MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 20 novembre 1998, n. 163 

  Norme di applicazione del regolamento  CEE n. 1576/89 relativo alle
bevande spiritose  e del decreto  del Presidente della  Repubblica 16
luglio 1997, n. 297.
(GU n.293 del 16-12-1998)
 
 Vigente al: 16-12-1998  
 

                                  All'Assodistillatori
                                  Alla Federvini
                                  All'Istituto nazionale grappa
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - D.A.G.L.
                                  Al  Ministero  per   le   politiche
                                  agricole - Gabinetto
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Gabinetto
                                  Al  Ministero   della   sanita'   -
                                  Gabinetto
  Nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana n. 213  del 12
settembre 1997  e' stato pubblicato  il decreto del  Presidente della
Repubblica  16 luglio  1997,  n.  297, recante  norme  in materia  di
produzione e  commercializzazione delle acquaviti, della  grappa, del
brandy italiano e dei liquori.
  Detto regolamento mira, in particolare,  a dare attuazione a taluni
adempimenti richiesti  dal regolamento CEE n.  1576/89, del Consiglio
del  29 maggio  1989, nonche'  a  dettare un  nuovo quadro  giuridico
nazionale attraverso l'abrogazione di norme ormai superate.
  Con  la  presente  circolare vengono  fornite  talune  informazioni
resesi  necessarie  per  la  puntuale  e  corretta  applicazione  del
regolamento  nazionale da  parte  delle aziende  interessate e  degli
organi di controllo e di vigilanza.
 Articolo 1.
  Prevede la  definizione di "acquavite", estremamente  importante in
quanto, nel  regolamento comunitario, pur venendo  menzionata in piu'
casi, l'acquavite non viene definita.
  Detta definizione, ripresa  dalla legge n. 1559/1951,  e' utile per
individuare  le bevande  che,  ai sensi  del  decreto legislativo  27
gennio 1992, n. 109, non riportano la denuncia degli ingredienti.
  La  definizione generale  riportata  all'art. 1  viene poi  ripresa
negli  articoli 5,  9  e 16  mediante  l'integrazione con  specifiche
disposizioni concernenti le singole acquaviti.
  Per  "fermentati   di  sostanze  zuccherine  o   saccarificate"  si
intendono sia i diversi tipi di  frutta messi in fermentazione, sia i
mosti, sia i prodotti fermentati che i sidri.
  Le norme in parola si  aggiungono alle disposizioni del regolamento
comunitario: esse sono destinate a completarle.
  Nei  limiti  in  cui  sono  destinate,  pero',  alla  tutela  della
denominazione  specifica di  una bevanda,  riservata alla  produzione
realizzata  in Italia,  esse stabiliscono  prescrizioni piu'  severe,
vincolanti rispetto al regolamento comunitario.
  Per le grappe ad indicazione geografica, ad esempio, il regolamento
n. 297/97  prescrive il titolo  alcolometrico di almeno 40  per cento
vol, per cui un contenuto  d'alcool inferiore, purche' di almeno 37,5
per  cento vol  fa  perdere il  diritto  all'uso della  denominazione
riservata, ma la  bevanda puo' pur sempre  essere denominata "grappa"
senza altra aggiunta.
 Articolo 2.
  Vengono  consentite,  per  tutte   le  acquaviti,  le  tradizionali
pratiche  correttive previste  in  via generale,  in applicazione  di
quanto richiesto  all'art. 4,  comma 1, del  regolamento comunitario.
Nelle   singole   definizioni   sono,  tuttavia,   riportate   talune
limitazioni.
  Le disposizioni di tale articolo non vanno intese, quindi, come una
deroga bensi' come un completamento della norma comunitaria.
  Se un'azienda  ha bisogno, ad  esempio, di correggere il  gusto del
brandy  o  dell'acquavite  di  vino mediante  l'impiego  di  sostanze
aromatizzanti,  di  cui la  norma  comunitaria  consente l'uso,  tali
sostanze possono essere utilizzate anche  se l'art. 2 del regolamento
nazionale  non ne  fa menzione.  Viceversa,  lo stesso  uso non  puo'
essere considerato  lecito per le  acquaviti di frutta, il  cui aroma
tipico deve derivare esclusivamente dal frutto di riferimento.
