Attuazione dell'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrata dall'art. 9, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 e attuazione dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669.(GU n.19 del 24-1-1997)
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segratariato generale Alle amministrazioni centrali dello Stato ed amministrazioni autonome dello Stato Alle ragionerie centrali ed uffici centrali di ragioneria presso le amministrazioni autonome dello Stato Alle ragionerie regionali dello Stato Alle ragionerie provinciali dello Stato All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro e, per conoscenza: Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale 1. La normativa prevista dall'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrata dall'art. 9, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, stabilisce che "per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nelle contabilita' speciali o in conti correnti con il Tesoro, per l'anno 1997 i pagamenti del bilancio dello Stato sono accreditati sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilita' su conti medesimi si sono ridotte a un valore non superiore al 20% delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997. La cadenza temporale delle rate di pagamento risultanti dalla normativa vigente decorre dal raggiungimento del predetto limite". Sono esclusi dalla predetta disciplina ai sensi del citato art. 9, comma 8, del decreto-legge n. 669/1996, "i titoli di spesa concernenti il pagamento di servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione emittente e quelli d'importo non superiore a L. 500.000". La predetta normativa pone a carico della tesoreria dello Stato (sezioni di tesoreria provinciale e tesoreria centrale) l'onere di accertare il controllo del rispetto del limite del 20% e di effettuare le operazioni di accreditamento delle somme provenienti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria solo dopo il verificarsi della condizione sospensiva. Tuttavia, avuto riguardo alla ratio della norma in questione, tendente com'e' noto a smaltire le notevoli giacenze di cassa presenti nei predetti conti, non sembra esaustiva la semplice interpretazione letterale, per cui e' da ritenere opportuna, ed in taluni casi indispensabile, per il raggiungimento delle finalita' previste dalla normativa, anche l'attivita' dei soggetti che pongono in essere "i pagamenti del bilancio dello Stato", cioe' dei soggetti che emettono titoli di spesa. A tal fine e' opportuno distinguere i capitoli iscritti nel bilancio dello Stato per l'esercizio 1997 di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 664, nelle seguenti tipologie: a) capitoli con autorizzazione di cassa inferiore alla massa spendibile (competenza piu' residui); b) capitoli con autorizzazione di cassa uguale alla massa spendibile. Per i primi appare di tutta evidenza la indispensabilita' di una attivita' programmatoria da parte delle singole amministrazioni che gestiscono i capitoli di spesa, atteso che l'autorizzazione di cassa non consente di poter soddisfare tutti gli impegni assunti o da assumere. Pertanto se i pagamenti sono destinati "agli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nelle contabilita' speciali o in conti correnti con il Tesoro", sara' opportuno dar luogo agli stessi (emettendo cioe' il relativo mandato di pagamento) solo dopo aver accertato che "le disponibilita' sui conti medesimi si sono ridotte ad un valore non superiore al 20% delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997". In tal modo l'autorizzazione di cassa potra' essere piu' proficuamente utilizzata disponendo prioritariamente pagamenti nei confronti di quegli enti con una disponibilita' inferiore al 20% di quella rilevata al 1 gennaio 1997. La condizione prevista dall'art. 3, comma 214, della legge n. 662/1996 deve rimanere rispettata per tutto il corso dell'anno 1997, nel senso che la ricostituzione nel corso dell'anno di una giacenza superiore al 20% di quella rilevata al 1 gennaio 1997 comporta nuovamente l'impossibilita' di ulteriori accrediti al conto interessato. Per consentire a tutti i soggetti interessati (amministrazioni centrali e funzionari delegati) di svolgere la predetta attivita' di accertamento preliminare, la Banca d'Italia fornira' quotidianamente, per intanto, un supporto informatico alla Ragioneria generale dello Stato contenente le giacenze rilevate il giorno precedente sui conti di tesoreria. Pertanto i predetti soggetti, prima di emettere ciascun titolo di spesa in favore degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nei conti di tesoreria, dovranno accertare il verificarsi della condizione presso le coesistenti ragionerie (centrali, regionali o provinciali). La Banca d'Italia fornira' altresi' alla Direzione generale del tesoro un supporto informatico contenente, per ciascun conto di tesoreria, i singoli movimenti giornalieri di entrata e di uscita ed il saldo a fine giornata. Le predette ragionerie riceveranno successivamente, per via telematica, le istruzioni per fornire l'informazione richiesta dalle amministrazioni. Relativamente invece ai capitoli di cui al precedente punto b), si raccomanda a codeste amministrazioni di evitare, per quanto possibile, di appesantire le tesorerie con la trasmissione di titoli di pagamento che non possono essere esitati entro il termine dell'esercizio a causa della persistenza della condizione sospensiva. Potranno essere richiesti alle coesistenti ragionerie informazioni sulle giacenze nei conti di tesoreria intestati agli enti beneficiari. Anche in questo caso la condizione prevista dall'art. 3, comma 214, della legge n. 662/1996, deve rimanere rispettata durante tutto il corso del 1997. Per quanto riguarda le universita' si sottolinea in particolare che con decreto ministeriale n. 857551 del 16 gennaio 1997, che si unisce alla presente circolare, il Ministro del tesoro ha disposto all'art. 3 che "ai fini dell'applicazione della norma contenuta nel comma 214 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli accrediti alle contabilita' speciali aperte ai dipartimenti da parte delle universita' sono assimilati ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato". 2. L'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, ha disposto che i soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti presso la tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunita' montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti previdenziali, gli enti del servizio sanitario nazionale e l'Ente poste (quest'ultimo limitatamente a taluni conti) e per i conti intestati all'Unione europea o per quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996. A tal fine si comunica che con il citato decreto ministeriale n. 857551 del 16 gennaio 1997, che si allega alla presente circolare, agli articoli 1 e 2 sono state emanate disposizioni applicative della normativa suindicata. Si raccomanda pertanto alle amministrazioni in indirizzo di prendere ogni idonea iniziativa per portare a conoscenza degli enti soggetti alla propria vigilanza, destinatari della normativa citata, della necessita' di un puntuale rispetto del richiamato disposto legislativo e del suddetto decreto ministeriale, segnalando agli enti stessi che il dato contabile relativo al limite dei prelevamenti, mensili e cumulativi, se dagli stessi non conosciuto, potra' essere fornito dal tesoriere di ciascun ente oppure dalla competente tesoreria dello Stato e che le eventuali richieste di deroga al predetto vincolo, per motivate e documentate esigenze (come stabilito dalla norma stessa), dovranno essere trasmesse al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio secondo. 3. Si confida in una fattiva collaborazione da parte di codeste amministrazioni e si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro. Il Ministro: CIAMPI