Trattamento di quiescenza privilegiato - Articoli 12 e 14 della legge 8 agosto 1991, n. 274. Benefici pensionistici ai dipendenti privi della vista - Legge 29 marzo 1985, n. 113 e legge 28 marzo 1991, n. 120.(GU n.127 del 1-6-1992)
Vigente al: 1-6-1992
A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro Alle prefetture della Repubblica Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano Ai provveditorati agli studi Alle corti di appello Alle direzioni provinciali del Tesoro Alle ragionerie provinciali dello Stato e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica Al Ministero della sanita' Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Alla Corte dei conti - Segretariato generale Alle delegazioni regionali della Corte dei conti Ai comitati regionali di controllo Alla Ragioneria generale dello Stato Alla Ragioneria centrale presso gli istituti di previdenza All'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso gli istituti di previdenza All'Istituto nazionale della previdenza sociale PARTE INTRODUTTIVA Questa amministrazione, con le precedenti circolari 3 settembre 1991, n. 8/I.P. e 15 novembre 1991, n. 9/I.P. (pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 10 settembre 1991 e n. 273 del 21 novembre 1991) ha gia' fornito, tra l'altro, le debite istruzioni per la risoluzione di alcune urgenti e pressanti problematiche emerse dopo l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 274. Con la presente circolare, si ritiene opportuno continuare a chiarire gli aspetti della legge n. 274, con particolare riferimento al trattamento di quiescenza privilegiato. Verranno, poi, impartite, nella seconda parte, le apposite disposizioni relative ai benefici pensionistici in favore dei dipendenti privi della vista, di cui alle leggi 29 marzo 1985, n. 113 e 28 marzo 1991, n. 120, con particolare riguardo alla liquidazione del trattamento provvisorio di pensione. 1. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PRIVILEGIATO. Gli articoli 12 e 14 della legge 8 agosto 1991, n. 274, recano importanti norme innovative concernenti i trattamenti privilegiati a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza. Al riguardo, vengono qui di seguito illustrati gli opportuni criteri esplicativi per l'attuazione della disciplina introdotta dai richiamati articoli. Giova, preliminarmente, mettere in evidenza alcune necessarie precisazioni, onde fornire utili indicazioni di riferimento, in relazione a: a) pensione "diretta privilegiata", pensione "indiretta privilegiata", pensione di "riversibilita' privilegiata"; b) orfani minorenni e requisiti per il diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' degli orfani maggiorenni; c) domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di riversibilita'; d) procedimento per la concessione della pensione di privilegio. Verranno, poi, prese in considerazione le disposizioni dell'art. 14 concernenti: e) l'ambito di applicazione della norma in relazione al nuovo termine quinquennale per la presentazione della domanda; f) il trattamento speciale ed i casi di liquidazione della pensione privilegiata di riversibilita' da parte delle competenti direzioni provinciali del Tesoro; g) gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria, di cui alla legge 29 gennaio 1987, n. 13 e succes- sive modificazioni, e relativa erogazione da parte delle direzioni provinciali del Tesoro; h) le provvidenze previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 19, in favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, titolari di pensioni privilegiate. 1.1. Pensione "diretta privilegiata", pensione "indiretta privilegiata", pensione di "riversibilita' privilegiata". La "pensione diretta privilegiata", in base alla legislazione vigente, puo' essere conseguita da parte del dipendente divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e cessato dal rapporto d'impiego per ferite, lesioni traumatiche, infermita' riportate o contratte in servizio e per causa di servizio. La "pensione indiretta di privilegio" viene conferita ai superstiti aventi diritto del dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio, in conseguenza di uno degli eventi sopraindicati. La "pensione di riversibilita' privilegiata" spetta ai superstiti aventi diritto del pensionato, gia' titolare di pensione diretta di privilegio, deceduto in quiescenza in conseguenza dell'infermita' che aveva determinato la concessione della pensione privilegiata diretta. 1.2. Orfani minorenni e requisiti per il diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' degli orfani maggiorenni. Ai limitati effetti dei diritti previdenziali, assistenziali e pensionistici, gli orfani sono considerati minorenni sino al compimento del ventunesimo anno di eta', ai sensi dell'art. 23 della legge 8 marzo 1975, n. 39. Conseguentemente, sempre agli stessi effetti previdenziali, sono orfani maggiorenni quelli che abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta'. Premesso cio', si rammenta, innanzitutto, che gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, in base al disposto dell'art. 17, comma 2, della legge n. 274 del 1991, sono equiparati ai minorenni per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'. Al riguardo, questa amministrazione ha gia' fornito le necessarie indicazioni al par. 3 della richiamata circolare n. 9/I.P. del 1991. Indipendentemente dallo "status" di studente universitario, gli orfani maggiorenni hanno, comunque, diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita' qualora si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e successive modificazioni, espressamente riproposte dal comma uno dell'art. 17 della stessa legge n. 274 del 1991. In tale fattispecie, la pensione, essendo concessa proprio in vista delle particolari condizioni soggettive degli orfani maggiorenni, ha forte componente assistenziale e solidaristica e, pertanto, i requisiti richiesti, sotto elencati, vanno rigorosamente accertati, comprovati con idonea documentazione e devono sussistere congiuntamente; la mancanza, o il venir meno, di uno solo di essi rende illegittima ed indebita la prestazione pensionistica, con conseguenti responsabilita'. In base alla normativa citata, hanno diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita' gli orfani maggiorenni che alla data di morte del dante causa, siano: assolutamente e permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta anni; conviventi a carico del dipendente o del pensionato; nullatenenti. Le suddette condizioni, secondo il disposto dell'art. 18, comma uno, della legge n. 274 debbono sussistere (congiuntamente, si ripete) alla morte del dipendente o del pensionato e debbono permanere. Va sottolineato, in proposito, l'obbligo posto a carico degli interessati dal successivo comma tre dello stesso art. 18, di comunicare alla competente direzione provinciale del Tesoro la cessazione anche di una sola delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione, ai fini della conseguente revoca della stessa. 