N. 83 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 settembre 2006

Ordinanza  emessa  il  27 settembre 2006 dal tribunale amministrativo
regionale  della  Sicilia  - Sezione staccata di Catania, sul ricorso
proposto da Grifo' Francesco ed altra contro Presidente della Regione
Siciliana ed altri

Giustizia  amministrativa  -  Controversie relative alla legittimita'
  delle  ordinanze  e  dei conseguenziali provvedimenti commissariali
  adottati  in  tutte  le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
  dell'art. 5,  comma 1,  della  legge  24 febbraio  1992,  n. 225  -
  Competenza,  in  via  esclusiva,  in  primo  grado,  attribuita  al
  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio  -  sede di Roma -
  Irragionevole  deroga  al  principio della competenza del Tribunale
  amministrativo  regionale  della Regione in cui il provvedimento e'
  destinato  ad  avere incidenza - Violazione del diritto di difesa e
  del  principio  del giudice naturale - Violazione del principio del
  decentramento  territoriale  della  giurisdizione  amministrativa -
  Violazione  della  norma  statutaria  che  attribuisce al Tribunale
  amministrativo  regionale  Sicilia  le  controversie  di  interesse
  regionale.
- Decreto  legge 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter
  e 2-quater, introdotti dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione,   artt. 3,  24,  25  e  125;  Statuto  della  Regione
  Siciliana art. 23.
(GU n.11 del 14-3-2007 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  ai  sensi dell'art. 23,
comma 2,  legge  n. 87/1953 sul ricorso n. 1869/2006 R.G. proposto da
Francesco Grifo' ed Agata Migliorino, quest'ultima in proprio e nella
qualita'  di legale rappresentante pro tempore della Piccola Societa'
Cooperativa  a r.l. Grifo', di recente trasformata in Grifo' Societa'
Cooperativa  S.r.L,  rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Polizzi
con  domicilio  ex lege in Catania via Milano presso la segreteria di
questo Tribunale amministrativo regionale
    Contro  il  Presidente della Regione Siciliana (quale Commissario
delegato  con  l'incarico  di provvedere alla realizzazione dei primi
interventi  urgenti  diretti  a fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali  eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della
Regione  Siciliana  nel  periodo  compreso  tra  settembre e dicembre
2003),   il   Dipartimento  della  protezione  civile  della  Regione
Siciliana,  in  persona  del legale rappresentante pro tempore (quale
Ufficio  di  cui  il  predetto  Commissario delegato si avvale per la
relativa  attivita' amministrativo-contabile), l'Agenzia del demanio,
filiale   Sicilia,   ufficio   di  Catania,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, il Genio civile di Catania in persona del
legale  rappresentante  pro  tempore,  il Genio civile di Messina, in
persona  del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e
difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania,
presso  il  cui  ufficio  sono legalmente domiciliati, nonche' l'Ente
parco  fluviale  dell'Alcantara, in persona del legale rappresentante
pro  tempore  il  comune  di  Castiglione  di Sicilia, in persona del
sindaco  pro  tempore,  la Commissione con funzione di conferenza dei
servizi  ex  Disposizione  presidenziale  della Regione Siciliana del
28 febbraio  2005,  in persona del legale rappresentante pro tempore,
presso il Comune di Castiglione di Sicilia, il Comune di Malvagna, in
persona  del  sindaco  pro  tempore,  la  Commissione con funzione di
conferenza  dei  servizi  ex Disposizione presidenziale della Regione
Siciliana  del 28 febbraio 2005, in persona del legale rappresentante
pro tempore presso il Comune di Malvagna; non costituiti in giudizio,
per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  e  per l'annullamento del
silenzio  rifiuto  e/o  inadempimento  formatosi  sulle  istanze  del
12 dicembre   2003  e  16 febbraio  2004,  nonche'  sull'istanza  del
16 marzo   2006,   notificata   a   mezzo  ufficiale  giudiziario  il
21/22 marzo  successivo,  tendenti  all'adozione  degli interventi di
somma  urgenza  per  limitare  i  danni subiti dai ricorrenti a causa
degli  eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio
della Regione Siciliana, nel periodo compreso tra i mesi di settembre
e dicembre  2003 e per evitare che gli stessi danni possano ripetersi
in  futuro,  oltre  che  per  il  riconoscimento  e l'ottenimento del
contributo economico richiesto dai ricorrenti medesimi in conseguenza
dei danni subiti.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amm.ni intimate;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato  relatore  per  la camera di consiglio del 14 settembre
2006 il referendario Maria Stella Boscarino;
    Sentiti gli Avvocati delle parti, come da verbale;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    I  ricorrenti espongono di essere comproprietari dei terreni siti
in  Castiglione  di  Sicilia (CT), localita' Carranco e Malvagna (ME)
localita' Cannarozzo o Cuba, divisi dal fiume Alcantara.
