Importazione di autoveicoli non fuoristrada da turismo ed altri costruiti principalmente per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa (v.d. ex 87.03), autoveicoli non fuoristrada per il trasporto di merci (v.d. ex 87.04), ovvero di motocicli (v.d. ex 87.11) di origine giapponese, gia' immessi in libera pratica comunitaria C.E.E.(GU n.135 del 10-6-1992)
Vigente al: 10-6-1992
Si fa seguito alla circolare n. 23 del 27 settembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1991 di uguale oggetto, per comunicare che, sulla base della decisione della Commissione delle Comunita' europee di Bruxelles del 16 gennaio 1992 e della successiva comunicazione della stessa Commissione del 20 maggio 1992, e' abrogata in disposizione di cui al punto 2.2.) della citata circolare. Il Ministro: LATTANZIO