1.3. Domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di riversibilita'. Ai sensi del comma uno dell'art. 14 della legge n. 274 del 1991, la domanda in questione deve essere presentata, entro il termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego o dalla morte dell'iscritto o del pensionato, direttamente agli sportelli delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, che ne rilasciano ricevuta, o inviata alle stesse a mezzo di lettera raccomandata, considerandosi, in quest'ultima ipotesi, quale data di presentazione quella di spedizione. Stante l'imperativita' della richiamata norma che, in modo tassativo, prevede che l'istanza di trattamento privilegiato sia presentata, nel termine stabilito, esclusivamente alle casse pensioni degli istituti di previdenza, detta istanza non potra' utilmente essere rivolta agli enti datori di lavoro o ad altri uffici, quali, ad es., le prefetture o i provveditorati agli studi e, qualora lo fosse, non potrebbe comunque essere ritenuta valida. Tuttavia, fermo restando il principio generale della necessita' di presentare direttamente alle casse pensioni apposita e tempestiva domanda intesa ad ottenere il trattamento privilegiato, una rilevante deroga a tale principio e' introdotta dal comma sei dell'art. 14 in esame, laddove e' prevista in favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', la liquidazione d'ufficio del trattamento speciale e della pensione privilegiata di riversibilita', senza, quindi, alcuna domanda e senza l'adozione di formale provvedimento, da parte della direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta. Gli orfani maggiorenni del titolare di pensione privilegiata diretta di prima categoria, secondo il disposto del successivo comma 7, sono tenuti, invece, a presentare tempestiva domanda per il trattamento privilegiato indirizzandola, pero', non alle casse pensioni degli istituti di previdenza, bensi' alla direzione provinciale del Tesoro di cui sopra che, con formale provvedimento, liquidera' il trattamento di riversibilita' eventualmente spettante, ove sussistano le condizioni stabilite dall'art. 17, comma uno, della legge 8 agosto 1991, n. 274, come e' stato meglio specificato nel precedente paragrafo della presente circolare. Si precisa, infine, che la domanda per ottenere la pensione di privilegio e' valida anche per conseguire il trattamento speciale, qualora competa, nei casi previsti dallo stesso art. 14, senza necessita' di produrre altra separata istanza. 1.4. Procedimento per la concessione della pensione di privilegio. Si ritiene opportuno rammentare le fasi del procedimento amministrativo relativo all'eventuale conferimento della pensione privilegiata. A seguito della presentazione della domanda intesa ad ottenere il trattamento privilegiato diretto o indiretto, la direzione generale degli istituti di previdenza richiede alla competente prefettura di esperire la speciale istruttoria prevista dalla vigente normativa e, nel caso di istanza di pensione privilegiata diretta, di sottoporre l'interessato a visita medico-collegiale presso l'ospedale militare. Ad adempimenti ultimati, la prefettura rimette un dettagliato rapporto sulle circostanze nelle quali si verifico' l'evento dannoso addotto a motivo della chiesta pensione privilegiata, unitamente al proprio parere circa la sussistenza, o meno, dei presupposti per il conferimento della pensione privilegiata. Al suddetto rapporto della prefettura deve, altresi', essere allegata tutta quella documentazione sanitaria ritenuta probante per il conseguimento della pensione in parola, nonche': a) il verbale di visita medico-collegiale redatto dalle commissioni mediche presso gli ospedali militari (e non dalle unita' sanitarie locali), nel caso di accertamento del diritto alla pensione privilegiata diretta; b) ovvero il certificato necroscopico dal quale risulti la malattia prima e le successioni morbose che condussero al decesso in servizio il dante causa, nel caso di accertamento del diritto alla pensione indiretta privilegiata. Invece, qualora sia stata presentata domanda intesa ad ottenere la pensione di riversibilita' privilegiata, non viene, ovviamente, reiterata la richiesta del rapporto e del parere della prefettura, gia' comunicati ai fini del conferimento della pensione privilegiata diretta; in tal caso, alla documentazione sanitaria ritenuta probante va unito soltanto il certificato necroscopico prima richiamato, per accertare se la malattia considerata quale causa della morte sia conseguenza dell'infermita' che diede origine alla pensione diretta di privilegio. Acquisita la documentazione sopra descritta, la direzione generale degli istituti di previdenza sottopone la domanda di pensione di privilegio al parere del comitato tecnico per le pensioni privilegiate, recentemente istituito presso la direzione generale stessa in attuazione dell'articolo 12 della legge n. 274 del 1991, del quale, peraltro, fanno parte anche tre sanitari del profilo professionale medici, con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile ospedaliero, designati al Ministro della sanita'. Dopo il parere espresso dal comitato tecnico di cui sopra, le competenti divisioni operative della Direzione generale degli istituti di previdenza pedispongono un'apposita relazione al consiglio di amministrazione degli istituti stessi che, infine, delibera sull'accoglimento o meno della domanda di pensione privilegiata. Non e' superfluo ribadire, per ultimo, che nell'ambito di tale procedimento, la visita medico-collegiale ed il rilascio del relativo verbale, ai fini dell'eventuale conferimento del trattamento privilegiato diretto, rientrano nella sfera di attribuzioni delle commissioni mediche presso gli ospedali militari e non delle unita' sanitarie locali: cio' in considerazione del fatto che, pur riconoscendosi al Servizio sanitario nazionale una competenza generale in materia di accertamenti sanitari, nei casi di specie ci si trova di fronte ad un corpo omogeneo e sistematico di norme procedimentali che, emanate in vista di particolari ragioni di pubblico interesse e di esigenze di carattere unitario, non sono incise, proprio in ragione della loro specialita', dalla istituzione del Servizio sanitario nazionale (cfr., in tal senso, parere del Consiglio di Stato dell'11 ottobre 1984). 