Integrazione alla legge regionale approvata con deliberazione n. 371 del 29 giugno 1999, recante: "Norme per il trasporto pubblico locale". Riformulazione art. 15.(GU n.3 del 22-1-2000)
(Pubblicato nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 83 del 13 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente art. 8, fissa annualmente quale parametro per i contratti di servizio il rapporto minimo ricavi/costi. 2. La Regione assume come obiettivo il raggiungimento, a partire dal 1o gennaio 2000, di un tetto di copertura tra ricavi da traffico e costi operativi non inferiore al 35 per cento, al netto dei costi per infrastrutture. 3. In sede di prima applicazione della presente legge, ove non venga raggiunto il rapporto di cui al comma 2, l'ente affidante, in relazione a particolari caratteristiche dei servizi e della domanda di trasporto, puo' concedere la proroga del suddetto termine sino e' non oltre il 1o gennaio 2003 ai soggetti gestori che alla data del 1o gennaio 2000 non abbiano conseguito per il rapporto ricavi/costi il valore minimo di 0.35 a condizione che: a) abbiano conseguito nell'ultimo biennio un incremento del rapporto ricavi/costi non inferiore a 0,04; b) adottino e trasmettano all'ente affidante un piano di risanamento gestionale che consenta il raggiungimento del valore minimo di 0,35 alla data del 1o gennaio 2003. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, 7 agosto 1999 MEDURI