MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale
(GU n.286 del 9-12-1997)

  Con  decreto  ministeriale  n.  23661  del  10  novembre  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 giugno 1997 al  30 maggio 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla ditta Alfano Stefano,
con sede  in Bagheria (Palermo) e  unita' di Catania, per  i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  38  ore
settimanali a 27,30 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 25 unita', su un organico complessivo di
70 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla ditta  Alfano Stefano, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23675  del  10  novembre  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 1  aprile 1997 al 31  marzo 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Cesari Aimone
Ferroviaria con  sede in  Roma e  unita' di Messina,  per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  38  ore
settimanali a  30 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 28 unita', su un organico complessivo di
495 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Cesari  Aimone  Ferroviaria,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23692  del  14  novembre  1997,  e'
autorizzata,  limitatamente  al periodo  dal  7  ottobre 1994  al  31
dicembre  1994, la  corresponsione  del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863,  nella misura  ivi prevista in  favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Weingrill  Carlo,  con sede  in
Verona  e  unita' di  Verona,  per  i  quali  e' stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
27 unita', su un organico complessivo di 46 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Weingrill Carlo, a corrispondere i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del  25 ottobre  1994, in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23693  del  14  novembre  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  dicembre 1994 al 30 novembre 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.r.l. Comecol, con sede  in Colleferro (Frosinone) e unita' di
Colleferro (Frosinone), per  i quali e' stato  stipulato un contratto
di solidarieta'  che stabilisce,  per 24  mesi, la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
25 unita', su un organico complessivo di 35 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.   Comecol,  a  corrispondere  i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del  25 ottobre  1994, in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23694  del  14  novembre  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  ottobre 1997 al 30 settembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Italtecno, con
sede in  Napoli e  unita' di  Reggio Calabria, per  i quali  e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 27
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 30 unita', su un organico complessivo di 56 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l.  Italtecno,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23695  del  14  novembre  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 28  aprile 1997 al 27 aprile 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Cascami
setafilature  seriche riunite,  con  sede in  Vallemosso (Vicenza)  e
unita'  di Pomaretto  (Torino), per  i  quali e'  stato stipulato  un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8
unita', su un organico complessivo di 21 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Cascami  setafilature  seriche
riunite, a corrispondere il  particolare beneficio previsto dal comma
4, art. 6, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23696  del  14  novembre  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 giugno 1997 al  31 maggio 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Societa' Tekos,
con sede in  Alghero (Sassari) e unita' di  Alghero, zona industriale
S. Marco  (Sassari), per i quali  e' stato stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro da  40  ore  settimanali  a 27,50  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
10 unita', su un organico complessivo di 15 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Societa' Tekos, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23697  del  14  novembre  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dall'8 luglio 1997 al 7  luglio 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Sv.E.Ur., con
sede in  Roma e  unita' di Roma,  per i quali  e' stato  stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
15 unita', su un organico complessivo di 27 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. I.Sv.E.Ur.,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23698  del  14  novembre  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 luglio 1997 al  30 giugno 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. International
Letterfix, con  sede in  Genova e  unita' di Genova,  per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  30 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 21 unita', su un organico complessivo di
23 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.  International   Letterfix,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23699  del  14  novembre  1997,  e'
autorizzata,  limitatamente al  periodo  dal 1  novembre  1995 al  31
dicembre  1995, la  corresponsione  del  trattamento di  integrazione
salariale di  cui all'art. 1,  del decreto-legge 30 ottobre  1984, n.
726, convertito, con modificazioni, nella  legge 19 dicembre 1984, n.
863, nella misura prevista dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 2
agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Enna Servizi, con sede in Enna e unita' di Enna, per i quali e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione  massima dell'orario di  lavoro da 40 ore  settimanali a
31,80 ore  medie settimanali  nei confronti di  un numero  massimo di
lavoratori pari a 71 unita', su un organico complessivo di 83 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Enna Servizi,  a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23700  del  14  novembre  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal  14 marzo 1995 all'11 settembre 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,nella misura  prevista, in  favore dei  lavoratori dipendenti
dalla S.r.l. Telecom Italia, con sede in Messina e unita' di Messina,
Caltanissetta,  Enna   e  Patti   (Messina),  con   esclusione  dello
stabilimento di Palermo, per i  quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta'  che stabilisce,  per 24  mesi, la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  25  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
441 unita', su un organico complessivo di 636 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Telecom Italia, a corrispondere i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del  25 ottobre  1994, in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23701  del  14  novembre  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 luglio 1996 al  30 giugno 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  I.C.I., con
sede in Napoli  e unita' di Brindisi, per i  quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la
riduzione media dell'orario di lavoro da  40 ore settimanali a 22 ore
medie settimanali  nei confronti di  un numero massimo  di lavoratori
pari a 36 unita', su un organico complessivo di 1022 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.   I.C.I.,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.