. I requisiti richiesti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo. 3. Iniziative ammissibili. 3.1. Le agevolazioni di cui alla presente deliberazione possono essere concesse a fronte della presentazione di un progetto di investimento che puo' riguardare le seguenti tipologie: a) realizzazione di interventi di assistenza tecnica, intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte alla modernizzazione dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commerciale, con particolare riferimento agli interventi nel campo dell'associazionismo economico, della riqualificazione e valorizzazione del commercio nei centri storici, dell'organizzazione aziendale e del controllo di gestione; b) realizzazione di innovazione tecnologica, intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati per l'automazione delle principali procedure relative alla gestione aziendale ed interaziendale nonche' di impianti automatizzati o robotizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino, per le operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione al pubblico di merci. 3.2. Nell'ambito dei progetti di cui al comma precedente sono riconoscibili le spese relative alla qualificazione professionale del personale coinvolto nella realizzazione del progetto. 3.3. Non e' ammessa la presentazione di piu' domande di agevolazione, sia pure riferite a distinti investimenti, comunque riconducibili alla medesima tipologia progettuale di cui al punto 3.1. 3.4. La redditivita' del progetto per il quale sono richieste le agevolazioni deve essere dimostrata mediante la predisposizione di un programma di investimento organico e funzionale, di per se' idoneo a conseguire una migliore collocazione dell'impresa sul mercato attraverso l'aumento della produttivita', la riduzione dei costi e la qualificazione del servizio offerto. 3.5. Possono essere finanziati i progetti la cui realizzazione abbia avuto inizio a partire dalla data di inoltro della domanda di contributo. Sono esclusi pertanto quelli che abbiano comunque avuto inizio prima di tale data con riferimento ai contratti di fornitura e di consulenza ed ai documenti giustificativi della spesa. Limitatamente al primo anno di apertura dei termini possono essere finanziati i progetti la cui realizzazione abbia avuto inizio a partire dal 26 settembre 1995, data di pubblicazione della deliberazione CIPE del 10 maggio 1995 nella Gazzetta Ufficiale. 3.6. Non sono altresi' ammessi i progetti comportanti investimenti inferiori a L. 50.000.000 al netto di I.V.A.; nel caso di locazione finanziaria il valore dell'investimento e' dato dal valore iniziale del bene locato. 4. Calcolo delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) o equivalente sovvenzione lordo (E.S.L.) e graduazione dei livelli di agevolazione. 4.1. Le agevolazioni relative ai progetti d'impresa sono calcolate in E.S.N. o in E.S.L. nei limiti massimi indicati nel successivo punto 4.2, riguardante la graduazione dei livelli di sovvenzione, considerando come costi massimi ammissibili l'importo di 1.000 milioni. 4.2. Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base dei costi ammissibili ed espresse in equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) ovvero in equivalente sovvenzione lordo (E.S.L.), sono le seguenti: a) Per le imprese situate nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni: nelle province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro, Oristano, 50% E.S.N. piu' 15% E.S.L. per le piccole e medie imprese; nelle province di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Cagliari, Sassari, 40% E.S.N. piu' 15% E.S.L. per le piccole e medie imprese; nelle province della regione Abruzzo, 30% E.S.N. per le piccole e medie imprese e 25% per le altre imprese; nelle province della regione Molise 45% E.S.N. per le piccole e medie imprese e 35% per le altre imprese fino al 31 dicembre 1996, dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, 40% E.S.N. per le piccole e medie imprese e 30% E.S.N. per le altre imprese; dal 1 gennaio 1999, 30% E.S.N. per le piccole e medie imprese e 25% E.S.N. per le altre imprese; b) per le imprese situate nelle aree dell'obiettivo 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni: nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.c) del Trattato di Roma, 20% E.S.N. per le piccole imprese, 15% E.S.N. per le medie imprese e 10% E.S.N. per le altre imprese; nelle altre aree, 15% E.S.L. per le piccole imprese e 7,5% E.S.L. per le medie imprese; c) per le imprese situate nelle aree non comprese in quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b ed ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.c) del Trattato di Roma, 20% E.S.N. per la piccola impresa, 15% E.S.N. per le medie imprese e 10% E.S.N. per le altre imprese. 4.3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le misure agevolative massime consentite di cui al punto 4.2 sono adeguate alle eventuali modifiche dalla Commissione europea. 4.4. Ai fini della concessione di cui al punto 7.1, l'importo delle agevolazioni espresso in E.S.N. e' calcolato, in relazione ad un piano di erogazione delle agevolazioni stesse, in due quote annuali di cui la prima riferita all'anno in cui e' disposta la concessione medesima e l'altra a saldo a progetto ultimato. L'ammontare delle agevolazioni concedibili e' determinato quale sommatoria delle due quote maggiorate della relativa imposizione fiscale. 