N. 37 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 novembre 1995
N. 37 Ordinanza emessa il 5 novembre 1995 dal pretore di Macerata nel procedimento civile vertente tra Salvucci Giuseppe e l'I.N.A.I.L. Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Esonero del lavoratore soccombente dal pagamento delle spese processuali - Abrogazione di tale esonero con l'art. 4 del decreto-legge n. 384/1992 (convertito in legge n. 483/1992), dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 134/1994 - Conseguente reviviscenza della norma abrogata - Ingiustificato identico trattamento dei lavoratori abbienti rispetto a quelli non abbienti - Incidenza sul principio del diritto di difesa per i non abbienti - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 23/1973, 60/1979 e 135/1987 di non fondatezza di questioni analoghe ritenute superabili dal giudice rimettente. (C.P.C. (disp. attuazione del), art. 152). (Cost., artt. 3 e 24, terzo comma).(GU n.8 del 19-2-1997 )
IL PRETORE Letti gli atti, O s s e r v a 1.1. - L'indagine medico-legale esperita ad iniziativa dell'ufficio, i cui risultati non sono stati contraddetti da differenti acquisizioni, ha escluso l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda qui proposta, relativa a riconoscimento di broncopneumopatia asseritamente riferita a noxae agricole. 1.2. - Sicche' la domanda medesima si rende meritevole di reiezione. 1.3. - Il che comporterebbe l'esonero del lavoratore soccombente dal pagamento delle spese del giudizio, a norma dell'art. 152 disposizioni di attuazione al c.p.c., in assenza di temerarieta' o manifesta infondatezza della sua pretesa. 1.4. - E' infatti opinione di questo pretore che detta norma ha ripreso integrale vigore a seguito della sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994 n. 134, che ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 4, comma 2, decreto-legge n. 384/1992, convertito in legge n. 483/1992, abrogativo del cennato art. 152. 2. - La difesa dell'Istituto ha, in questa prospettiva, sollevato la questione di legittimita' costituzionale di tale ultima norma per sospetto contrasto con gli artt. 3, 24, comma terzo, e 53, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui dispone l'esonero dal pagamento delle spese di lite anche nei confronti del lavoratore soccombente che risulti abbiente. 3.1. - Con la richiamata decisione n. 134/1994, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' tout court dell'art. 4 cpv, decreto-legge n. 384/1992 convertito, in quanto con esso si sarebbe operata una indiscriminata abrogazione dell'esonero dal pagamento delle spese di causa dei lavoratori soccombenti, "trascurando qualunque distinzione tra abbienti e non abbienti". Il che avrebbe posto la norma medesima ininsanabile contrasto - nella sua interezza - con i precetti costituzionali evocati: risultandone, per l'effetto, indiscriminatamente (e irragionevolmente quindi) ripristinata la situazione di disparita' sostanziale nel processo (rispetto all'istituto assicuratore) cui avevano posto rimedio le disposizioni abrogate (art. 3); limitata di fatto la possibilita' di agire a tutela dei propri diritti (art. 24); non tutelata a sufficienza la condizione di inabile al lavoro (art. 38 Cost.)". 3.2. - Ma proprio per il fatto che da tali ineccepibili premesse sia derivata la dichiarazione di illegittimita' integrale della disposizione oggetto di esame, senza che alcuna distinzione si facesse fra lavoratori abbienti e non abbienti, il moto pendolare della disciplina normativa nella soggetta materia non sembra essersi arrestato nel punto di equilibrio consentito dai valori costituzionali richiamati e comunque evocabili. Si e' infatti di nuovo sbilanciato il rapporto riguardante il trattamento normativo fra tali categorie di lavoratori (questa volta a favore della prima) in ordine al pagamento delle spese legali nelle controversie relative a prestazioni previdenziali, in ipotesi di soccombenza dei richiedenti. 4. - Una simile soluzione indiscriminata pare ledere, per altro verso, gli stessi parametri della Costituzione che si sono intesi salvaguardare con la rammentata decisione. 4.1. - L'art. 24, al terzo comma, limita innanzi tutto la predisposizione di "appositi istituti" atti ad assicurare l'azione e la difesa presso ogni giurisdizione (fra i quali puo' rientrare anche l'esonero dal pagamento delle spese nei casi che ci occupano) a favore dei soli "non abbienti". 