N. 394 ORDINANZA 19 - 23 novembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Sanzione   amministrativa   -  Impiego  di  lavoratore  irregolare  -
  Irrogazione  di  sanzione  ad  opera  dell'Agenzia  delle Entrate -
  Riscossione   coattiva   -   Mancata  individuazione  del  soggetto
  legittimato a riscuotere e delle modalita' stesse della riscossione
  -  Lamentato  contrasto con il principio di ragionevolezza - Omessa
  motivazione,    in    presenza    di    contrastanti   orientamenti
  giurisprudenziali,   sulla   sussistenza  della  giurisdizione  del
  giudice  a  quo  nella  controversia  sottoposta  al  suo  esame  -
  Conseguente  difetto di motivazione sulla rilevanza della questione
  - Manifesta inammissibilita'.
- D.L.  22 febbraio 2002, n. 12 (convertito, con modificazioni, dalla
  legge 23 aprile 2002, n. 73), art. 3, comma 5.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.46 del 28-11-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 5 del
decreto-legge  22 febbraio  2002,  n. 12 (Disposizioni urgenti per il
completamento  delle  operazioni  di  emersione di attivita' detenute
all'estero  e  di  lavoro  irregolare),  convertito con modificazioni
dalla  legge  23 aprile  2002,  n. 73,  promosso  con ordinanza del 7
giugno 2006  dalla  Commissione tributaria provinciale di Bologna sul
ricorso proposto da Bombo Due di Donadello Luciana & C. s.n.c. contro
l'Agenzia  delle  Entrate - Ufficio di Bologna iscritta al n. 614 del
registro  ordinanze  2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Ritenuto  che  la Commissione tributaria provinciale di Bologna -
nel corso di un giudizio di impugnazione della cartella di pagamento,
emessa  dall'Agenzia  delle  entrate  di Bologna, relativa a sanzioni
pecuniarie  comminate  alla societa' Bombo Due di Donadello Luciana &
C.  s.n.c.  per l'impiego di lavoratori irregolari - con ordinanza in
data   7   giugno 2006,   ha   sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 3,  comma 5,  del decreto-legge 22 febbraio
2002,   n. 12   (Disposizioni  urgenti  per  il  completamento  delle
operazioni  di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro
irregolare),   convertito  dalla  legge  23 aprile  2002,  n. 73,  in
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
        che  il rimettente, accogliendo l'eccezione prospettata dalla
societa'  ricorrente,  osserva  come  l'art. 3,  comma 5,  del citato
decreto   ha   riservato  all'Agenzia  delle  entrate  il  potere  di
irrogazione della sanzione amministrativa conseguente all'utilizzo di
lavoratori  irregolari,  cosi'  attribuendo «inopportunamente e senza
una  valida  giustificazione  di  carattere sistematico» ad un organo
tributario  una  competenza  che  esulerebbe da quella sua specifica,
«posto    che   la   determinazione   dell'entita'   della   sanzione
amministrativa e l'irrogazione della medesima va commisurata [...] al
costo   del   lavoro  calcolato  sulla  base  dei  vigenti  contratti
collettivi  di categoria», cosi' incidendo in una sfera propria degli
enti previdenziali;
        che,  tuttavia,  ad avviso della Commissione, la disposizione
censurata  non  individuerebbe  il  soggetto  competente a riscuotere
coattivamente  la  sanzione  irrogata dall'Agenzia delle entrate, non
potendo   tale  potere  ritenersi  compreso  in  quello,  diverso  ed
espressamente  attribuito,  di  constatazione  della  violazione e di
irrogazione della sanzione;
        che,  infatti,  il  richiamo, contenuto nell'art. 3, comma 5,
del  decreto-legge  n. 12  del  2002  alle  disposizioni  del decreto
legislativo   18 dicembre  1997,  n. 472  (Disposizioni  generali  in
materia  di  sanzioni  amministrative  per  le  violazioni  di  norme
tributarie,  a  norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996,  n. 662),  dovrebbe intendersi riferito al solo procedimento di
irrogazione  della  sanzione e non anche a quello di riscossione, non
