COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 maggio 1996 

  Direttive per la  concessione  alle  imprese  del  commercio  delle
agevolazioni  di  cui all'art. 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito dalla legge 8 agosto 1995,  n.  341,  recante  misure
dirette  ad elaborare il completamento degli interventi pubblici e la
realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.
(GU n.201 del 28-8-1996)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge  23  giugno 1995, n. 244, convertito nella
legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad  elaborare  il
completamento  degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi
interventi nelle aree depresse;
  Visto, in particolare,  l'art.  9  del  predetto  decreto-legge  23
giugno  1995,  n.  244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341,
che, al comma 1, dispone finanziamenti per gli interventi nel settore
del commercio a valere sugli stanziamenti di cui al decreto-legge  22
ottobre  1992,  n.  415,  convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488;
  Visto il successivo comma 2 del citato art. 9 che demanda  al  CIPE
la definizione della disciplina per la concessione delle agevolazioni
al  settore commercio sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma
2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, e sulla  base  del  criterio
dell'utilizzo  delle  risorse  in  coordinamento con finanziamenti di
competenza delle regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano;
  Visto  l'art.  1,  comma  2, della legge n. 488 del 1992 in tema di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Vista la disciplina comunitaria in materia  di  aiuti  di  Stato  a
favore  delle  piccole  e  medie  imprese approvata dalla Commissione
delle Comunita' europee il  20  maggio  1992,  aggiornata  da  quella
adottata  il 20 marzo 1996 e dalla raccomandazione del 3 aprile 1996,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea,  L/107/4
del 20 aprile 1996;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 16 aprile 1993 e, in particolare, le  determinazioni  in
ordine  all'individuazione  delle aree depresse e ai relativi livelli
di incentivazione nel quadro  degli  interventi  pubblici  inseribili
nella gestione ordinaria delle singole amministrazioni;
  Vista  la lettera della Commissione europea prot. n. SG (95) D/3693
del 24 marzo 1995 in  materia  di  regime  d'insieme  degli  aiuti  a
finalita' regionale in Italia;
  Vista la propria deliberazione del 10 maggio 1995, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  225 del 26 settembre 1995, recante direttive
per la concessione alle imprese del commercio delle  agevolazioni  di
cui al decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123;
  Vista  la  proposta  del  Ministro  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato trasmessa in data 2 aprile 1996, intesa ad apportare
modifiche ed integrazioni alla  summenzionata  deliberazione  del  10
maggio 1995;
  Ravvisata   l'opportunita'   di  apportare  alcune  modifiche  alla
medesima deliberazione al  fine  di  dare  concreta  attuazione  alle
disposizioni  per  la  concessione  delle  agevolazioni  e consentire
l'immediato impiego delle risorse disponibili;
  Ritenuto altresi', per maggior chiarezza, di  riformulare  l'intero
testo della delibera cosi' come modificato ed integrato;
                              Delibera:
1. Aree di applicazione.
  1.1.  Le  aree  interessate  dalla  presente  delibera  sono quelle
individuate o che saranno individuate dalla Commissione europea  come
ammissibili  agli  interventi dei Fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e
5b, e  quelle  rientranti  nelle  fattispecie  dell'art.  92.3.c  del
trattato di Roma.
  1.2.  Per  quanto  attiene  all'uso integrato dei Fondi strutturali
nelle aree indicate, il Ministro del bilancio e della  programmazione
economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorita'
competenti per gli obiettivi 3, 4 e 5a.
  1.3.  Le  agevolazioni alle imprese sono soggette alle disposizioni
previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato  a
favore  delle  piccole  e  medie  imprese approvata dalla Commissione
delle Comunita' europee il  20  maggio  1992,  aggiornata  da  quella
adottata  il  20 marzo 1996 e dalla raccomandazione della Commissione
del  3  aprile  1996,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Comunita' europea, legge n. 107/4 del 20 aprile 1996.