    Gli   stessi,  a  seguito  del  maltempo  degli  scorsi  inverni,
particolarmente  nel  periodo  settembre/dicembre  2003, hanno subito
gravi  danni  a causa dello straripamento del fiume Alcantara, che ha
travolto  porzioni di fabbricati di proprieta' dei ricorrenti nonche'
piante,  trascinandoli nel letto del fiume. I ricorrenti hanno quindi
chiesto,   in  conformita'  all'ordinanza  del  commissario  delegato
all'emergenza  di  cui  infra,  interventi  urgenti  a  tutela  della
pubblica   incolumita'   nonche'  contributi  per  alcuni  interventi
eseguiti in via di urgenza dai ricorrenti stessi.
    Con  il  ricorso  in  epigrafe i ricorrenti impugnano il silenzio
serbato  dalle  Amm.ni  intimate  su  atto stragiudiziale di messa in
mora.
    Nella  camera  di consiglio del giorno 14 settembre 2006 la causa
e' passata in decisione.

                            D i r i t t o

    Con  d.P.C.m.  20 febbraio  2004  e' stato dichiarato lo stato di
emergenza  a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo
ricompreso tra settembre e dicembre 2003 nel territorio della Regione
Siciliana,  ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 5. comma 1. della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.
    Con  o.P.C.m. 21 maggio 2004, n. 3360 il Presidente della Regione
Siciliana   e'   stato  nominato  Commissario  delegato  al  fine  di
provvedere,  anche  avvalendosi  di  soggetti  attuatori che agiscono
sulla  base  di  specifiche  direttive  ed  indicazioni impartite dal
medesimo  commissario  delegato,  alla realizzazione degli interventi
diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed
ai  dissesti  idrogeologici  di  cui  al  decreto  del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 febbraio 2004.
    In particolare, per quanto qui rileva, la citata o.m. prevede che
il Commissario delegato provvede:
        a) alla   individuazione  dei  comuni  colpiti  dagli  eventi
alluvionali;
        b) alla  individuazione  delle  opere  e  degli interventi da
realizzare  per  il  ripristino,  in  condizioni  di sicurezza, delle
infrastrutture   pubbliche   danneggiate,   per   la   pulizia  e  la
manutenzione  straordinaria  degli  alvei  dei  corsi d'acqua, per la
stabilizzazione  dei  versanti  e  per la prevenzione dei rischi e la
messa  in  sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici, nonche' alla
definizione  ed  approvazione  di  tutti  gli  atti  e  provvedimenti
necessari  e  propedeutici  alla  realizzazione  delle  opere e degli
interventi medesimi;
        c) alla   determinazione  delle  misure  dirette  a  favorire
l'immediata  ripresa  delle  attivita'  produttive  e il ritorno alle
normali   condizioni   di   vita  delle  popolazioni,  prevedendo  la
concessione di contributi per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai
beni   mobili  registrati  ed  ai  beni  immobili  e  per  l'autonoma
sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito degli
eventi calamitosi;
        d) alla  determinazione,  in  relazione  ai contributi di cui
alla  lettera b)  delle  voci ammissibili, dei criteri di priorita' e
delle  modalita'  attuative,  nonche' alla conseguente individuazione
dei  soggetti  beneficiari  dei  predetti  contributi  e dell'importo
spettante  a  ciascuno,  garantendo  trattamenti  uniformi rispetto a
quelli assicurati in analoghe situazioni emergenziali;
        e) alla individuazione dei soggetti istituzionali cui computa
provvedere,  in regime di ordinarieta', alla gestione esecutiva degli
interventi conseguenti alle attivita' di cui alle lettere precedenti.