1.5. Ambito di applicazione della norma in relazione al nuovo termine quinquennale di presentazione della domanda. Con il comma uno dell'art. 14 viene modificato significativamente, in senso favorevole agli iscritti alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza ed ai loro aventi diritto, il termine perentorio di tre anni, precedentemente previsto per la presentazione della domanda di pensione di privilegio, elevandolo ad anni cinque, sempre a decorrere dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell'iscritto o del pensionato. Secondo il tenore letterale del citato comma uno, la nuova disciplina trova applicazione per tutte le istanze di trattamento privilegiato presentate a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 274 del 1991. E' agevole, pertanto, rilevare che le fattispecie riguardate dalla norma in questione concernono, oltre ai casi di cessazione o di morte avvenuti posteriormente alla predetta data, anche quelli vericatisi anteriormente, purche' la relativa domanda sia stata presentata, per la prima volta, a decorrere dal 1 ottobre 1991 e comunque entro il quinquennio. Il legislatore, peraltro, con esplicita previsione, ha voluto estendere il predetto piu' vantaggioso termine di cinque anni anche alle domande che risultino gia' presentate al 1 ottobre 1991, per le quali il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza non abbia ancora deliberato. E' evidente che, in tal caso, a prescindere dall'epoca di cessazione o di morte dell'iscritto o del pensionato, affinche' la domanda di pensione di privilegio possa essere ritenuta ammissibile, e' necessario che sussistano le seguenti tre condizioni congiuntamente considerate: 1) che la domanda di pensione privilegiata sia stata presentata prima del 1 ottobre 1991; 2) che sia stata presentata entro il termine perentorio di cinque anni dalla cessazione o dalla morte; 3) che al 1 ottobre 1991 non sia stata gia' adottata la delibera del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di rigetto dell'istanza medesima. Qualora, invece, sulle domande in questione, gia' prodotte al 1 ottobre 1991, sia pure intervenuta, alla medesima data, la deliberazione del consiglio di amministrazione di non accoglimento della richiesta di pensione di privilegio, non potra' valere il piu' vantaggioso termine di presentazione di cinque anni, stante l'implicita preclusione che ex adverso si rinviene nell'ultima parte del comma uno. Non e' superfluo sottolineare, infine, che il predetto termine di presentazione dell'istanza di trattamento privilegiato, ha carattere perentorio ed e' prescritto a pena di decadenza. 1.6. Trattamento speciale e casi di liquidazione della pensione privilegiata di riversibilita' da parte delle competenti direzioni provinciali del Tesoro. Con i commi due e tre dell'art. 14 della legge n. 274 del 1991, e' stato introdotto negli ordinamenti di tutte le casse pensioni degli istituti di previdenza, per i casi di morte verificatisi dal 1 ottobre 1991, l'istituto del trattamento speciale analogo a quello gia' previsto, per i dipendenti statali, dall'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973. Con tale norma e' stata eliminata la preesistente discriminazione a sfavore di alcune categorie di iscritti rispetto ai dipendenti dello Stato. Secondo il disposto del citato comma due, al coniuge ed agli orfani minorenni dell'iscritto deceduto in servizio e per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', deceduto per qualunque causa, e' attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale tale da elevare la misura della pensione privilegiata, indiretta o di riversibilita', normalmente spettante, ad un importo pari a quello della pensione privilegiata diretta di prima categoria. Detto trattamento, in base al successivo comma tre, spetta anche agli orfani maggiorenni che, alla data di morte del dante causa, si trovino nelle condizioni soggettive previste dall'art. 17, comma uno, della stessa legge n. 274, gia' precisate al paragrafo 1.2. Peraltro, nella fattispecie in esame, il legislatore, mantenendo distinta la posizione del coniuge superstite e degli orfani minorenni rispetto a quella degli orfani maggiorenni, ha voluto disporre una disciplina meno onerosa nei confronti dei primi. Ed invero, al coniuge superstite ed agli orfani minorenni di cui sopra, il trattamento speciale, ove competa, viene attribuito, per la durata di tre anni, sempre e comunque a decorrere dalla data di morte del dante causa. Invece, qualora gli orfani maggiorenni, aventi diritto, presentino la domanda di trattamento privilegiato dopo due anni dal decesso del dipendente o del titolare della pensione di prima categoria, il trattamento speciale decorre soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ed e' corrisposto non oltre il restante periodo di tre anni dal giorno successivo alla data di morte del dante causa; ovviamente, per i periodi precedenti e successivi alla corresponsione del trattamento speciale spetta pur sempre il normale trattamento privilegiato indiretto o di riversibilita'. Richiamato, nelle linee generali, il quadro normativo, e' necessario precisare che, data la peculiarita' degli ordinamenti delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, il trattamento speciale di cui trattasi, di importo pari a quello della pensione privilegiata diretta di prima categoria presenta concreti vantaggi solo per i superstiti aventi diritto degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari ed alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, mentre non apporta alcun beneficio economico per i superstiti aventi diritto dgli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate. Al riguardo, e' bene rammentare che, ai sensi dell'art. 40 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per la Cassa pensioni ai dipendenti degli enti locali, e dell'art. 44 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, per la Cassa pensioni agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, la misura della pensione privilegiata, indiretta o di riversibilita', e' gia' pari a quella della pensione privilegiata diretta e, pertanto, il trattamento speciale non comporta alcun incremento economico. Invece, per la Cassa per le pensioni ai sanitari e per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, secondo quanto prescritto, rispettivamente, dall'art. 11 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485 e dall'art. 