Fissazione dei termini per l'adozione degli atti relativi all'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.(GU n.211 del 8-9-1992)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; Visto il comma 5 dell'art. 36 della legge sopracitata, con il quale si dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della legge medesima, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalita' che consentano la piena attuazione della stessa nella stagione venatoria 1994/95; Visti, in particolare, gli articoli 10, 14, 35 e 36 della legge nazionale sopracitata; Vista, infine, la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Decreta: Art. 1. I termini per l'adozione degli atti di rispettiva competenza, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, fissati in modo tale da consentire la piena attuazione della legge medesima nella stagione venatoria 1994-95, sono i seguenti: 11 luglio 1992: trasmissione, da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente del primo documento orientativo circa i criteri di omogeneita' e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria (art. 10, comma 11); 11 luglio 1992: definizione, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'indice di densita' venatoria minima, in sede di prima attuazione (art. 36, comma 4); 15 ottobre 1992: trasmissione alle regioni d'intesa tra i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente, dei criteri della programmazione (art. 10, comma 11); 30 ottobre 1992: trasmissione alle province, da parte delle regioni, dei criteri della programmazione; 31 dicembre 1992: elaborazione da parte delle province, in sede di prima stesura, dei piani faunistici di rispettiva competenza e trasmissione degli stessi alle regioni; 31 gennaio 1993: osservazioni delle regioni sui piani faunistici provinciali; 11 marzo 1993: adeguamento delle normative regionali e provinciali ai principi ed alle norme stabilite dalla legge n. 157/92 citata nelle premesse (art. 36, commi 6 e 7); 11 marzo 1993: elaborazione, da parte delle province, dei piani faunistici definitivi (art. 10, comma 10); 31 maggio 1993: esercizio dei poteri sostitutivi regionali nei confronti delle province inadempienti (art. 10, comma 10); 30 settembre 1993: trasmissione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei dati regionali per il calcolo degli indici di densita' venatoria minima (art. 14, commi 3 e 4); 31 dicembre 1993: trasmissione, da parte delle province, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei dati relativi alle opzioni di caccia di ogni singolo cacciatore (art. 14, comma 6); 1 marzo 1994: comunicazione, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle regioni ed alle province degli indici di densita' venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi (art. 14, comma 7); 1 giugno 1994: approvazione e pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale e del regolamento di attuazione (art. 14, comma 7); 31 marzo 1995: trasmissione al Ministro dell'agricoltura e delle foreste delle relazioni regionali sull'attuazione della legge (art. 35, comma 1); 30 settembre 1995: pesentazione al Parlamento, da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza per i rapporti Stato-regioni, di una relazione complessiva sullo stato di attuazione della legge n. 157 (art. 35, comma 2). Roma, 12 agosto 1992 Il Ministro: FONTANA