2. Soggetti beneficiari.
  2.1.  Possono  accedere  alle  agevolazioni  di  cui  alla presente
deliberazione i soggetti cosi' di seguito individuati:
    a) le imprese che esercitano attivita'  commerciale  all'ingrosso
ed  al  dettaglio  o  di  somministrazione  al pubblico di alimenti e
bevande, ivi comprese le societa' cooperative di consumo, nonche'  le
imprese  che  esercitano  l'attivita'  di  commercio  all'ingrosso di
prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici;
    b) le societa', le cooperative,  i  consorzi  di  cooperative,  i
centri  operativi  delle unioni volontarie ed i gruppi di acquisto, a
condizione  che   siano   costituiti   esclusivamente   tra   imprese
commerciali  come  sopra  definite, con prevalenza di piccole e medie
imprese, e che svolgano l'attivita' di  gestione  di  servizi  comuni
unicamente per gli associati;
    c)  le  societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso ed
al dettaglio;
  2.2.  Una  quota  non  inferiore  al  50%  dei  fondi   annualmente
disponibili  e'  riservata  alle  piccole e medie imprese, mentre una
quota non inferiore al 20% e' riservata ai  progetti  ed  alle  nuove
iniziative     che    assicurino    un    incremento    significativo
dell'occupazione.
  2.3. Ai fini della presente deliberazione:
    a) e' definita piccola e media impresa l'impresa che:
    ha un massimo di 95 dipendenti;
    ha un fatturato annuo non superiore ai 15 milioni di ECU,  oppure
un  totale  dello  stato patrimoniale non superiore ai 7,5 milioni di
ECU.
  Qualora faccia capo ad una o piu'  imprese  che  non  rispondano  a
questa  definizione,  la  partecipazione  delle  stesse  deve  essere
limitata a non piu'  di  un  quarto,  ad  eccezione  di  societa'  di
investimenti  pubblici,  societa' a capitale di rischio o investitori
istituzionali,  a  condizione  che  questi   non   esercitino   alcun
controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;
    b) e' definita piccola impresa l'impresa che:
    ha un massimo di 20 dipendenti;
    ha un fatturato annuo non superiore ai 2,7 milioni di ECU, oppure
un totale dello stato patrimoniale non superiore ad 1 milione di ECU.
  Qualora  faccia  capo  ad  una  o piu' imprese che non rispondano a
questa  definizione,  la  partecipazione  delle  stesse  deve  essere
limitata  a  non  piu'  di  un  quarto,  ad  eccezione di societa' di
investimenti pubblici, societa' a capitale di rischio  o  investitori
istituzionali,   a   condizione   che  questi  non  esercitino  alcun
controllo, individuale o congiunto, sull'impresa.
  2.4. Il tasso di conversione lire/ECU  da  applicare  in  relazione
alla   presente   deliberazione   e'  quello  vigente  alla  data  di
pubblicazione  del  decreto  di  apertura  annuale  dei  termini   di
presentazione delle domande di cui al successivo punto 6.3.
  2.5.  Ai fini della domanda di agevolazione, fatta eccezione per le
nuove imprese di cui al successivo punto 2.6, sono considerati:
    a) il fatturato  annuo  o  il  totale  dello  stato  patrimoniale
risultanti  dal bilancio relativo all'esercizio precedente la domanda
di agevolazione ovvero, per le  imprese  che  non  sono  tenute  alla
redazione   del   bilancio,  dall'ultima  dichiarazione  dei  redditi
presentata;
    b) il  numero  dei  dipendenti  occupati  a  tempo  indeterminato
dall'impresa  richiedente alla data di presentazione della domanda di
agevolazione;
    c)  la  composizione   della   compagine   sociale   dell'impresa
richiedente,  se  costituita  sotto  forma  di  societa' di capitali,
risultante alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
  2.6.  Per  le  imprese  costituite  da  non  oltre  un  anno   sono
considerati  il numero dei dipendenti occupati a tempo indeterminato,
la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente e la
situazione patrimoniale risultanti alla data di  presentazione  della
domanda di agevolazione.
  2.7.  I  requisiti  richiesti debbono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda di contributo.
3. Iniziative ammissibili.
  3.1. Le agevolazioni di cui  alla  presente  deliberazione  possono
essere  concesse  a  fronte  della  presentazione  di  un progetto di
investimento che puo' riguardare le seguenti tipologie:
    a) realizzazione di  interventi  di  assistenza  tecnica,  intesa
quale  elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte alla
modernizzazione dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commerciale,
con   particolare   riferimento    agli    interventi    nel    campo
dell'associazionismo     economico,    della    riqualificazione    e
valorizzazione del commercio nei centri storici,  dell'organizzazione
aziendale e del controllo di gestione;
    b)   realizzazione   di  innovazione  tecnologica,  intesa  quale
acquisizione di sistemi informatici integrati per l'automazione delle
principali   procedure   relative   alla   gestione   aziendale    ed
interaziendale nonche' di impianti automatizzati o robotizzati per la
movimentazione  delle  merci  nel  magazzino,  per  le  operazioni di
allestimento degli ordini e  per  la  distribuzione  al  pubblico  di
merci.