    Con  successiva o.P.C.m.. 10 giugno 2005, n. 3440, adottata, come
si  legge  nelle premesse, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge
n. 225  del  1992,  il  Presidente  della  Regione Siciliana e' stato
confermato,  fino  al  31 dicembre  2005,  Commissario  delegato  per
fronteggiare  le  situazioni  di  criticita'  conseguenti agli eventi
calamitosi di cui in premessa; in particolare, al fine di provvedere,
in   regime  ordinario,  all'attuazione  ed  al  completamento  degli
interventi   e  delle  opere  gia'  programmate  per  il  superamento
dell'emergenza,  di  cui  all'o.P.C.m. n. 3340 del 20 febbraio 2004 e
all'o.P.C.m.  n. 3360  del  21 maggio  2004,  entrambe  di protezione
civile.
    Con  il  ricorso  in epigrafe, come detto, i ricorrenti censurano
l'inerzia  serbata  sulle  loro  istanze e diffide, volte ad ottenere
l'intervento,   in  via  principale,  del  Presidente  della  Regione
Siciliana  quale  Commissario delegato, titolare della competenza per
eseguire interventi urgenti per fronteggiare i danni, sia mediante di
riparazioni  strutture  pubbliche  che  mediante la individuazione di
criteri  e  modalita'  per  detti  interventi  sia infine mediante la
concessione  di  contributi  infuori  dei  privati,  attivita'  che i
provvedimenti  in  questione  consentono  di  svolgere anche mediante
l'avvalimento  di altri soggetti attuatori, rispetto i quali tuttavia
il   Commissario  mantiene,  per  espressa  previsione  delle  citate
disposizioni, il potere di agire anche in sostituzione.
    Pertanto  il  Collegio  deve  affrontare  d'ufficio  la questione
relativa  alla  competenza  inderogabile del Tribunale amministrativo
regionale  del Lazio a conoscere della vicenda introdotta dalla legge
n. 21/2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio
2006, che, all'art. 3, per quel che qui rileva dispone:
        ...  omissis  ... «2-bis. In tutte le situazioni di emergenza
dichiarate  ai  sensi  dell'art. 5,  comma 1, della legge 24 febbraio
1992,  n. 225,  la  competenza  di  primo  grado  a  conoscere  della
legittimita'   delle   ordinanze   adottate   e   dei  consequenziali
provvedimenti  commissariali  spetta  in  via  esclusiva, anche per -
l'emanazione   di   misure  cautelari,  al  Tribunale  amministrativo
regionale del Lazio, con sede in Roma;
        2-ter.  Le  questioni  di  cui  al comma 2-bis, sono rilevate
d'ufficio.  Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito
con  sentenza  succintamente  motivata  ai  sensi dell'art. 26, della
legge  6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando
applicazione  i  commi  2  e  seguenti  dell'art. 23-bis della stessa
legge.
        2-quater.  Le  norme  di  cui  ai  commi 2-bis  e  2-ter  si'
applicano  anche  ai  processi  in  corso.  L'efficacia  delle misure
cautelari  adottate da' un tribunale amministrativo diverso da quello
di  cui  al  comma 2-bis  permane fino alla loro modifica o revoca da
parte  del  Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in
Roma, cui la parte interessata puo' riproporre il ricorso».
    Osserva  il  Collegio  che  la  fattispecie  in esame e' attratta
nell'applicazione della citata legge n. 21/2006, art. 3.
    Il   collegio,  pertanto,  ritenendola  rilevante  ai  fui  della
decisione da assumere in ordine alla predetta trasmissione degli atti
al  Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio  e non manifestamente
infondata,  solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale  del
predetto  art. 3,  e  segnatamente del comma 2 nelle sottonumerazioni
bis,  ter,  quater,  come sara' esposto nei seguenti paragrafi e come
gia'  fatto  in  ordine  ad altra fattispecie per la cui decisione e'
venuta   in  rilievo  la  medesima  norma  (Tribunale  amministrativo
regionale Sicilia, I, ord. n. 90 del 7 marzo 2006).