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 16, l'importo della pensione privilegiata, indiretta o di riversibilita', e' inferiore alla pensione diretta di privilegio e, quindi, i superstiti aventi diritto al predetto trattamento speciale conseguono un significativo vantaggio economico. Infatti, il citato art. 11 stabilisce, per la determinazione della pensione privilegiata, indiretta o di riversibilita', a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari, che sia riversibile in misura intera soltanto la parte della pensione privilegiata diretta non eccedente il cinquanta per cento della retribuzione annua pensionabile alla data di cessazione dal servizio, mentre la restante parte della pensione diretta di privilegio e' riversibile secondo le aliquote di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965. Analogamente, l'art. 6 della legge n. 16 del 1986, concernente la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari, ed ai coadiutori, dispone che nei casi di pensione privilegiata, indiretta o di riversibilita', il trattamento privilegiato diretto sia scisso nella parte non eccedente il cinquanta per cento della retribuzione annua pensionabile alla data di cessazione dal servizio, riversibile per l'intero, e nella restante parte riversibile secondo la normativa vigente per i dipendenti dello Stato. Per completezza di informazione e' utile, altresi', riepilogare, in breve, la normativa che disciplina la misura della pensione diretta di privilegio spettante agli iscritti alle quattro Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. Con riferimento alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e scuole elementari parificate, l'art. 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, statuisce che, nel caso di trattamento privilegiato diretto, l'aliquota, corrispondente al servizio utile complessivo, da applicare alla retribuzione annua pensionabile, deve essere maggiorata di un decimo ed in nessun caso, puo' essere inferiore a 0,66667; e' da notare che, per le predette casse, l'ammontare della pensione privilegiata diretta non varia in dipendenza delle diverse categorie cui vanno ascritte le infermita'. Invece, l'art. 10 del citato decreto-legge n. 267 del 1972, per la Cassa per le pensioni ai sanitari, e l'art. 5 della menzionata legge n. 16 del 1986, per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, prevedono che, qualora venga conferita la pensione diretta di privilegio, l'importo della pensione ordinaria e' aumentato di un decimo ed, in nessun caso, puo' essere inferiore al cinquanta per cento, ai due terzi o al novanta per cento della retribuzione pensionabile, riferita alla data di cessazione dal servizio, nei casi di infermita' ascrivibili, rispettivamente, dall'ottava alla sesta, dalla quinta alla seconda, ovvero alla prima categoria. Si ritiene opportuno sottolineare, infine, che, quando il dante causa e' il dipendente deceduto in servizio e per fatti di servizio, la liquidazione del trattamento speciale e della pensione indiretta di privilegio rimane di competenza della Direzione generale degli istituti di previdenza, mentre, ai sensi dei commi sei e sette dell'art. 14 in esame, nel caso che il dante causa sia il titolare di pensione privilegiata diretta di prima categoria ed i superstiti aventi diritto siano il coniuge e/o gli orfani, minorenni o maggiorenni, il trattamento speciale, ove competa, e la pensione privilegiata di riversibilita' vengono liquidati, per i decessi verificatisi dal 1 ottobre 1991, dalla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione privilegiata diretta di prima categoria: d'ufficio e senza formale provvedimento, in favore del coniuge e degli orfani minori; con formale provvedimento, dietro presentazione di tempestiva domanda e dopo averne accertato i requisiti richiesti (secondo quanto prima specificato), in favore degli orfani maggiorenni. In relazione ai nuovi adempimenti, affidati dal legislatore alle direzioni provinciali del Tesoro, detti uffici, avendo in carico la partita di pensione privilegiata diretta di prima categoria del dante causa, non incontreranno alcuna particolare difficolta' in tutti i casi di liquidazione del trattamento speciale che, si ripete, e' di importo pari alla stessa pensione privilegiata diretta. Parimenti, per quanto riguarda i trattamenti di quiescenza a carico della Cassa pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa pensioni agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, la liquidazione della pensione privilegiata di riversibilita', nei casi previsti, da parte delle direzioni provinciali del Tesoro, non presentera' complessita' di sorta, dovendo essere conferito lo stesso importo della pensione privilegiata diretta. Non si puo' dire altrettanto, invece, con riferimento alla Cassa per le pensioni ai sanitari ed alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori. Per queste ultime casse, come sopra illustrato, le modalita' di calcolo della pensione privilegiata di riversibilita', presuppongono che sia conosciuto l'importo della retribuzione annua pensionabile, riferita alla data di cessazione dal servizio. Tale dato non e', attualmente, in possesso delle direzioni provinciali del Tesoro, non essendo riportato nei decreti di conferimento della pensione privilegiata diretta; per l'avvenire, e' prevista la predisposizione di un nuovo modello del predetto decreto con l'indicazione dell'ammontare della retribuzione annua pensionabile. Intanto, gli uffici provinciali del Tesoro provvederanno a conferire subito, laddove spettante e per il periodo prescritto, il trattamento speciale, il cui importo e' uguale a quello della pensione privilegiata diretta di prima