  3.2.  Nell'ambito  dei  progetti  di  cui  al comma precedente sono
riconoscibili le spese relative alla qualificazione professionale del
personale coinvolto nella realizzazione del progetto.
  3.3.  Non  e'  ammessa  la  presentazione  di   piu'   domande   di
agevolazione,  sia  pure  riferite  a distinti investimenti, comunque
riconducibili alla medesima tipologia progettuale  di  cui  al  punto
3.1.
  3.4.  La  redditivita'  del progetto per il quale sono richieste le
agevolazioni deve essere dimostrata mediante la predisposizione di un
programma di investimento organico e funzionale, di per se' idoneo  a
conseguire   una   migliore  collocazione  dell'impresa  sul  mercato
attraverso l'aumento della produttivita', la riduzione dei costi e la
qualificazione del servizio offerto.
  3.5. Possono essere finanziati  i  progetti  la  cui  realizzazione
abbia  avuto  inizio a partire dalla data di inoltro della domanda di
contributo. Sono esclusi pertanto quelli che abbiano  comunque  avuto
inizio prima di tale data con riferimento ai contratti di fornitura e
di consulenza ed ai documenti giustificativi della spesa.
  Limitatamente  al primo anno di apertura dei termini possono essere
finanziati i progetti la  cui  realizzazione  abbia  avuto  inizio  a
partire   dal   26   settembre  1995,  data  di  pubblicazione  della
deliberazione CIPE del 10 maggio 1995 nella Gazzetta Ufficiale.
  3.6. Non sono altresi' ammessi i progetti comportanti  investimenti
inferiori  a  L. 50.000.000 al netto di I.V.A.; nel caso di locazione
finanziaria il valore dell'investimento e' dato dal  valore  iniziale
del bene locato.
4.  Calcolo  delle  agevolazioni  in  equivalente  sovvenzione  netto
(E.S.N.) o equivalente sovvenzione lordo (E.S.L.) e  graduazione  dei
livelli di agevolazione.
  4.1.  Le agevolazioni relative ai progetti d'impresa sono calcolate
in E.S.N. o in E.S.L. nei  limiti  massimi  indicati  nel  successivo
punto  4.2,  riguardante  la  graduazione dei livelli di sovvenzione,
considerando  come  costi  massimi  ammissibili  l'importo  di  1.000
milioni.
  4.2.  Le  misure  agevolative massime consentite, determinate sulla
base dei costi ammissibili ed  espresse  in  equivalente  sovvenzione
netto (E.S.N.) ovvero in equivalente sovvenzione lordo (E.S.L.), sono
le seguenti:
    a)  Per  le  imprese  situate  nelle  aree  dell'obiettivo  1 del
regolamento CEE n. 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni:
    nelle  province  di  Benevento,  Potenza,   Catanzaro,   Cosenza,
Crotone,  Vibo  Valentia,  Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta,
Enna, Messina, Trapani, Nuoro, Oristano, 50% E.S.N. piu'  15%  E.S.L.
per le piccole e medie imprese;
    nelle  province  di  Avellino,  Caserta, Napoli, Salerno, Matera,
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce,  Taranto,  Catania,  Palermo,  Ragusa,
Siracusa,  Cagliari,  Sassari,  40%  E.S.N.  piu'  15%  E.S.L. per le
piccole e medie imprese;
    nelle province della regione Abruzzo, 30% E.S.N. per le piccole e
medie imprese e 25% per le altre imprese;
    nelle province della regione Molise 45% E.S.N. per le  piccole  e
medie  imprese  e  35% per le altre imprese fino al 31 dicembre 1996,
dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, 40% E.S.N. per le  piccole  e
medie  imprese e 30% E.S.N. per le altre imprese; dal 1 gennaio 1999,
30% E.S.N. per le piccole e medie imprese e 25% E.S.N. per  le  altre
imprese;
    b)  per  le  imprese situate nelle aree dell'obiettivo 2 e 5b del
regolamento CEE n. 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni:
    nelle  aree  ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art.