4.5. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, e' annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed e' determinato sulla base del tasso di riferimento applicato al settore commerciale, calcolato secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994. Il tasso da applicare per il calcolo dell'E.S.N. riferito al singolo progetto e' quello in vigore all'epoca di avvio a realizzazione del progetto stesso. Nel caso di progetti da avviare in anno successivo a quello della concessione si applica in via presuntiva il tasso di attualizzazione vigente all'epoca di approvazione del progetto. Ulteriori modalita' per il calcolo delle agevolazioni in E.S.N. e del tasso di attualizzazione sono disciplinate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Spese agevolabili. 5.1. I contributi sono concessi per i beni materiali o immateriali idonei ad utilizzazioni ripetute nel tempo e di cui agli articoli 67, 68 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tutti i beni acquisiti devono essere nuovi di fabbrica. 5.2. Sono escluse le spese relative ai beni immobili, agli arredi, agli impianti ed agli apparecchi elettrici, agli impianti di telefonia e di condizionamento, ai materiali di consumo, ai contratti di manutenzione, alla pubblicita', alle attrezzature ed agli accessori non strettamente connessi al sistema informativo nonche' alle consulenze non attinenti al progetto. Per la realizzazione dei progetti presentati dalle piccole imprese commerciali, cosi' come definite al punto 2.3, lettera b) della presente deliberazione, ai soli fini del raggiungimento del limite minimo di investimento di cui al punto 3.6 della presente deliberazione, sono riconosciute agevolabili, entro il limite massimo del 50% dell'intero programma, tutte le spese sostenute attinenti al progetto, con esclusione di quelle relative ai beni immobili. 5.3. Le prestazioni di consulenza sono ammissibili solo se prestate da imprese e societa', anche in forma cooperativa ed iscritte al registro ditte della C.C.I.A.A., da enti pubblici o privati aventi personalita' giuridica, nonche' da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto. 5.4. Le spese sostenute per la realizzazione di progetti non riferibili esclusivamente all'attivita' commerciale, ai soli fini del calcolo del contributo spettante, saranno ammesse nella stessa misura percentuale risultante dal rapporto tra il fatturato relativo alla sola attivita' commerciale ed il fatturato complessivo dell'impresa; tale percentuale dovra' comunque risultare superiore al 50%. 5.5. Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti per i quali siano state richieste o concesse altre agevolazioni, ivi comprese quelle concernenti esenzioni o riduzioni di imposta, previste da altre normative statali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate, fatti salvi i benefici finanziari disposti direttamente con atti dell'Unione europea. 6. Meccanismi procedurali e di valutazione delle domande. 6.1. L'importo disponibile per le agevolazioni, relativamente alle aree di cui al punto 1.1, e' ripartito dal CIPE con cadenza annuale. 6.2. Le somme non utilizzate nel corso di ciascun anno sono, previa riprogrammazione, utilizzate nell'anno successivo. 6.3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e' fissato il termine per la presentazione delle richieste di concessione; nello stesso decreto vengono specificate le modalita' applicative della disciplina stabilita dalla presente deliberazione. 6.4. Le richieste di concessione del contributo debbono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. E' escluso ogni altro mezzo di trasmissione. 6.5. Le domande devono essere redatte in carta legale secondo il modello che verra' approvato con il decreto di cui al punto 6.3. I documenti allegati devono essere trasmessi in originale, se non diversamente specificato. La domanda dell'impresa dovra' essere corredata da un piano finanziario di copertura delle spese. 6.6. L'istruttoria delle domande viene effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione tenendo conto della riserva dei fondi di cui al punto 2.2. Al fine dell'esame istruttorio saranno verificati la sussistenza dei requisiti di legge stabiliti per i soggetti beneficiari e la completezza ed i contenuti della documentazione prodotta. 6.7. Il termine per la conclusione del procedimento di approvazione e' di novanta giorni, che decorrono dalla data di scadenza del termine di presentazione delle richieste di contributo. Detto termine si intende sospeso nel caso di richiesta di documentazione integrativa da parte degli uffici. Dell'avvenuta approvazione del progetto verra' data comunicazione ai soggetti beneficiari. 6.8. Limitatamente all'esercizio finanziario successivo all'anno di presentazione della domanda i progetti non finanziati per carenza di fondi concorrono prioritariamente alla ripartizione delle agevolazioni previste nell'esercizio. 7. Procedure per la concessione e la liquidazione del contributo. 