MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 27 settembre 2002 

Proroga  delle misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie
spongiformi trasmissibili.
(GU n.270 del 18-11-2002)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modifiche;
  Visto  il  decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive
modifiche;
  Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n.
209;
  Visto  il  decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
modifiche;
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;
  Visto  il  decreto del Ministro per le politiche agricole 30 agosto
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - n. 268 del 16 novembre 2000;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' 29 settembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  n. 263 del 10 novembre 2000, come modificato dal decreto
del Ministro della sanita' 15 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 31 del
7 febbraio 2001;
  Visto  il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio  recante  disposizioni  per  la prevenzione, il controllo e
l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1326/2001  della  Commissione che
introduce  misure  transitorie  per  consentire il passaggio al sopra
citato  regolamento (CE) n. 999/2001 e ne modifica gli allegati VII e
XI;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  270/2002 della Commissione del 14
febbraio  2002  che  modifica  il  regolamento  CE  n.  999/2001  del
Parlamento  europeo e del Consiglio per quanto riguarda i materiali a
rischio    specifico   e   la   sorveglianza   epidemiologica   delle
encefalopatie spongiformi trasmissibili, nonche' il regolamento CE n.
1326/2001  riguardo  all'alimentazione degli animali e all'immissione
sul mercato di ovini e caprini e dei loro prodotti;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1494/2002 della Commissione del 21
agosto  2002  che modifica gli allegati III, VII e XI del regolamento
n. 999/2001 del Parlamento europeo;
  Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 27 marzo 2001, recante
misure  sanitarie  di  protezione contro le encefalopatie spongiformi
trasmissibili,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2001;
  Vista  l'ordinanza  24  dicembre  2001,  che  prorogava  fino al 30
settembre  2002 le misure sanitarie di cui all'ordinanza del Ministro
della sanita' del 27 marzo 2001;
  Tenuto  conto  che  proroga  della  predetta ordinanza del Ministro
della  sanita'  27  marzo  2001 cessa di avere vigore il 30 settembre
2002,   ma   che  non  essendo  state  adottate  ulteriori  decisioni
comunitarie  modificative  delle  precedenti  e' necessario e urgente
disporre  la proroga delle misure sanitarie nazionali contenute nella
gia' citata ordinanza 27 marzo 2001;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Le  misure  sanitarie  di  cui all'ordinanza del Ministro della
sanita'  27 marzo  2001  e  successive modifiche, citate in premessa,
sono prorogate fino al 30 settembre 2003.
  La  presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 settembre 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrata alla Corte dei conti il 19 ottobre 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 242