 Articolo 3.
  Al comma 1 viene consentita  l'aggiunta del frutto intero dalla cui
distillazione e' stata ottenuta l'acquavite.
  Al riguardo si  ritiene utile precisare che, non  essendo il frutto
destinato  al  consumo,  nella  presentazione  del  prodotto  non  e'
richiesta l'indicazione della quantita'  di frutta, ne' l'indicazione
del termine  minimo di conservazione,  trattandosi pur sempre  di una
acquavite  al cui  contenuto  in alcool  si  applicano le  tolleranze
prescritte dall'art. 10 del decreto legislativo n. 109/1992.
  Si   precisa   ancora   che   le   caratteristiche   organolettiche
dell'acquavite di frutta devono derivare solo ed esclusivamente dalla
materia  prima  distillata e  non  da  eventuale aromatizzazione.  Di
conseguenza, l'uso di sostanze aromatizzanti e' vietato.
 Articoli 9 e 10.
  Il  regolamento  comunitario   riserva  la  denominazione  "grappa"
all'acquavite di vinaccia prodotta  in Italia, senza alcuna ulteriore
precisazione.
  Il  regolamento  nazionale  completa la  disposizione  comunitaria,
precisando che la  "grappa" deve provenire da  materie prime italiane
lavorate in  Italia e deve  essere inoltre invecchiata in  Italia, se
viene evidenziato nell'etichettatura un periodo di invecchiamento.
  Sono  specificati anche  i  metodi di  distillazione consentiti  in
quanto tradizionali,  nonche' le caratteristiche gia'  previste nella
regolamentazione comunitaria.
  Il  regolamento  nazionale  prevede  altresi'  la  possibilita'  di
indicare  in  etichetta  il   metodo  di  distillazione,  continuo  o
discontinuo, nonche' il tipo di alambicco.
 Articolo 12.
  Le operazioni  di standardizzazione  della grappa,  effettuate allo
scopo di assicurare caratteristiche costanti al prodotto finito, sono
considerate trattamenti  teconologici se limitate nella  misura del 3
per cento  del volume  anidro all'uso  di aromi  naturali provenienti
dalle materie prime utilizzate.
 Articolo 18.
  Le grappe si distinguono in:
  a) grappe  a denominazione geografica,  di cui all'allegato  II del
regolamento (CEE) n. 1576/89;
  b) grappe ottenute da materie prime provenienti dalla produzione di
vini DOCG, DOC e IGT;
    c) grappe a indicazione geografica;
    d) grappe di vitigno.
  Le  grappe  a denominazione  geografica  sono  ottenute nelle  zone
geografiche indicate nell'etichettatura. Salvo  che per le operazioni
di imbottigliamento, che possono  essere effettuate ovunque, tutte le
altre operazioni devono essere effettuate  nella zona di origine e le
materie prime  devono essere  ottenute da  uve prodotte  e vinificate
nella stessa zona.
  La mancanza  di uno di  detti requisiti  fa venire meno  il diritto
all'uso della  denominazione geografica, ma  non quella di  grappa se
l'acquavite risponde ai parametri di cui all'art. 9.
  Per quanto riguarda  le grappe a indicazione  geografica si osserva
che,  nel  rispetto del  principio  codificato  nell'allegato II  del
regolamento  comunitario  numero 1576/89  (denominazioni  geografiche
regionali), non  sono consentite altre denominazioni  con riferimento
regionale, salvo  i casi  in cui  la grappa  sia ottenuta  da materie
prime provenienti  da vini DOCG,  DOC e IGT regionali,  quali "grappa
Toscana".
  Tuttavia,  in applicazione  dell'art.  5, paragrafo  2, del  citato
regolamento  n.   1576/89,  la   denominazione  grappa   puo'  essere
completata da indicazioni riferite a zone geografiche diverse purche'
tali  da  non  creare  confusione  con quelle  di  cui  al  capoverso
precedente e da non indurre in errore il consumatore.
  Per queste grappe non vi e l'obbligo della distillazione nella zona
geografica indicata in etichetta.