    I) La  rilevanza  della  questione  ai  fini  della  decisione da
assumere e' di tutta evidenza. Il collegio sarebbe tenuto, sulla base
della    normativa   sopravvenuta   -   ove   non   dubitasse   della
incostituzionalita'   di  essa  e  quindi  non  ritenesse  necessario
investire  il  giudice  delle  leggi  della  relativa  questione  - a
trasmettere gli atti al Tribunale amministrativo regionale Lazio.
    II) Circa  la  non  manifesta infondatezza e le ragioni che fanno
sospettare  le  norme  in  esame  di  incostituzionalita', osserva il
collegio  che  la  normativa introdotta dal legislatore con l'art. 3,
comma 2,   da   bis  a  quater,  della  legge  n. 21/2006,  contrasta
innanzitutto con l'art. 125 della Costituzione, e segnatamente con il
principio  della articolazione su base regionale degli organi statali
di  giustizia  amministrativa  di  primo  grado  ivi espressa («Nella
Regione  sono  istituiti  organi di giustizia amministrativa di primo
grado,  secondo  l'ordinamento  stabilito da legge della Repubblica»)
che  implica  il  rilievo e la garanzia costituzionale della sfera di
competenza dei singoli organi predetti.
    Non  appaiono,  all'evidenza,  manifeste  o  comunque sufficienti
ragioni logiche o di coerenza istituzionale per derogare a tale sfera
di  competenze  costituzionalmente  garantita  nella  materia  di cui
trattasi  quando,  come  nel  caso in esame, le singole situazioni di
emergenza   hanno   rilievo   spiccatamente  locale  con  conseguente
efficacia  locale  dei  relativi  provvedimenti adottati dai soggetti
delegati  alla  cura  delle  varie  situazioni emergenziali, anche se
(arg.   ex  art. 2,  comma 1,  lett.  c)   della  legge  n. 225/1992,
richiamato  dall'art. 5,  comma 1, legge cit.) essi sono adottati per
fare  fronte  a  situazioni che «per intensita' ed estensione debbono
essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari».
    III) Anzi,   sotto   questo   aspetto,   la   norma  e'  altresi'
contraddittoria  ed  irrazionale  in  quanto  sottopone  al  medesimo
trattamento  processuale  situazioni  disparate  e  differenti tra di
loro.
    In questo quadro, l'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, richiama, ai fini della applicazione dell'intera disposizione
normativa,  i casi in cui (ex art. 2, comma 1, lettera c) della legge
n. 225/1992)   sia   necessario   fare  fronte  con  mezzi  e  poteri
straordinari  alle  calamita' naturali, catastrofi o gli altri eventi
che  richiedano  tale  intervento  per  intensita'  ed estensione. La
previsione  di  cui  alla  legge  n. 21/2006 radica la competenza del
Tribunale  amministrativo  regionale Lazio in tutti i casi in cui sia
dichiarato  lo  stato  di  emergenza ai sensi del comma 1 dell'art. 5
appena  citato  e  quindi  con  esclusione  dei casi di intervento di
protezione  civile  per  gli  eventi  che  possano  essere affrontati
mediante  interventi  attuabili  dai  singoli  enti e amministrazioni
competenti  in  via  ordinaria  (art. 2,  lettera  a) e di quelli che
richiedano  intervento  coordinato  di questi ultimi (art. 2, lettera
b).
    Quindi,  il sistema della Protezione civile e' articolato in vari
livelli  di  intervento,  contraddistinti dal corrispondente grado di
ampiezza  della  situazione  emergenziale.  Quindi per ogni tipologia
territoriale e «qualitativa» alla situazione di emergenza e' chiamato
ad  intervenire  in  merito  il «livello» di governo piu' vicino alla
concreta   dimensione   delle   comunita'   colpite  e  della  natura
dell'emergenza, quindi secondo un chiaro criterio di sussidiarieta' e
senza  escludere  -  funzionalmente e residualmente - che determinate
funzioni  siano «trasversali» ossia comprendano le competenze di piu'
amministrazioni o livelli di governo.