92.3.c) del Trattato di Roma, 20% E.S.N. per le piccole imprese,  15%
E.S.N. per le medie imprese e 10% E.S.N. per le altre imprese;
    nelle altre aree, 15% E.S.L. per le piccole imprese e 7,5% E.S.L.
per le medie imprese;
    c)  per  le  imprese situate nelle aree non comprese in quelle di
cui agli obiettivi 1, 2 e 5b ed ammesse ad usufruire della deroga  ai
sensi  dell'art.  92.3.c)  del  Trattato  di  Roma, 20% E.S.N. per la
piccola impresa, 15% E.S.N. per le medie imprese e 10% E.S.N. per  le
altre imprese.
  4.3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato, le misure agevolative massime consentite di cui  al
punto  4.2  sono  adeguate alle eventuali modifiche dalla Commissione
europea.
  4.4. Ai fini della concessione di cui al punto 7.1, l'importo delle
agevolazioni espresso in E.S.N. e'  calcolato,  in  relazione  ad  un
piano  di  erogazione delle agevolazioni stesse, in due quote annuali
di cui la prima riferita all'anno in cui e' disposta  la  concessione
medesima e l'altra a saldo a progetto ultimato.
  L'ammontare  delle  agevolazioni  concedibili  e' determinato quale
sommatoria delle due  quote  maggiorate  della  relativa  imposizione
fiscale.
  4.5.  Il  tasso  da applicare per le operazioni di attualizzazione,
come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, e' annuale,
salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno,  ed  e'  determinato
sulla base del tasso di riferimento applicato al settore commerciale,
calcolato  secondo  le  modalita'  di cui al decreto del Ministro del
tesoro del 21 dicembre 1994. Il tasso da  applicare  per  il  calcolo
dell'E.S.N.   riferito  al  singolo  progetto  e'  quello  in  vigore
all'epoca di avvio a realizzazione del progetto stesso. Nel  caso  di
progetti  da avviare in anno successivo a quello della concessione si
applica  in  via  presuntiva  il  tasso  di  attualizzazione  vigente
all'epoca  di  approvazione  del progetto. Ulteriori modalita' per il
calcolo delle agevolazioni in E.S.N. e del tasso  di  attualizzazione
sono  disciplinate  con  decreto  del  Ministero  dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
5. Spese agevolabili.
  5.1. I contributi sono concessi per i beni materiali o  immateriali
idonei ad utilizzazioni ripetute nel tempo e di cui agli articoli 67,
68  e  74  del  testo  unico  delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917.
Tutti i beni acquisiti devono essere nuovi di fabbrica.
  5.2.  Sono escluse le spese relative ai beni immobili, agli arredi,
agli  impianti  ed  agli  apparecchi  elettrici,  agli  impianti   di
telefonia e di condizionamento, ai materiali di consumo, ai contratti
di   manutenzione,   alla  pubblicita',  alle  attrezzature  ed  agli
accessori non strettamente connessi al  sistema  informativo  nonche'
alle  consulenze  non attinenti al progetto. Per la realizzazione dei
progetti presentati dalle piccole  imprese  commerciali,  cosi'  come
definite  al  punto  2.3, lettera b) della presente deliberazione, ai
soli fini del raggiungimento del limite minimo di investimento di cui
al  punto  3.6  della  presente  deliberazione,   sono   riconosciute
agevolabili,  entro  il limite massimo del 50% dell'intero programma,
tutte le spese sostenute attinenti al  progetto,  con  esclusione  di
quelle relative ai beni immobili.
  5.3. Le prestazioni di consulenza sono ammissibili solo se prestate
da  imprese  e  societa',  anche  in forma cooperativa ed iscritte al
registro ditte della C.C.I.A.A., da enti pubblici  o  privati  aventi
personalita' giuridica, nonche' da professionisti iscritti ad un albo
professionale legalmente riconosciuto.
  5.4.  Le  spese  sostenute  per  la  realizzazione  di progetti non
riferibili esclusivamente all'attivita' commerciale, ai soli fini del
calcolo del contributo spettante, saranno ammesse nella stessa misura
percentuale risultante dal rapporto tra il  fatturato  relativo  alla
sola  attivita' commerciale ed il fatturato complessivo dell'impresa;
tale percentuale dovra' comunque risultare superiore al 50%.
  5.5. Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti per  i
quali  siano  state  richieste  o  concesse  altre  agevolazioni, ivi
comprese  quelle  concernenti  esenzioni  o  riduzioni  di   imposta,
previste  da  altre  normative  statali,  regionali  e delle province
autonome  di  Trento  e  Bolzano   ovvero   da   azioni   comunitarie
cofinanziate, fatti salvi i benefici finanziari disposti direttamente
con atti dell'Unione europea.