essendo  sufficiente,  a  tal  fine, «il solo e generico richiamo» al
citato decreto;
        che,  d'altra parte, l'art. 24 del d.lgs. n. 472 del 1997, il
quale  dispone  che per la riscossione della sanzione si applicano le
disposizioni  sulla  riscossione  dei  tributi  cui  la violazione si
riferisce,  non  potrebbe  trovare applicazione nel caso in esame nel
quale  la  sanzione  non  e' connessa alla violazione di disposizioni
tributarie ne' all'accertamento o alla riscossione di tributi;
        che   l'applicazione   analogica   o  estensiva  dell'art. 24
richiamato,  ad  avviso  del  rimettente,  non  sarebbe possibile dal
momento   che   tale   disposizione  imporrebbe  al  contribuente  un
sacrificio economico e dunque sarebbe di stretta interpretazione;
        che,  pertanto,  secondo il giudice a quo, il procedimento di
riscossione  posto  in  essere  dall'Agenzia  delle  entrate  sarebbe
illegittimo a causa del difetto di legittimazione della stessa;
        che,  quanto alle modalita' della riscossione della sanzione,
ai  sensi  dell'art. 17,  comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
(Riordino  della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'art. 1  della  legge  28 settembre  1998, n. 337), essa potrebbe
avvenire  «senz'altro [...] a mezzo ruolo», il quale costituirebbe la
modalita'  secondo  cui  si  procede  alla riscossione coattiva delle
entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi;
        che  il giudice a quo ritiene non manifestamente infondata la
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 3, comma 5, del
decreto-legge n. 12 del 2002 nella parte in cui omette di individuare
e  di  disciplinare  la  legittimazione  soggettiva a riscuotere e le
modalita'   della   riscossione   coattiva  della  sanzione  irrogata
dall'Agenzia  delle  entrate,  con  la  conseguenza  che  la sanzione
potrebbe  essere irrogata ma non riscossa «con conseguente inutilita'
dello stesso procedimento di irrogazione»;
        che, in ordine alla rilevanza della questione, la Commissione
tributaria  osserva  come  la  decisione  della Corte, sia in caso di
accoglimento che di rigetto, sarebbe «destinata a risolvere il dubbio
in ordine alla titolarita' del potere di riscossione della sanzione e
alla  legittimazione in capo alla Agenzia delle entrate alla relativa
iscrizione a ruolo»;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  la  quale  ha chiesto, preliminarmente, che venga disposta la
restituzione  degli atti al rimettente affinche' valuti la perdurante
rilevanza  della  questione  alla luce del sopravvenuto decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico
e  sociale,  per  il  contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica,  nonche'  interventi  in  materia di entrate e di contrasto
all'evasione  fiscale), convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
il  quale,  oltre a modificare completamente la sanzione prevista per
l'utilizzo  di  lavoratori irregolari, dispone che all'irrogazione di
tale   sanzione   provvede   la   Direzione  provinciale  del  lavoro
territorialmente competente;
        che  l'Avvocatura,  inoltre,  ha  eccepito l'inammissibilita'
della  questione  di  legittimita'  costituzionale  sotto  molteplici
profili:  essa  sarebbe  formulata  in  termini  dubitativi;  non  si
comprenderebbe  l'esatto  contenuto  della  norma  censurata,  ne' le
ragioni  per cui non sarebbe possibile una lettura costituzionalmente
orientata  della  stessa,  ne' sotto quale profilo sarebbe dedotta la
violazione  dell'art. 3 Cost; la motivazione in ordine alla rilevanza
della questione sarebbe, infine, meramente apparente;
        che,  nel  merito, la questione sarebbe infondata dal momento
che  rientrerebbe  nella discrezionalita' del legislatore, esercitata
in  modo  non irrazionale, determinare le modalita' di recupero della
sanzione.