    A  fronte  di  questa  multiformita'  possibile di manifestazioni
concrete   dell'esercizio   del   potere,   la   regola  generale  di
ripartizione  delle  competenze  delineata  dagli artt. 2 e ss, della
legge Tribunale amministrativo regionale appresta una tutela coerente
    con  l'art. 125  della  Costituzione: derogando ad essa, l'art. 3
della   legge   n. 21/2006,  contradditoriamente  ed  immotivatamente
assegna  ex lege rilevanza nazionale a qualsiasi controversia insorga
nell'esercizio  del  potere  di  protezione civile, facendo leva solo
sulla  necessita'  che  esso presupponga l'intervento extra ordinem e
quindi  a dispetto dell'articolazione del potere previsto dalla legge
n. 225/1992,  posto  che assegna la competenza funzionale a conoscere
delle  relative questioni al Tribunale amministrativo regionale Lazio
(e  quindi  spinge  l'interprete  a dover ritenere che il legislatore
abbia  cristallizzato  una  valutazione  di  rilevanza  nazionale  di
qualsiasi   questione   inerente   la   Protezione  Civile,  richieda
interventi extra ordinem).
    Appare  utile  rilevare,  in  questa sede, come la giurisprudenza
della Corte costituzionale abbia espressamente riconosciuto che:
        con  l'art.  5  della legge n. 225 del 1992, e' attribuito al
Consiglio  dei ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza
in ipotesi di calamita' naturali, ed a seguito della dichiarazione di
emergenza,  e  per  fare  fronte  ad  essa,  lo stesso Presidente del
Consiglio  dei  ministri  o,  su sua delega, il Ministro dell'interno
possano  adottare  ordinanze  in deroga ad ogni disposizione vigente,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
        l'art. 107, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo
31   marzo   1998,   n. 112   (Conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del capo I della legge 15 marzo1997, n. 59), a sua volta,
chiarisce  che  tali funzioni hanno rilievo nazionale, escludendo che
il   riconoscimento   di   poteri  straordinari  e  derogatori  della
legislazione vigente possa avvenire da parte di una legge regionale;
        queste  ultime  due  previsioni,  inoltre,  sono  gia'  stata
ritenute  dalla  Corte costituzionale (sentenza n. 327 del 2003) come
espressive   di   un   principio  fondamentale  della  materia  della
protezione  civile,  sicche'  deve  ritenersi  che esse delimitino il
potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze
legislative  delineato  dalla  legge  costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).
    Alla  luce  di  quanto  sopra  ricordato,  la Corte ha dichiarato
illegittimo  l'art. 4,  comma  4,  della legge della Regione Campania
n. 8  del  2004, nella misura in cui essa ha attribuito al Sindaco di
Napoli  i  poteri  commissariali  dell'ordinanza n. 3142 del 2001 del
Ministro  dell'interno,  dopo  la  scadenza  della emergenza alla cui
soluzione  tale ordinanza era preordinata, in quanto in contrasto con
l'art. 117, terzo comma, della Costituzione (Corte cost. n. 82/2005).
    Tale   ragionamento   comporta   che,  in  relazione  alla  legge
n. 225/1992  ed  all'art. 107,  comma  1,  lettere  b)  e  c)  d.lgs.
n. 112/1998,  possiedono  rilievo  nazionale «solamente» il potere di
dichiarare lo stato di emergenza e quello, distinto dal primo seppure
ad   esso  finalisticamente  connesso,  di  derogare  a  norme  dell'
ordinamento.
    Ne  consegue  dunque che, sotto questo profilo, la norma in esame
e'  irragionevole  per contraddittorieta' e disparita' di trattamento
processuale,  poiche'  utilizza  lo stesso trattamento per situazioni
del  tutto  differenti  quanto  ad  ambito  territoriale  e livello e
qualita'  degli  interessi  pubblici coinvolti, nonche' per contrasto
con  l'art. 117  della  Costituzione, poiche' implicitamente, finisce
per  attribuire rilievo nazionale anche alle questioni riservate alla
competenza regionale.
