Approvazione del nuovo regolamento della gestione degli investimenti denominata "Fondo Bancom", presentato dalla Banca nazionale delle comunicazioni (e.d.p.), in Roma.(GU n.39 del 17-2-1988)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 27 luglio 1987 della Banca nazionale delle comunicazioni (e.d.p.), con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata "Fondo Bancom"; Vista la nota in data 25 settembre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: In sostituzione del regolamento previgente e' approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata "Fondo Bancom", presentato dalla Banca nazionale delle comunicazioni (e.d.p.), con sede in Roma. Il suddetto regolamento disciplinera' la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1 gennaio 1988. Roma, addi' 30 dicembre 1987 Il Ministro: BATTAGLIA