categoria; contestualmente, chiederanno alle competenti divisioni della Direzione generale degli istituti di previdenza (ed esattamente, alla divisione 15a per la Cassa per le pensioni ai sanitari ed alla divisione 16a per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari) l'importo della retribuzione annua pensionabile, riferita alla data di cessazione dal servizio. Nell'avanzare tale richiesta, le predette direzioni provinciali del Tesoro avranno cura di comunicare, altresi', i superstiti componenti il nucleo familiare, aventi diritto al trattamento privilegiato di riversibilita'. Le richiamate divisioni della Direzione generale degli istituti di previdenza, fornendo il dato necessario, invieranno, pure, alle direzioni provinciali del Tesoro di cui sopra, un prospetto di liquidazione della pensione di riversibilita' privilegiata spettante, con le opportune istruzioni in modo che, successivamente e gradualmente, allorquando sara' stato inserito, nel decreto di pensione privilegiata diretta di prima categoria, il dato, attualmente mancante, della retribuzione annua pensionabile, le stesse direzioni provinciali del Tesoro potranno operare autonomamente. Si ritiene opportuno, altresi', rammentare la norma contenuta nel comma cinque dell'art. 14, che pone una presunzione di diritto in favore del coniuge e degli orfani dell'invalido di prima categoria, equiparati, in ogni caso, al coniuge superstite ed agli orfani di caduto per servizio, anche se il dante causa sia deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita'. In conclusione, e' bene sottolineare che la competenza delle direzioni provinciali del Tesoro, attribuita con la novella disciplina, concerne soltanto i casi di pensione privilegiata di riversibilita', derivante da pensione privilegiata diretta di prima categoria, da conferire ai superstiti appartenenti al ristretto nucleo familiare (coniuge e orfani). La liquidazione della predetta pensione privilegiata di riversibilita' sara' effettuata, da parte delle direzioni provinciali del Tesoro, senza bisogno di alcuna domanda e senza formale provvedimento in favore del coniuge superstite e degli orfani minori, mentre quelli maggiorenni dovranno sempre presentare tempestiva domanda alle stesse direzioni provinciali del Tesoro, che adotteranno nei loro confronti un formale provvedimento. Resta inteso che tutti gli altri casi di conferimento del trattamento privilegiato (diretto, indiretto, di riversibilita' che traggano origine da pensione privilegiata diretta di altra categoria diversa dalla prima, anche se in favore del coniuge superstite e degli orfani minori e/o maggiorenni) rimangono di competenza della Direzione generale degli istituti di previdenza alla quale va sempre presentata apposita tempestiva istanza da parte degli aventi diritto. 1.7. Assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria, di cui alla legge 29 gennaio 1987, n. 13, e successive modificazioni, e relativa erogazione da parte delle direzioni provinciali del Tesoro. Il comma 8 dell'art. 14 in esame ha stabilito che gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza siano liquidati con le modalita', le misure e le decorrenze previste dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13. L'art. 2 della legge n. 13 del 1987, teste' citata, prevede, con effetto dal 1 luglio 1986 e con norma di carattere permanente, l'equiparazione delle misure dell'importo base e dell'assegno aggiuntivo degli assegni accessori delle pensioni di prima categoria degli invalidi per servizio alle misure degli stessi emolumenti attribuite ai grandi invalidi di guerra. In concreto, in applicazione della citata disposizione legislativa, si deve provvedere con effetto dal 1 luglio 1986 e d'ufficio da parte delle direzioni provinciali del Tesoro: a) alla elevazione alle misure stabilite per le pensioni di guerra dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, dei seguenti assegni accessori: assegni di superinvalidita', assegni per cumulo di infermita', indennita' di assistenza e di accompagnamento, assegni sostitutivi di un secondo e terzo accompagnatore militare, assegno integrativo spettante agli invalidi ascritti alla prima categoria semplice; b) all'attribuzione sugli assegni sopra elencati (in sostituzione dell'assegno aggiuntivo di cui all'art. 5 della legge 2 maggio 1984, n. 111) dell'adeguamento automatico, sempre nella forma di assegno aggiuntivo, previsto per le pensioni di guerra dall'art. 1 della legge n. 656 del 1986, con l'applicazione dell'intero indice di variazione di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni (percentuale: 9,4% dal 1 luglio 1986; 7, 3% dal 1 gennaio 1987; 5% dal 1 gennaio 1988; 6,6% dal 1 gennaio 1989). In sede di corresponsione del nuovo assegno aggiuntivo, occorre procedere al recupero di quello di cui all'art. 5 della legge n. 111 del 1984, corrisposto fino ad oggi nonostante fosse stato soppresso dal 1 luglio 1986; in tale sede occorre tenere presente che quest'ultimo assegno non e' stato rivalutato dal 1 gennaio 1985 al 30 giugno 1986 in applicazione del decreto ministeriale 27 gennaio 1989. L'art. 3 della stessa legge n. 13 del 1987 reca ulteriori benefici la cui concessione rientra nella competenza della Direzione generale degli istituti di previdenza: il primo comma estende agli invalidi per servizio la nuova disciplina concernente i criteri di applicazione delle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ora sostituiti da quelli indicati nel quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge n. 656 del 1986; il secondo comma prevede la concessione, a domanda, della speciale indennita' di accompagnamento aggiuntiva non reversibile, di cui all'art. 8 della legge n. 656 del 1986, a talune categorie di grandi invalidi. Tutto cio' premesso, e' da rilevare che la legge 10 ottobre 1989, n. 342, all'art. 1, primo comma, ha modificato, con effetto dal 1 gennaio 1989, il sistema di adeguamento automatico delle pensioni di guerra, stabilendo che, in luogo dell'assegno aggiuntivo di cui all'art. 1 della legge n. 656 del 1986, la rivalutazione venga effettuata mediante l'applicazione dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge n. 160 del 1975, direttamente sugli importi dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente, i quali verranno ad essere direttamente incrementati, per poi essere presi a base