    IV)  Ancora, l'aggravio della tutela giurisdizionale, soprattutto
ove,  come  nella  specie, esso non sia giustificato da una effettiva
natura accentrata (o dall'efficacia estesa a tutto il territorio) dei
provvedimenti  sui quali deve esercitarsi la cognizione del Tribunale
amministrativo   regionale   Lazio,   comporta   indubbia  violazione
dell'art. 24 della Costituzione, in particolare della possibilita' di
tutela  dei  propri  diritti  ed  interessi enunciata al primo comma;
detta   tutela   ne   risulta  minorata,  per  la  evidente  maggiore
difficolta'  di  esercitare  le  relative  azioni presso il Tribunale
amministrativo  regionale  del Lazio piuttosto che presso' gli organi
giurisdizionali localmente istituiti.
    V) Altri profili di incostituzionalita' vanno ravvisati, inoltre,
nella  violazione  del  principio  del  giusto  processo  di cui all'
art. 111  della  Costituzione  e  del  principio  del doppio grado di
giudizio  nella  giustizia amministrativa, che, sia in sede cautelare
sia  in  sede di merito, riceve garanzia costituzionale dall'art. 125
della  Carta,  nella  parte  della  disciplina  in  questione  (comma
2-quater),  che  consente  una  riforma dei provvedimenti assunti, in
sede  cautelare,  nei  giudizi pendenti, e cio' ad opera di un organo
giurisdizionale  pariordinato  a  quelli  di provenienza (trattasi di
giudici  tutti  di primo grado, il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio non essendo un «super-Tribunale amministrativo regionale»).
Cosi'  facendo,  in sostanza, il legislatore ha introdotto un rimedio
inedito,  che non e' di secondo grado e che finisce per costituire un
doppione  del  gia'  espletato  giudizio  (cautelare) di primo grado,
senza  alcuna  possibilita'  di  inquadramento  tra  i  rimedi noti e
tipizzati (appello, revocazione, reclamo).
    Atteso  che  il  principio  del  doppio  grado  di giudizio nella
giustizia  amministrativa,  sia  in  sede  cautelare  sia  in sede di
merito,  riceve  garanzia  costituzionale  dall'art.  125 della Carta
(cfr. Corte cost., sentenza n. 8 del 1982), si configura un ulteriore
profilo  di  violazione  di  detta  norma.  Viene  infatti  ad essere
introdotto,  per  le  controversie  introdotte  avanti  al  Tribunale
amministrativo  regionale  locale,  un anomalo percorso che stravolge
l'ordinario  iter  giudiziario.  La  regola  e' che ad un giudizio di
primo  grado  segua, ove la parte soccombente appelli, un giudizio di
secondo  grado,  sia  che si tratti di giudizio cautelare, sia che si
tratti  di  giudizio  di  merito;  giammai  e'  prevista  una  doppia
pronuncia  sulla  stessa  materia  da parte di due diversi giudici di
primo  grado,  uno  dei  quali abilitato a riformare la decisione del
primo  giudice.  Orbene,  ad avviso del collegio, siffatta disciplina
integra  altresi'  violazione del principio del «giusto processo», di
cui   all'art. 111,   comma   primo,   della   medesima   Carta  («La
giurisdizione  si  attua  mediante  il giusto processo regolato dalla
legge»).   Infatti,  la  parte  soccombente  nel  giudizio  cautelare
verrebbe ad essere fornita di uno strumento giurisdizionale anomalo e
atipico  a  tutela della propria (legittima, ma da esercitare in modi
conformi  ai  principi  costituzionali)  aspirazione  ad ottenere una
pronuncia  favorevole  in  secondo grado (che deve tuttavia essere un
vero  giudizio  di  secondo  grado,  e  non, si ribadisce, un inedito
duplicato del giudizio di primo grado).
    Cio' comporterebbe altresi' una evidente violazione del principio
del  ne bis in idem, che, se pure non espressamente contemplato dalla
Carta costituzionale, deve ritenersi corollario del medesimo generale
principio del «giusto processo» teste' richiamato.