6. Meccanismi procedurali e di valutazione delle domande.
  6.1.  L'importo disponibile per le agevolazioni, relativamente alle
aree di cui al punto 1.1, e' ripartito dal CIPE con cadenza annuale.
  6.2. Le somme non utilizzate nel corso di ciascun anno sono, previa
riprogrammazione, utilizzate nell'anno successivo.
  6.3. Con decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e' fissato il
termine  per  la  presentazione delle richieste di concessione; nello
stesso decreto vengono specificate  le  modalita'  applicative  della
disciplina stabilita dalla presente deliberazione.
  6.4.  Le  richieste  di  concessione  del contributo debbono essere
presentate   al   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato,   mediante   lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento. E' escluso ogni altro mezzo di trasmissione.
  6.5. Le domande devono essere redatte in carta  legale  secondo  il
modello  che  verra'  approvato con il decreto di cui al punto 6.3. I
documenti allegati devono  essere  trasmessi  in  originale,  se  non
diversamente  specificato.  La  domanda  dell'impresa  dovra'  essere
corredata da un piano finanziario di copertura delle spese.
  6.6. L'istruttoria delle domande viene effettuata secondo  l'ordine
cronologico di presentazione tenendo conto della riserva dei fondi di
cui  al  punto 2.2. Al fine dell'esame istruttorio saranno verificati
la sussistenza dei  requisiti  di  legge  stabiliti  per  i  soggetti
beneficiari  e  la  completezza  ed  i contenuti della documentazione
prodotta.
  6.7. Il termine per la conclusione del procedimento di approvazione
e' di novanta giorni,  che  decorrono  dalla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle richieste di contributo. Detto termine
si   intende   sospeso   nel  caso  di  richiesta  di  documentazione
integrativa da parte degli  uffici.  Dell'avvenuta  approvazione  del
progetto verra' data comunicazione ai soggetti beneficiari.
  6.8. Limitatamente all'esercizio finanziario successivo all'anno di
presentazione  della domanda i progetti non finanziati per carenza di
fondi   concorrono   prioritariamente   alla    ripartizione    delle
agevolazioni previste nell'esercizio.
7. Procedure per la concessione e la liquidazione del contributo.
  7.1.   L'importo   dell'agevolazione   concessa  e'  impegnato  dal
Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  con  il
decreto  di  concessione,  previo espletamento dei controlli ai sensi
della normativa antimafia; la liquidazione avviene in due  quote:  la
prima,  come  anticipazione,  pari al 25% del contributo concesso, e'
effettuata automaticamente all'atto  dell'emissione  del  decreto  di
concessione,   previa   presentazione   di  fidejussione  bancaria  o
assicurativa  irrevocabile,  incondizionata  ed  escutibile  a  prima
richiesta  a  garanzia  delle  somme erogate; la seconda, a saldo, ad
avvenuta realizzazione del progetto.
  7.2. Il decreto di concessione  del  contributo  e  di  contestuale
liquidazione  dell'anticipazione  verra'  inoltrato  per l'impegno di
spesa ai competenti organi del  Ministero  del  tesoro  -  Ragioneria
centrale   presso   il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;  dell'avvenuto  impegno  di   spesa   verra'   data
comunicazione ai soggetti beneficiari.
  7.3.  Eseguito  il  progetto,  ai fini della erogazione a saldo del
contributo il  soggetto  beneficiario  deve  inviare,  esclusivamente
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una apposita
domanda  redatta  in  carta  legale,  secondo  il  modello  che sara'
approvato con  il  decreto  di  cui  al  punto  6.3,  completa  della
documentazione richiesta.
  7.4.  La  liquidazione del contributo avviene nel limite massimo di
quello  concesso,  previa  verifica,  effettuata   secondo   l'ordine
cronologico  di  presentazione  delle  domande di liquidazione, della
documentazione di spesa e della conformita' del progetto realizzato a
quello approvato.
  7.5. I progetti, che in fase di liquidazione  dovessero  comportare
una  riduzione  della spesa al di sotto dell'importo minimo di cui al
punto  3.6  della  presente  deliberazione,  potranno  continuare   a
beneficiare   delle   agevolazioni   purche'   venga   accertato   il
raggiungimento degli obiettivi originariamente previsti.