4.2. - In diretta correlazione con tale precetto va poi considerato che il principio di uguaglianza, codificato nell'art. 3 della Costituzione, comporta anche il logico corollario secondo cui situazioni apprezzabilmente diverse o comunque non assimilabili, alla stregua di un criterio differenziale dato, non possono avere una disciplina uniforme, che da tale criterio totalmente prescinda. 4.3. - Evidenti sono le conseguenze che discendono dall'applicazione alla specie di tale premessa: se il regime di favore consistente nell'esonero detto e' previsto per i lavoratori soccombenti in siffatte controversie proprio in ragione di un loro stato di "non abbienza" (come pare desumersi anche dalla stessa pronuncia n. 134/1994 della Corte costituzionale e dalle altre in essa richiamate), non e' giustificata l'estensione di esso anche ai lavoratori abbienti, che percio' si palesa verosimilmente offensiva del principio costituzionale desumibile dalla coordinata lettura degli artt. 3 e 24, comma terzo, della Costituzione che qui si e' proposta. Onde non manifestamente infondata si presenta, per questi argomenti, la questione sollevata. 4.4. - Ne' all'accoglimento dell'eccezione che qui si intende sollevare sembra porre ostacolo un'eventuale indeterminatezza della categoria dei non abbienti, nei cui confronti soltanto dovrebbe residuare l'esonero previsto dall'art. 152 disp. di attuaz. al c.p.c. La relativa determinazione, invero, in caso di omesso intervento sul punto ad opera del legislatore, potra avvenire da parte dell'interprete, facendo in ipotesi ricorso alla normativa sul patrocinio gratuito o a spese dell'erario. 5.1. - Sembra viceversa estraneo alla fattispecie l'altro parametro invocato dalla difesa dell'Istituto ed individuato nell'art. 53, comma primo, della Costituzione. 5.2. - Invero non e' qui in discussione la misura della contribuzione di una spesa pubblica, ma l'esonero dall'adempimento di un'obbligazione accessoria, conseguente all'esito di un giudizio. 6. - La questione medesima e' nel caso rilevante, per la verosimile condizione di abbienza del soggetto ricorrente, quale coltivatore diretto. 7. - Infine, pur avendo il giudice delle leggi gia' affrontato e disatteso la questione di legittimita' dell'art. 152 disp. di attuazione al c.p.c. Alla stregua delle norme costituzionali qui richiamate (si vedano in particolare le sentenze nn. 23 del 1973, 60 del 1979 e 135 del 1987), si reputa egualmente dover rimettere al suo vaglio il problema cennato, attesa la novita' della sua impostazione rispetto all'ottica in precedenza seguita dai giudici remittenti. 7.2. - In particolare, come ricordato dalla difesa dell'INAIL, nella sentenza n. 135 del 1978, la Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale della disposizione in esame sollevata anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la violazione del quale sarebbe stata peraltro ipotizzata per il fatto che la norma, consentendo l'esonero dal pagamento delle spese giudiziali per il lavoratore pur se abbiente, avrebbe introdotto una arbitraria discriminazione tra le parti processuali, garantendo il diritto alla difesa in maggior misura al lavoratore rispetto all'Istituto previdenziale. 7.3. - Laddove diversa e' la prospettiva qui individuata, che coglie il dubbio di incostituzionalita' della norma in esame nell'identico trattamento favorevole fra lavoratori abbienti e non abbienti, sprovvisti i primi di esigenze meritevoli di piu' accentuata tutela giurisdizionale rispetto al generale consorzio dei cittadini. 8. - Talche' va disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione del presente giudizio.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. Nella parte in cui consente, nella ipotesi ivi prevista, l'esonero dal pagamento delle spese del giudizio anche ai lavoratori abbienti, per ipotizzato contrasto con i precetti degli artt. 3 e 24, comma terzo, della Costituzione, nel senso indicato in motivazione; Per effetto sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone altresi' che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata per esteso alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Macerata, addi' 5 novembre 1996 Il consigliere pretore: Taglienti 97C0092