per la successiva variazione annuale. Lo stesso primo comma prevede il progressivo conglobamento degli assegni aggiuntivi concessi dal 1985 al 1988 con gradualita' fino al 1991. Per effetto della norma contenuta nel secondo comma del citato art. 1, avente carattere generale in quanto riferentesi a tutti i grandi invalidi per servizio, il nuovo sistema di adeguamento si applica anche agli assegni accessori annessi alle pensioni di prima categoria a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza. E' da tener presente che la legge 29 dicembre 1990, n. 422, ha rideterminato, con effetto dal 1 maggio 1990, le misure degli assegni di superinvalidita', delle indennita' di assistenza e di accompagnamento e degli assegni per comulo di infermita' annessi alle pensioni di guerra di prima categoria. Inoltre, i commi 2 e 3 dell'art. 2 hanno previsto l'integrazione di un ulteriore importo, rispettivamente di annue L. 3.000.000 e L. 1.500.000 delle indennita' di assistenza e di accompagnamento degli invalidi ascritti alla lettera A), n. 1, per cumulo con altre infermita'. E' da sottolineare, infine, che ai sensi del comma 4 dello stesso art. 2 detto beneficio e' concesso a domanda. Per effetto del richiamo al principio di equiparazione, contenuto nella norma di carattere permanente di cui all'art. 2, primo comma, della legge n. 13 del 1987, nonche' della estensione operata dall'art. 14, ottavo comma, della legge n. 274 del 1991, i cennati miglioramenti competono anche ai titolari di pensioni di prima categoria a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza. Per la individuazione degli importi degli assegni accessori annessi alle pensioni anzidette e spettanti dalle decorrenze fissate dai provvedimenti legislativi dianzi illustrati, verranno utilizzate le tabelle degli analoghi assegni allegate alle circolari della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, emesse in applicazione dei provvedimenti medesimi. Per la corresponsione dei miglioramenti previsti dalla presente circolare, le direzioni provinciali del Tesoro si atterranno alle apposite istruzioni che verranno impartite dalla Direzione generale dei servizi periferici. 1.8. Provvidenze previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 19, in favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, titolari di pensione privilegiata. Con il comma 9 dell'art. 14 in esame, vengono estese, a decorrere dal 10 settembre 1991, ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, titolari di pensione privilegiata a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza, gli assegni accessori previsti dalla legge 11 febbraio 1980, n. 19. Tale legge aveva disposto, per i dipendenti civili e militari dello Stato, una serie di benefici, in favore dei predetti mutilati ed invalidi paraplegici. La stessa legge, soprattutto per motivi di ordine finanziario, aveva pero' come destinatari soltanto i pensionati dello Stato e non quelli titolari di trattamento di quiescenza privilegiato a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. Pur essendo vivamente sentita l'esigenza di evitare disparita' di provvidenze in eguali situazioni di bisogno, il legislatore aveva ritenuto di attuare un primo e piu' urgente intervento per una determinata e limitata categoria di dipendenti pubblici. La Corte dei conti, tuttavia, adita da un pensionato della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per il riconoscimento dei benefici "de quibus", dubitava della legittimita' costituzionale della legge n. 19 e, con apposita ordinanza, sottoponeva la questione alla Corte costituzionale. Con la predetta ordinanza la Corte dei conti affermava che l'esclusione degli iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali dalle provvidenze della legge n. 19, appariva "senza alcuna razionale giustificazione", a fronte di uguali menomazioni e situazioni di bisogno. La Corte costituzionale, con sentenza n. 875 del 7/26 luglio 1988, pur riconoscendo i motivi di ordine finanziario che, all'epoca della emanazione della legge n. 19, avevano indotto il legislatore a limitare la portata della normativa solo ad una categoria di dipendenti pubblici (quella statale), accoglieva la tesi sostenuta dalla Corte dei conti, nella considerazione che il notevole lasso di tempo intercorso senza un ulteriore intervento legislativo nei confronti dei pensionati della C.P.D.E.L., divenuti paraplegici per causa di servizio, induceva a ritenere ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione dei suddetti pensionati dai benefici di cui trattasi. Tali benefici, infatti, non essendo in relazione alcuna alla natura del servizio ne' alla peculiare struttura del trattamento economico, ma unicamente collegati alle infermita' particolarmente gravi, non potevano riguardare soltanto una particolare ristretta categoria di pensionati pubblici; veniva, pertanto, dichiarata, con la citata sentenza n. 875 del 1988, "l'illegittimita' costituzionale della legge n. 19 del 1980, nella parte in cui non contempla, tra i destinatari dei benefici in essa previsti, i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscono di pensioni o assegni privilegiati, nella misura e per le infermita' previste dall'art. 1 di detta legge". A seguito della richiamata sentenza della Corte costituzionale, venivano impartite le opportune disposizioni per l'attribuzione dei benefici, nella misura e per le infermita' previste dall'art. 1 della legge in questione, ai mutilati e invalidi paraplegici per causa di servizio, titolari di trattamento privilegiato, a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Non era, purtroppo, possibile, in mancanza di un'apposita norma di legge, estendere ai pensionati delle altre casse degli istituti di previdenza i sopra descritti benefici economici, riconosciuti ai soli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, in quanto, come e' noto, le sentenze costituzionali non sono suscettibili di estensione analogica. Dopo la pronuncia della Consulta risultava, quindi, eliminata soltanto la discriminazione tra i dipendenti civili e militari dello Stato e gli iscritti alla citata C.P.D.E.L., continuando, pero', a sussistere la sperequazione nei confronti dei pensionati delle altre casse pensioni, particolarmente odiosa in quanto tutte le predette casse sono amministrate dalla stessa Direzione generale degli istituti di