Poroga di termini di cui alla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere".(GU n.49 del 10-12-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il periodo di validita' della classificazione delle strutture ricettive alberghiere, effettuata dalle Giunte provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, e' prorogato al 31 dicembre 1995. Conseguentemente il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 e' prorogato al 30 giugno 1995. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 14 settembre 1994 BOTTIN