7.1. L'importo dell'agevolazione concessa e' impegnato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di concessione, previo espletamento dei controlli ai sensi della normativa antimafia; la liquidazione avviene in due quote: la prima, come anticipazione, pari al 25% del contributo concesso, e' effettuata automaticamente all'atto dell'emissione del decreto di concessione, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a garanzia delle somme erogate; la seconda, a saldo, ad avvenuta realizzazione del progetto. 7.2. Il decreto di concessione del contributo e di contestuale liquidazione dell'anticipazione verra' inoltrato per l'impegno di spesa ai competenti organi del Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dell'avvenuto impegno di spesa verra' data comunicazione ai soggetti beneficiari. 7.3. Eseguito il progetto, ai fini della erogazione a saldo del contributo il soggetto beneficiario deve inviare, esclusivamente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una apposita domanda redatta in carta legale, secondo il modello che sara' approvato con il decreto di cui al punto 6.3, completa della documentazione richiesta. 7.4. La liquidazione del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica, effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di liquidazione, della documentazione di spesa e della conformita' del progetto realizzato a quello approvato. 7.5. I progetti, che in fase di liquidazione dovessero comportare una riduzione della spesa al di sotto dell'importo minimo di cui al punto 3.6 della presente deliberazione, potranno continuare a beneficiare delle agevolazioni purche' venga accertato il raggiungimento degli obiettivi originariamente previsti. 7.6. Effettuati i controlli ai sensi della normativa antimafia, il contributo viene liquidato con decreto ministeriale di erogazione corredato da ordinativo diretto di pagamento. 7.7. Il termine per la conclusione del procedimento e' di novanta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della domanda di erogazione del contributo. Detto termine si intende sospeso nel caso di richiesta di documentazione integrativa da parte degli uffici. Il decreto ministeriale di cui al punto precedente verra' inoltrato ai competenti organi del Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato, dandone comunicazione ai soggetti beneficiari. 7.8. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste dal terzo comma dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 8. Cause di improcedibilita' e motivi di esclusione. 8.1. Sono motivo di improcedibilita' della domanda di agevolazione: a) la trasmissione delle domande al di fuori dei termini previsti dal decreto di cui al punto 6.3 o mediante mezzi diversi da quello stabilito; b) la mancanza dell'autentica di firma del legale rappresentante o titolare sulla domanda di concessione; c) la mancata utilizzazione del modello approvato con il decreto di cui al punto 6.3 ed il mancato invio in allegato della documentazione prevista; d) l'indicazione di un investimento inferiore a L. 50 milioni. 8.2. Costituiscono motivo di esclusione: a) la mancanza dei requisiti di cui al punto 1.1, 2.1, 3.1 e 5.5 della presente delibera; b) il fatto che il soggetto beneficiario si trovi in stato di liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali. 8.3. Dell'accertata improcedibilita' verra' data comunicazione all'interessato entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. Dei motivi di esclusione verra' data comunicazione nei termini di cui al punto 6.7 della presente deliberazione. 9. Revoca delle agevolazioni. 9.1. Le agevolazioni concesse sono revocate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: a) per la perdita dei requisiti di cui al punto 2.1; b) qualora, per il medesimo programma di investimenti, siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; c) qualora vengano ceduti, alienati o distolti dall'uso previsto i beni materiali la cui acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione prima di tre anni dalla data di completamento del progetto; d) qualora il soggetto beneficiario si trovi in stato di liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali; e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro trentasei mesi dalla data di emissione del decreto di concessione e liquidazione di anticipazione. Detto termine puo' essere prorogato una sola volta previa richiesta, per non oltre un anno per cause di forza maggiore. 9.2. I contributi indebitamente percepiti debbono essere restituiti all'erario maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data fino a quella in cui si effettua il versamento delle somme da restituire. Tali somme debbono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". 10. Disposizioni tributarie. 10.1. I contributi erogati sono considerati sopravvenienze attive del periodo di imposta in cui sono stati concessi, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 11. Accertamenti d'ufficio. 11.1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre propri accertamenti e chiedere ogni eventuale integrazione documentale e di dati conoscitivi. 12. La presente delibera sostituisce integralmente quella adottata il 10 maggio 1995. Resta salva l'ammissibilita' dei progetti che abbiano avuto inizio dal 26 settembre 1995, come previsto nel punto 3.5. Roma, 8 maggio 1996 Il presidente delegato: ARCELLI Registrata alla Corte dei conti il 12 agosto 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 238