    VI) Da  ultimo,  secondo  un aspetto diverso che si riconnette al
tema  del  giudice  naturale, la norma in esame viola l'art. 23 dello
Statuto   della   Regione  Sicilia  (legge  costituzionale  n. 2  del
26 febbraio  1948)  a  norma  del  quale: «Gli organi giurisdizionali
centrali  avranno  in  Sicilia  le  rispettive sezioni per gli affari
concernenti  la  regione.  Le  sezioni del Consiglio di Stato e della
Corte  dei  conti  svolgeranno altresi' le funzioni, rispettivamente,
consultive  e  di' controllo amministrativo e contabile. I magistrati
della  Corte  dei  conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello
Stato  e  della  regione. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea
straordinaria  contro  atti  amministrativi regionali, saranno decisi
dal  Presidente  della  regione  sentite  le  sezioni  regionali  del
Consiglio  di  Stato».Tale  norma e' stata «interpretata» dall'art. 5
del  d.lgs.  6  maggio 1948, n. 654, contenente norme per l'esercizio
delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato nella Regione Sicilia,
il   quale   prevede  che  il  Consiglio  di  giustizia  esercita  le
attribuzioni  devolute  dalla  legge  al  Consiglio  di Stato in sede
giurisdizionale  nei  confronti  di  atti  e provvedimenti definitivi
«dell'amministrazione    regionale    e    delle    altre   autorita'
amministrative aventi sede nel territorio della regione».
    Osserva  il  Collegio che gia' con «la sentenza della Corte cost.
in   data   12   marzo   1975,  n. 61,  dichiarando  l'illegittimita'
costituzionale delle limitazioni poste dall'art. 40, legge 6 dicembre
1971,  n. 1034 alla competenza del Tribunale amministrativo regionale
Sicilia,  e'  stato ritenuto che siano state a quest'ultimo conferite
tutte   le   controversie   d'interesse  regionale  considerate  tali
dall'art. 23, comma 1, d.l. 15 maggio 1946, n. 455, comprendendosi in
tale   categoria  le  controversie  sorte  da  impugnazione  di  atti
amministrativi  di  autorita'  centrali  aventi  effetti  limitati al
territorio   regionale  ovvero  concernenti  pubblici  dipendenti  in
servizio   nella   regione  siciliana»  (Consiglio  Stato,  sez.  VI,
26 luglio 1979, n. 595).
    Quindi  la  legge  n. 21/2006,  in  esame,  e' costituzionalmente
illegittima  anche nella sua parte in cui, in violazione dell'art. 23
dello  Statuto  regionale,  sia nella sua formulazione letterale, che
nella   interpretazione   pacifica   che   di  esso  ha  maturato  la
giurisprudenza,   anche   costituzionale,  riserva  al  Consiglio  di
giustizia   amministrativa   ed   in   primo   grado   al   Tribunale
amministrativo  regionale Sicilia, la competenza a conoscere circa le
controversie   sorte   da  impugnazione  di  atti  amministrativi  di
autorita' centrali aventi effetti limitati al territorio regionale.
    VII) Per  tute  le  esposte  considerazioni,  deve  sollevarsi la
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis,
comma  2-ter, comma 2-quater, legge n. 21/2006, per contrasto con gli
artt. 3,  125  e  24 della Costituzione e per contrasto con l'art. 23
dello statuto della Regione Sicilia.
    Deve  pertanto  essere  disposta  la trasmissione degli atti alla
Corte  costituzionale  per  la  decisione della predetta questione di
legittimita' costituzionale, sospendendosi il giudizio instaurato con
il  ricorso  in  epigrafe, fino alla restituzione degli atti da parte
della medesima Corte.
                              P. Q. M.
    Solleva,  ritenutala  rilevante  e  non manifestamente infondata,
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis,
comma  2-ter, comma 2-quater, legge n. 21/2006, per contrasto con gli
artt. 3,  125  e  24 della Costituzione e per contrasto con l'art. 23
dello statuto della Regione Sicilia.
    Dispone,  a  norma  dell'art. 23/2, legge n. 87/1953, l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Il  giudizio  resta  sospeso sino alla restituzione degli atti da
parte della Corte costituzionale.
    Manda   alla   segreteria  di  notificare  copia  della  presente
ordinanza  alle  parti  in  causa,  al  Presidente  del Consiglio dei
ministri, nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Catania,  in  Camera  di  consiglio,  in  data
14 settembre 2006.
                       Il Presidente: Messina
L'estensore: Boscarino
07C0258