  7.6. Effettuati i controlli ai sensi della normativa antimafia,  il
contributo  viene  liquidato  con  decreto ministeriale di erogazione
corredato da ordinativo diretto di pagamento.
  7.7. Il termine per la conclusione del procedimento e'  di  novanta
giorni,  che  decorrono  dalla  data  di ricevimento della domanda di
erogazione del contributo. Detto termine si intende sospeso nel  caso
di  richiesta di documentazione integrativa da parte degli uffici. Il
decreto ministeriale di cui al punto precedente verra'  inoltrato  ai
competenti  organi  del  Ministero  del  tesoro - Ragioneria centrale
presso il Ministero  dell'industria,  commercio  e  dell'artigianato,
dandone comunicazione ai soggetti beneficiari.
  7.8.   I   soggetti  beneficiari  del  contributo  sono  tenuti  ad
osservare, nei confronti dei  lavoratori  dipendenti,  le  norme  sul
lavoro e sui contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste
dal terzo comma dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
8. Cause di improcedibilita' e motivi di esclusione.
  8.1. Sono motivo di improcedibilita' della domanda di agevolazione:
    a) la trasmissione delle domande al di fuori dei termini previsti
dal  decreto  di  cui al punto 6.3 o mediante mezzi diversi da quello
stabilito;
    b)  la mancanza dell'autentica di firma del legale rappresentante
o titolare sulla domanda di concessione;
    c) la mancata utilizzazione del modello approvato con il  decreto
di   cui  al  punto  6.3  ed  il  mancato  invio  in  allegato  della
documentazione prevista;
    d) l'indicazione di un investimento inferiore a L. 50 milioni.
  8.2. Costituiscono motivo di esclusione:
    a) la mancanza dei requisiti di cui al punto 1.1, 2.1, 3.1 e  5.5
della presente delibera;
    b)  il  fatto  che  il soggetto beneficiario si trovi in stato di
liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali.
  8.3.  Dell'accertata  improcedibilita'  verra'  data  comunicazione
all'interessato  entro quindici giorni dal ricevimento della domanda.
Dei motivi di esclusione verra' data comunicazione nei termini di cui
al punto 6.7 della presente deliberazione.
9. Revoca delle agevolazioni.
  9.1.  Le  agevolazioni  concesse  sono   revocate   dal   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
    a) per la perdita dei requisiti di cui al punto 2.1;
    b)  qualora,  per  il  medesimo  programma di investimenti, siano
state concesse agevolazioni di qualsiasi  natura  previste  da  altre
norme  statali  regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o
istituzioni pubbliche;
    c) qualora vengano ceduti, alienati o distolti dall'uso  previsto
i   beni   materiali   la   cui   acquisizione   e'   stata   oggetto
dell'agevolazione prima di tre anni dalla data di  completamento  del
progetto;
    d)  qualora  il  soggetto  beneficiario  si  trovi  in  stato  di
liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali;
    e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro  trentasei  mesi
dalla  data di emissione del decreto di concessione e liquidazione di
anticipazione. Detto termine puo' essere  prorogato  una  sola  volta
previa richiesta, per non oltre un anno per cause di forza maggiore.
  9.2. I contributi indebitamente percepiti debbono essere restituiti
all'erario  maggiorati  di  un  interesse  pari al tasso ufficiale di
sconto vigente alla data  di  erogazione  del  contributo  e  per  il
periodo  intercorrente  da tale data fino a quella in cui si effettua
il versamento delle somme da restituire. Tali  somme  debbono  essere
versate  alle  entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo
3600 "Entrate eventuali e diverse del Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato".
10. Disposizioni tributarie.
  10.1.  I  contributi erogati sono considerati sopravvenienze attive
del periodo di imposta in cui sono stati concessi, ai sensi dell'art.
55, comma 3, lettera b), del testo unico approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11. Accertamenti d'ufficio.
  11.1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
puo'   disporre   propri   accertamenti  e  chiedere  ogni  eventuale
integrazione documentale e di dati conoscitivi.
12. La presente delibera sostituisce integralmente quella adottata il
   10 maggio 1995. Resta  salva  l'ammissibilita'  dei  progetti  che
   abbiano  avuto  inizio  dal  26  settembre 1995, come previsto nel
   punto 3.5.
   Roma, 8 maggio 1996
                                      Il presidente delegato: ARCELLI
 Registrata alla Corte dei conti il 12 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 238