Regolamento concernente le funzioni di medicina legale nell'impiego provinciale(GU n.48 del 6-12-1997)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 29 aprile 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 932 del 10 marzo 1997, Emana il seguente regolamento: Art. 1. L'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1991, n. 7, e' sostituito dal seguente comma: "1. La commissione medico legale di cui all'articolo 2 viene nominata dal comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale centro-sud per un triennio ed e' composta: a) dal responsabile del servizio di medicina legale presso l'area funzionale di igiene e sanita' pubblica, quale presidente, b) da un medico internista, c) da un medico neurologo o da un medico ortopedico. A seconda del caso da esaminare il presidente designa lo specialista che deve intervenire". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 1 aprile 1997 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1997 Registro n. 2, foglio n. 85