  Per quanto  riguarda le disposizioni  di produzione e di  vendita a
cui  attenersi a  seconda della  denominazione, si  deve sempre  fare
riferimento  alla  gerarchia  delle   fonti  normative,  per  cui  il
classamento  che ne  deriva e'  il seguente:  grappa a  denominazione
geografica (Piemonte, Lombardia, ecc.);  grappa a denominazione di un
vino DOCG,  DOC e  IGT (Asti, Prosecco,  ecc.); grappa  a indicazione
geografica; grappa a  denominazione di vitigno. Ne  consegue che, per
esempio,pur avendo il Piemonte una DOC regionale, ma prevalendo su di
essa la denominazione geografica  sancita dal regolamento n. 1576/89,
la  grappa  Piemonte  si  ottiene  esclusivamente  da  materie  prime
ricavate da  uve coltivate  in Piemonte e  distillate in  regione. Lo
stesso dicasi per l'Asti: non si  puo' fare grappa con vinacce di uve
varie maturate nel comune di  Asti, essendoci la denominazione di una
DOCG; la grappa  che porta lo stesso nome deve  essere fatta solo con
le  vinacce di  dette uve  provenienti dai  territori delimitati  dal
disciplinare redatto per il vino.
  Per quanto  riguarda la  grappa di  vitigno si  osserva che  non e'
consentito porre in  evidenza nella denominazione di  vendita piu' di
due vitigni. Nessun vitigno  puo' essere indicato nella denominazione
di vendita  se presente in misura  inferiore al 15 per  cento in peso
della materia  prima avviata  alla distillazione. Infatti,  un limite
inferiore al 15  per cento e considerato solo  tolleranza di vitigno.
Esempi:
    a) prosecco 90%, chardonnay 10% = grappa di prosecco;
  b)  prosecco  80%,  chardonnay  20%  =  grappa  di  prosecco  e  di
chardonnay;
  c)  prosecco  40%, chardonnay  60%  =  grappa  di chardonnay  e  di
prosecco.
  In  riferimento  alle  grappe  e all'acquavite  d'uva  ottenute  da
materie prime  provenienti da vitigni consentiti  solo in determinate
zone  geografiche,  di  cui  si vuole  dare  menzione  in  etichetta,
l'origine  deve essere  documentata; le  operazioni di  distillazione
possono essere effettuate anche fuori di  dette zone ma, in tal caso,
non   puo'  essere   fatto  alcun   riferimento  in   etichetta  alle
denominazioni  geografiche di  cui  all'allegato  II del  regolamento
comunitario n. 1576/89.
Ulteriori precisazioni
 I - Tolleranza del 15 per cento delle materie prime.
  In relazione  a quanto  previsto al  comma 2, lettere  a), b)  e c)
dell'art. 18, relativo al  riferimento alla denominazione di vendita,
che fissa il limite minimo dell'85 per cento in peso di materie prime
provenienti  dalla vinificazione,  si  ritiene  utile precisare,  per
quanto riguarda  le grappe,  che la  tolleranza del  15 per  cento si
riferisce a tutte le materie prime, fecce comprese.
  Quanto sopra si riferisce unicamente alla distilleria.
 II - Materie prime.
  Per  materie prime,  sia per  la  produzione della  grappa che  per
quella dell'acquavite di vinaccia, si intendono le vinacce e le fecce
da utilizzare nella proporzione fissata all'art. 10.
III - Volume dell'alcool anidro.
  Circa il  comma 3 dell'art.  18 si chiarisce che  l'espressione del
volume  di  alcool anidro  ricavato  e'  quella rilevata  al  momento
dell'accertamento,  non essendo  tecnicamente possibile  determinarla
contestualmente alla rilevazione del volume idrato.
 IV - Uve Noah e Isabella.
  L'uso di  tali uve nella  produzione dell'acquavite d'uva  non pone
problemi, essendo da considerare "frutta".
  Anche l'uso delle  vinacce di tali uve per la  produzione di grappa
e'  da  considerarsi  consentito,  sempre  che  le  uve  siano  state
utilizzate per la fabbricazione di prodotti diversi dal vino, quali i
succhi di uva  conformi alle disposizioni del  decreto del Presidente
della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, e successive modificazioni.
