DOCUP obiettivo 2 1997-1999. Legge regionale n. 3/1998, art. 14. Approvazione modifiche all'allegato B del regolamento di esecuzione.(GU n.5 del 2-2-2002)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 11 luglio 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Premesso che con decisione n. C (97) 3744 del 18 dicembre 1997, e successive modifiche, la Commissione europea ha approvato il documento unico di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della Regione Friuli Venezia-Giulia ammissibile all'obiettivo 2 1997 - 1999; Visto l'art. 14 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, commi da 1 a 20, che contiene le disposizioni per l'attuazione dei DOCUP obiettivo 2 1997 - 1999; Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 0185/Pres. del 22 maggio 1998, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1998, registro n. 1, foglio n. 290, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione relativo alle modalita' procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal succitato DOCUP, come disposto dall'art. 14, comma 5, della menzionata legge regionale n. 3/1998; Visti i successivi decreti del presidente della giunta regionale n. 027l/Pres. del 13 luglio 1998 e n. 0152/Pres. del 12 maggio 1999, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 31 luglio 1998, registro n. 1, foglio n. 378 e il 16 giugno 1999, registro n. 1, foglio n. 238, con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al suddetto regolamento di esecuzione; Tenuto conto che il punto "Obblighi dei beneficiari e rendicontazione, di cui all'allegato B del succitato regolamento, prevede, per ciascuna azione del DOCUP, l'indicazione della data entro la quale i soggetti beneficiari delle diverse azioni sono tenuti presentare la documentazione finale di spesa e ad ultimare i lavori; Vista la nota protocolo n. 1304/ART del 19 febbraio 2001 con la quale la direzione regionale del lavoro, previdenza, cooperazione ed artigianato, in relazione a specifiche esigenze rappresentate da alcuni soggetti beneficiari degli interventi, ha richiesto alla direzione regionale degli affari europei di modificare i termini di ultimazione degli interventi e di presentazione della documentazione finale di spesa quietanzata, di cui all'allegato B del succitato regolamento, azione 1.1. "Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione industriale ed artigianale", punto 3 "Obblighi dei beneficiari e rendicontazione", terzo e quarto capoverso, come segue: terzo capoverso: la frase "Gli interventi devono essere completamente ultimati entro il 30 giugno 2001" va sostituita con "Gli interventi devono essere compieraniente ultimati entro il 30 settembre 2001"; Quarto capoverso: la frase "... la documentazione finale di spesa quietanzata, invalidata in originale, deve essere presentata all'istituto mutuante entro il 30 settembre 2001 ..." va sostituita con "... la documentazione finale di spesa quietanzata, invalidata in originale, deve essere presentata all'istituto mutuante entro il 31 ottobre 2001 ...", restando invariato il resto del capoverso; Vista la nota protocollo n. 2215/ART del 15 marzo 2001, con la quale la direzione regionale del lavoro, previdenza, cooperazione ed artigianato, in relazione a specifiche esigenze rappresentate da alcuni soggetti beneficiari degli interventi, ha richiesto alla direzione regionale degli Affari europei di modificare i termini di ultimazione degli interventi e di presentazione della documentazione finale di spesa quietanzata, di cui all'allegato B del succitato regolamento, azione 1.4. "Servizi reali alle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione industriale ed artigianale", punto 3 "Obblighi dei beneficiari e rendicontazione, secondo e terzo capoversi, come segue: Secondo capoverso: la frase "Le iniziative devono essere concluse entro il 30 giugno 2001" va sostituita con "Le iniziative devono essere concluse entro il 30 settembre 2001"; Terzo capoverso: i termini "entro il 30 settembre 2001" vanno sostituiti con i termini "entro il 31 ottobre 2001" restando invanaro il resto del capoverso; Vista la nota protocollo n. 2766/ART del 3 aprile 2001 con la quale la direzione regionale del lavoro, previdenza, cooperazione ed artigianato, in relazione a specifiche esigenze rappresentate dal soggetro beneficiano dell'intervento, ha richiesto alla direzione regionale degli Affari europei di modificare i termini di ultunazione degli interventi, di cui all'allegato B del succitato regolamento, asse 1, azione 1.3 "Animazione economica" (settore artigianato), punto 2 "Obblighi del beneficiario e rendicontazione", come segue: Secondo capo verso: la frase "L'intervento deve essere ultimato entro il 30 giugno 2001" va sostituita con "L'intervento deve essere ultimato entro il 15 settembre 2001"; Preso atto, conseguentemente, dell'opportunita' di modificare detti termini secondo le indicazioni pervenute dalla succitata direzione, apportando le conseguenti modifiche al testo relativo all'allegato B del succitato regolamento di esecuzione; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1473 del 4 maggio 200l; Decreta: 1. E' modificato, come sotto riportato, il testo dell'allegato B del regolamento di esecuzione, approvato con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 0185/Pres. del 22 maggio 1998, citato in premessa, relativo alle modalita' procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999: Asse 1, azione 1.1 "Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione industriale ed artigianale", punto 3 "Obblighi dei beneficiari e rendicontazione": Terzo capoverso: la frase "Gli interventi devono essere completamente ultimati entro il 30 giugno 2001" va sostituita con "Gli interventi devono essere completamente ultimati entro il 30 settembre 2001". Quarto capoverso: la frase "... la documentazione finale di spesa quietanzata, invalidata in originale, deve essere presentata all'Istituto mutuante entro il 30 settembre 2001 ..." va sostituita con "... la documentazione finale di spesa quietanzata, invalidata in originale, deve essere presentata all'Istituto mutuante entro il 31 ottobre 2001 ...", restando invariato il resto del capoverso. Asse 1, azione 1.4 "Servizi reali alle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione industriale ed artigianale", punto 3 "Obblighi dei beneficiari e rendicontazione": Secondo capoverso: la frase "Le iniziative devono essere concluse entro il 30 giugno 2001" va sostituita con "Le iniziative devono essere concluse entro il 30 settembre 2001"; Terzo capoverso: il termine "entro il 30 settembre 2001" va sostituito con il termine "entro il 31 ottobre 2001", restando invariato il resto del capoverso. Asse 1, azione 1.3 "Animazione economica" (settore artigianato), punto 2 "Obblighi dei beneficiari e rendicontazione", secondo capoverso, la frase "L'intervento deve essere ultimato entro il 30 giugno 2001" va sostituita con "L'intervento deve essere ultimato entro il 15 settembre 2001". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le suindicate disposizioni con modifiche al regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 15 maggio 2001 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, di Trieste, il 21 giugno 2001 Atti dello Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 244