    Considerato  che la Commissione tributaria provinciale di Bologna
dubita,   in   riferimento   all'art. 3   della  Costituzione,  della
legittimita'  costituzionale  dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge
22 febbraio  2002,  n. 12  (Disposizioni urgenti per il completamento
delle  operazioni  di emersione di attivita' detenute all'estero e di
lavoro  irregolare),  convertito  dalla  legge 23 aprile 2002, n. 73,
nella  parte  in  cui  omette  di  individuare  e  di disciplinare la
legittimazione   soggettiva   a   riscuotere  e  le  modalita'  della
riscossione  coattiva  della  sanzione  per  l'utilizzo di lavoratori
irregolari irrogata dall'Agenzia delle entrate;
        che  il  rimettente,  nel  prospettare  la  questione, non ha
argomentato con riguardo alla sussistenza della propria giurisdizione
in  ordine  alla controversia sottoposta al suo esame, nonostante che
in giurisprudenza e in dottrina siano emersi orientamenti non univoci
in  relazione  alla  riconducibilita'  alla  giurisdizione tributaria
delle controversie in esame;
        che, infatti, secondo un indirizzo giurisprudenziale, poiche'
la  disposizione  citata  stabilisce  che  competente  ad irrogare la
sanzione  per  l'impiego  di lavoratori irregolari e' l'Agenzia delle
entrate,   le   relative   controversie  apparterrebbero  al  giudice
tributario  il  quale,  ai  sensi  dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre
1992,  n. 546  (Disposizioni  sul  processo  tributario in attuazione
della   delega   al   Governo   contenuta  nell'art. 30  della  legge
30 dicembre  1991, n. 413), conosce tutte le controversie concernenti
«le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari»;
        che  un  opposto  orientamento  esclude  la sussistenza della
giurisdizione  tributaria  dal momento che - secondo quanto affermato
da  questa  Corte  nella  sentenza  n. 144  del  1998  -  presupposto
necessario  affinche'  la  previsione  della giurisdizione tributaria
possa  ritenersi  conforme  a  Costituzione (art. 102, secondo comma)
sarebbe  che la cognizione attenga a controversie connesse a tributi,
mentre la sanzione di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002
avrebbe  solo indirettamente valenza tributaria, concernendo, invece,
in via diretta l'elusione degli oneri contributivi e la violazione di
norme previdenziali;
        che al riguardo questa Corte, nell'ordinanza n. 34 del 2006 -
nel dichiarare la manifesta inammissibilita' di questioni concernenti
l'art. 3  del decreto-legge n. 12 del 2002, con le quali si censurava
l'attribuzione  al  giudice tributario della giurisdizione sugli atti
di  irrogazione delle sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari
- ha ritenuto che i giudici rimettenti avessero omesso di valorizzare
«la    natura    tributaria   del   rapporto   cui   deve   ritenersi
inscindibilmente  collegata  la giurisdizione del giudice tributario,
rimanendo  ancorati  al  solo  dato  formale  e  soggettivo, relativo
all'ufficio competente ad irrogare la sanzione, venendo meno, quindi,
al  doveroso  tentativo  di verificare la possibilita' di seguire una
diversa   interpretazione   conforme   a  Costituzione»  (si  vedano,
altresi', le ordinanze n. 94 e n. 35 del 2006);
        che,  dunque,  l'esistenza  di  orientamenti  diversi rendeva
necessario   che   il   rimettente   motivasse   espressamente  sulla
sussistenza della propria giurisdizione nella controversia sottoposta
al  suo  esame,  di  tal  che  la  mancanza di ogni argomentazione al
riguardo  si  risolve  in  un  difetto  di  motivazione  in  punto di
rilevanza della questione;
        che,  pertanto,  la  questione  va  dichiarata manifestamente
inammissibile.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge
22 febbraio  2002,  n. 12  (Disposizioni urgenti per il completamento
delle  operazioni  di emersione di attivita' detenute all'estero e di
lavoro   irregolare),   convertito   con  modificazioni  dalla  legge
23 aprile  2002,  n. 73,  sollevata,  in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con
l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: De Siervo
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 23 novembre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
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