  Tali prodotti, acquavite d'uva  e grappa, rientrano nella categoria
dei prodotti industriali, fuori dall'allegato II del trattato di Roma
e ad essi  si applicano le disposizioni previste  dalla direttiva CEE
n. 79/112  e successive modificazioni  attuate in Italia  con decreto
legislativo 27  gennaio 1992, n. 109.  A tal fine va  tenuto presente
che   le  qualificazioni   da  riportare   nella  etichettatura,   in
particolare  nella denominazione  di vendita,  devono essere  tali da
informare  correttamente  il consumatore,  osservando  gli  usi e  le
consuetudini  nazionali  o  locali.  La  denominazione,  ad  esempio,
acquavite d'uva Isabella per il consumantore italiano puo' non essere
informativa,  ma se  si aggiunge  una ulteriore  specificazione quale
"uva fragola" o  viceversa si offre un messaggio  chiaro sulla natura
del prodotto per soddisfare le esigenze del consumatore.
  Lo  stesso  principio  ovviamente  non puo'  essere  applicato  nel
settore vitivinicolo  che risponde a  regole molto piu'  specifiche e
dettagliate.
 V - Rettifica.
  Con riferimento al  comma 2, lettera b), ultimo  rigo, dell'art. 18
le parole "5  per cento" devono leggersi "15  per cento", trattandosi
di  un errore  di stampa  gia' rettificato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 217 del 17 settembre 1997.
 VI - Commercio.
  Le aziende che provvedono solo all'imbottigliamento e alle relative
operazioni connesse,  quali diluizione refrigerazione  e filtrazione,
soggiacciono alle stesse regole prescritte per i produttori.
VII - Denominazioni e declassamento.
  Una grappa  a denominazione  geografica o a  indicazione geografica
puo' essere designata anche col nome  del vitigno o dei vitigni dalle
cui  vinacce e'  stata ottenuta.  Per esempio:  grappa del  Veneto di
Pinot e Chardonnay. A livello  di distillatore verra' dunque presa in
carico con  la denominazione completa. Potra'  comunque essere ceduta
all'acquirente anche  con una  sola delle denominazioni  (per esempio
grappa di Pinot e Chardonnay)  o semplicemente come grappa, in virtu'
del principio che il declassamento e' consentito in ogni sua forma.
VIII - Acquavite di vinaccia.
  Le disposizioni previste  per la grappa agli articoli 10,  12, 13 e
18  del regolamento  nazionale  si applicano  anche all'acquavite  di
vinaccia.
  IX - Accertamenti.
  Con  riferimento all'art.  9 tutti  gli  Organi di  controllo e  di
vigilanza  (UTIF,  laboratori  delle  dogane,  ecc.)  sono  tenuti  a
identificare  il prodotto,  nell'ambito  di tutti  gli  atti di  loro
competenza, con  la denominazione "grappa". Parallelamente  tutti gli
operatori   della  filiera   (distillatori,  imbottigliatori,   ecc.)
dovranno tenere una contabilizzazione  del prodotto "grappa" separato
dall'"acquavite di vinaccia".
  Non occorre tuttavia  che le vinacce o le fecce,  se provenienti da
una  cantina  ubicata  in  Italia, siano  accompagnate  da  documenti
recanti   l'indicazione  del   nome  della   materia  prima   seguito
dall'aggettivo "italiane".
 X - Registri.
  Ai fini degli  adempimenti di cui agli articoli 10,  comma 5, e 18,
comma 3, e allo scopo  di semplificare le operazioni di registrazione
dei relativi dati, questi vanno  riportati unicamente sul registro di
carico delle materie prime e relativi allegati.
  Su detto  registro le quantita'  prodotte vanno espresse  in volume
idrato  all'atto  della distillazione  e  in  volume anidro  all'atto
dell'accertamento.
  Per  quanto riguarda  la  detenzione delle  acquaviti nei  depositi
fiscali, la  movimentazione va indicata in  analogo apposito registro
vidimato dall'UTIF.
                                                 Il Ministro: Bersani