previdenza. Per eliminare tale ingiustificata ed irrazionale situazione, sono state intraprese le opportune iniziative, nelle competenti sedi leg- islative, per la predisposizione di un'apposita norma di legge, recepita dal nono comma dell'art. 14 della legge n. 274 del 1991. Pertanto, a decorrere dal 10 settembre 1991, data di entrata in vigore della stessa legge n. 274, le provvidenze previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 19, sono estese ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, titolari di pensione privilegiata a carico di tutte le casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. I predetti benefici consistono, principalmente, nell'erogazione della indennita' "una tantum", di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge n. 19, e dell'indennita', prevista dall'art. 2, per le particolari cure fisioterapiche e per la occorrente dotazione di attrezzature tecniche, nonche' dell'indennita' per l'assegnazione di un terzo accompagnatore, di cui al successivo art. 4. All'uopo, i mutilati e gli invalidi paraplegici per servizio, titolari di pensione privilegiata, che siano affetti dalle invalidita' precisate nel richiamato art. 1, comma 1, dovranno presentare la relativa domanda, corredata da idonea documentazione, direttamente alla Direzione generale degli istituti di previdenza. Quest'ultima centrale amministrazione provvedera' ad attribuire, mediante emissione di apposito mandato, l'indennita' "una tantum" di cui sopra, nella misura, alternativamente spettante, di L. 40.000.000 ovvero di L. 25.000.000, in base a quanto stabilito dallo stesso art. 1, comma 1, secondo le invalidita' ivi indicate. Per quanto riguarda la concessione della indennita' speciale (che l'art. 2 fissa, in relazione alle invalidita' previste dalla norma medesima, nella misura mensile di L. 250.000 ovvero di L. 100.000) e dell'indennita' per l'assegnazione di un terzo accompagnatore, qualora competa ai sensi dell'art. 4, occorre distinguere se sia stato gia' adottato, o meno, il decreto di conferimento della pensione privilegiata. In favore dei mutilati ed invalidi paraplegici aventi diritto, nei cui confronti sia stato gia' emanato il predetto decreto di pensione privilegiata, le indennita' di cui sopra saranno concesse dalla Direzione generale degli istituti di previdenza con apposita deliberazione e conseguente adozione del ruolo di variazione del decreto di pensione, da sottoporre al vaglio dei competenti organi di controllo. Qualora, invece, non sia stato ancora adottato il decreto di conferimento della pensione privilegiata, si provvedera' contestualmente, nello stesso decreto, alla concessione del trattamento privilegiato e delle indennita' previste dai menzionati articoli 2 e 4. E' appena in caso di precisare che le direzioni provinciali del Tesoro avranno cura di corrispondere l'eventuale indennita' per il terzo acompagnatore, di cui all'art. 4, limitatamente ai periodi di non degenza presso istituti di cura e previo accertamento che non sia stato assegnato il terzo accompagnatore militare. Per ultimo, non e' superfluo rammentare che, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, l'assistenza sanitaria ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio e' erogata a totale carico delle regioni. 2. BENEFICI PENSIONISTICI IN FAVORE DEI DIPENDENTI PRIVI DELLA VISTA, DI CUI ALLE LEGGI 29 MARZO 1985, N. 113 E 28 MARZO 1991, N. 120. LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PROVVISORIO DI PENSIONE. La legge 29 marzo 1985, n. 113, ha previsto norme di aggiornamento della disciplina del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti. In particolare, per quanto attiene l'aspetto pensionistico, al comma 2 dell'art. 9, il legislatore ha disposto in favore dei centralinisti telefonici non vedenti iscritti all'albo professionale, una maggiorazione di quattro mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto, nella suddetta condizione, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o di aziende private, considerandone particolarmente usuranti le prestazioni di lavoro. Tale beneficio, subordinato ad un'apposita richiesta da parte degli interessati, e' operante non solo per il servizio reso successivamente all'entrata in vigore della legge n. 113 del 1985, ma anche per quello pregresso, anteriormente reso quale centralinista non vedente. Con la legge 28 marzo 1991, n. 120, e' stata introdotta una disciplina che, particolarmente nell'ambito del pubblico impiego, non reputa piu' in condizione di minorita' i privi della vista e consente loro l'accesso agli impieghi pubblici anche in posizione di elevata responsabilita', mentre, in precedenza, tale accesso era possibile prevalentemente alla qualifica di centralinista. Il legislatore, tuttavia, ha tenuto conto che, in alcune particolari mansioni, e' indispensabile l'uso della vista ed ha, quindi, disposto che i non vedenti non possano essere assunti allorquando nel bando di concorso sia espressamente prescritto che tale condizione comporta inidoneita' specifica al posto per il quale sia stato bandito il concorso stesso. Come previsto per i centralinisti non vedenti dall'art. 9 della legge n. 113 del 1985, anche le attivita' lavorative dei privi della vista di cui alla legge n. 120 del 1991 sono considerate particolarmente usuranti e, pertanto, in loro favore, l'art. 2 della stessa legge n. 120 stabilisce l'estensione, a domanda, del beneficio, gia' concesso ai predetti centralinisti, di una maggiorazione di quattro mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto, nella condizione di privo della vista, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o di aziende private. E' da sottolineare, innanzitutto, che di tale maggiorazione di anzianita' possono usufruire soltanto i privi della vista cessati dal servizio con decorrenza successiva al 26 aprile 1991, data di entrata in vigore della legge n. 120 (salvo, ovviamente, quanto disposto dalla legge n. 113 del 1985 in favore dei soli centralinisti telefonici non vedenti). Inoltre, essendo il beneficio "de quo" riconosciuto su richiesta degli interessati, agli stessi, o i loro superstiti (in caso di decesso in servizio successivo al 26 aprile 1991), dovranno presentare l'apposita domanda direttamente alla Direzione generale degli istituti di previdenza, eventualmente con la medesima istanza di liquidazione della pensione, diretta o indiretta. E' da escludere, invece, che i superstiti aventi diritto alla pensione di riversibilita' possano inoltrare autonomamente la domanda intesa al riconoscimento della maggiorazione di cui trattasi, in quanto tale diritto ben poteva e doveva essere esercitato dal dante causa all'atto della domanda di liquidazione della pensione diretta. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 120 del 1991, destinatari della predetta normativa sono i privi della vista che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482, siano, cioe', colpiti da cecita' assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione. All'uopo, gli interessati dovranno allegare alla domanda per ottenere il beneficio in questione, l'idonea documentazione comprovante sia il requisito di cui sopra, sia il periodo in cui si siano trovati nella predetta condizione (essendo soltanto tali periodi di servizio valutabili ai fini della maggiorazione) nonche' una dichiarazione dell'ente datore di lavoro da cui risulti che il bando di concorso non disponeva, in modo esplicito e motivato, che la condizione di privo della vista comportava inidoneita' fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o profilo professionale di inquadramento. In particolare, i ciechi civili dovranno produrre il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle commissioni mediche competenti per l'accertamento dell'invalidita' civile, mentre i ciechi di guerra, quelli per servizio o invalidi del lavoro presenteranno, rispettivamente, il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, il mod. 69/ ter rilasciato dalle altre amministrazioni che hanno provveduto al riconoscimento o il corrispondente documento di riconoscimento rilasciato dall'I.N.A.I.L. Ovviamente, i centralinisti telefonici non vedenti, in alternativa alla suddetta documentazione, potranno presentare copia, debitamente autenticata, del diploma di centralinista telefonico unitamente al certificato d'iscrizione al relativo albo professionale dei centralinisti telefonici non vedenti. L'anzianita' teorica, prevista dalla richiamata normativa, e' attribuita all'atto della liquidazione della pensione ed e' utile soltanto ai limitati effetti del diritto e della misura del trattamento di quiescenza. Ai fini della predetta maggiorazione di quattro mesi per ogni anno di servizio svolto, dovranno essere presi in considerazione, si ripete, unicamente i periodi di servizio prestati nelle condizioni richieste (durante i quali, cioe', gli interessati siano stati in possesso dei necessari requisiti sanitari prima specificati), attestati con idonea certificazione. Va precisato, peraltro, che tali periodi dovranno essere computati per il calcolo della maggiore anzianita' teorica, anche se anteriori al 26 aprile 1991, data di entrata in vigore della legge n. 120, ed anche se inferiori all'anno; in quest'ultimo caso, naturalmente, il beneficio in questione verra' calcolato in proporzione. In relazione a quanto sopra esposto, si fa presente che anche i servizi prestati, sempre nelle condizioni suddette, durante i periodi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione alle casse pensioni degli istituti di previdenza, devono essere opportunamente maggiorati di un terzo e, pertanto, tale maggiorazione sara' utile pure ai fini del calcolo della media ponderata di cui all'art. 29 del decreto- legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153. Sara' sufficiente, ad esempio, che siano stati prestati tre anni e nove mesi di servizio con continuazione di iscrizione o di reiscrizione, in possesso dei requisiti prescritti, per raggiungere, per effetto della maggiorazione di un terzo, il quinquennio preso in considerazione dal richiamato art. 29, con conseguente liquidazione della pensione sulla base della retribuzione annua contributiva spettante all'atto della cessazione dal servizio. Peraltro, considerate le particolari necessita' ed esigenze della categoria in questione, si ritiene opportuno consentire che la maggiore anzianita' teorica di un terzo, prevista dalla normativa in esame, possa essere valutata dagli enti datori di lavoro, ai fini del diritto e della misura del trattamento provvisorio di pensione, purche' vengano accertati, sussistano e siano comprovati documentalmente tutti i requisiti sopra specificati. Al riguardo, si invitano gli enti datori di lavoro ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni e precisazioni sopra fornite. Non e' superfluo rammentare, altresi', la diretta responsabilita' che gli stessi enti datori di lavoro assumono quali ordinatori primari di spesa nell'erogazione, da parte delle competenti direzioni provinciali del Tesoro, del trattamento provvisorio di pensione che, ove risulti, in tutto od in parte, non dovuto sara' recuperato a carico dell'ente medesimo, salvo rivalsa verso l'interessato. Giova richiamare, in proposito, la norma di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538, emesso in attuazione della legge n. 428 del 1985, laddove, in particolare, viene disposto che "qualora per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di riversibilita', ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione e' tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo". Per ultimo, si rammenta che il maggior onere pensionistico derivante dall'aumento di servizio previsto dall'art. 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985 e dall'art. 2 della legge n. 120 del 1991, e' posto a carico dello Stato. Detto onere, pari alla quota differenziale tra l'importo della pensione spettante con la maggiorazione e l'importo della pensione senza tale maggiorazione, viene capitalizzato e recuperato dalle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, con le modalita' previste dal decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1991. Per quanto riguarda, infine, le procedure operative ai fini del rimborso delle somme poste a carico dello Stato, si rinvia alle disposizioni impartite con circolare del Ministero del tesoro del 28 ottobre 1991, n. 67, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1991. La presente circolare, per la parte concernente gli adempimenti previsti per le direzioni provinciali del Tesoro, viene diramata d'intesa con la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro. Il direttore generale degli istituti di previdenza GRANDE