N. 773 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio - 20 ottobre 1997

                                N. 773
  Ordinanza  emessa  il  27  gennaio  1997   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  20  ottobre  1997)  dal  pretore  di Camerino nei
 procedimenti civili riuniti vertenti tra Sparvoli  Gina  ed  altra  e
 l'INPS
 Previdenza  e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento
    dei rimborsi in sei annualita' e mediante emissioni di  titoli  di
    Stato  -  Estinzione  dei giudizi pendenti alla data di entrata in
    vigore della normativa impugnata - Esclusione  degli  interessi  e
    della  rivalutazione  monetaria  - Limitazione del diritto ai soli
    superstiti  aventi  diritto  alla  pensione  di  riversibilita'  -
    Incidenza  sul  principio  di uguaglianza, sul diritto di azione e
    sulla garanzia previdenziale.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).
 (Cost., artt. 3, 24 e 38).
(GU n.46 del 12-11-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa  per  controversia
 in  materia  di  previdenza  e  assistenza  obbligatorie promossa con
 domanda depositata in data 14 settembre 1995 da Sparvoli  Gina,  nata
 il  6  dicembre  1919  a Camerino (Macerata), ivi residente in via Le
 Mosse n. 46, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Ciciani, del  Foro
 di Camerino, elettivamente domiciliata in Camerino (Macerata), piazza
 Garibaldi  n.  10,  presso e nello studio legale del proprio patrono,
 giusta delega a margine del ricorso e Forti Lucia, nata il  7  luglio
 1923  a  Serravalle  di Chienti (Macerata), ivi residente in contrada
 Attolini, rappresentata e difesa dall'avv. Pacifico Servili, del Foro
 di  Camerino,  elettivamente  domiciliata  in  San  Severino   Marche
 (Macerata),  viale  Mazzini  n.  7,  presso e nello studio legale del
 proprio patrono, giusta delega a  margine  del  ricorso,  ricorrenti,
 contro  l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del
 suo presidente pro-tempore rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Italo
 Pierdominici,  in forza di procura generale alle liti n. 22927, del 7
 ottobre  1993,  per  atti  notaio  dott.   Franco   Lupo   di   Roma,
 elettivamente  domiciliato in Camerino (Macerata), via Favorino n. 11
 presso il Centro operativo INPS, resistente.
                  Conclusioni ricorrente e resistente
   Le parti concludevano come dai rispettivi atti introduttivi.
                       Svolgimento del processo
   Con ricorso depositato in data 14 settembre 1995, Sparvoli Gina  ha
 chiesto   la  condanna  dell'INPS  al  pagamento  della  pensione  di
 reversibilita' goduta integrata al  trattamento  minimo,  secondo  il
 disposto della sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale.
   La  Sparvoli  esponeva  di  godere di pensione di reversibilita' in
 conseguenza del decesso del coniuge, Fanelli Francesco; aggiungeva la
 Sparvoli che il trattamento  pensionistico  era  stato  calcolato  in
 ragione  del 60% della pensione goduta dal coniuge deceduto, peraltro
 senza  il  computo  dell'integrazione  al  trattamento  minimo,  gia'
 concesso  al coniuge deceduto. Nel febbraio 1995 la Sparvoli avanzava
 domanda amministrativa al competente ufficio dell'INPS affinche',  in
 ossequio   al   dettato   della  sentenza  n.  495/1993  della  Corte
 costituzionale, la pensione  di  reversibilita'  fosse  liquidata  in
 ragione del 60% del trattamento pensionistico originario integrato al
 trattamento minimo, ma la richiesta non veniva presa in esame.
   Da  queste  vicende  personali  discende,  secondo  l'assunto della
 ricorrente, il titolo della proposta domanda.
   L'INPS si costituiva in giudizio, rilevando, nell'ordine, l'assenza
 di  interesse  concreto  della  ricorrente  alla  formulazione  della
 domanda,  la decadenza per decorrenza del termine di cui al combinato
 disposto degli artt. 47 della legge n. 639/1970,  6  della  legge  n.
 166/1991  e  4  della  legge  n.  438/1992,  l'inaccoglibilita' della
 domanda di arretrati in ragione  della  prescrizione  decennale.  Nel
 merito,  l'ente  resistente eccepiva che il de cuius della ricorrente
 percepiva redditi, negli anni 1983 e seguenti, superiori ai limiti di
 legge, che non era dovuta rivalutazione monetaria;  l'ente,  inoltre,
 chiedeva   l'estinzione   del  giudizio  alla  stregua  del  disposto
 dell'art. 1, comma 180, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In  via
 ulteriormente  gradata, l'ente resistente chiedeva l'effettuazione di
 perizia contabile.
   In data 12 settembre  1995  Forti  Lucia  depositava  ricorso,  che
 prospettava  analoghe  ragioni  a  quelle  addotte dalla Sparvoli: il
 tenore  dell'istanza  era  tutt'affatto  identico  a   quello   della
 Sparvoli.
   Si  costituiva  in  giudizio  l'INPS., muovendo identiche eccezioni
 rispetto a quelle sollevate in relazione  al  ricorso  presentato  da
 Sparvoli Gina.
   La due cause venivano riunite all'odierna udienza e discusse.
   Si  rilevava  il  conflitto  della  normativa  invocata dall'INPS a
 fondamento dell'eccezione di estinzione del procedimento.
   Si  sottolinea,  anzitutto,  come   alle   fattispecie   sottoposte
 all'odierno  vaglio  di  questo  giudicante  dovrebbe  applicarsi  il
 disposto dell'art.  1, commi 181, 182 e 183 della legge n.  662/1996.
 Peraltro,  la normativa in disamina appare contrastare con i principi
 di cui agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione. In primo  luogo,  e'
 dato  ravvisare  il  contrasto  del  comma  181  con  l'art.  3 della
 Costituzione, nella parte in cui stabilisce  che  "...  il  pagamento
 delle  somme  maturate  fino  al  31  dicembre  1995  sui trattamenti
 pensionistici  erogati  dagli  enti  previdenziali  interessati,   in
 conseguenza    dell'applicazione    delle    sentenze   della   Corte
 costituzionale n. 495 del 1993 e  n.  240  del  1994,  e'  effettuato
 mediante  assegnazione  agli  aventi  diritto  di  titoli  di  Stato,
 sottoposti  allo  stesso  regime  tributario  dei  titoli  di  debito
 pubblico,  aventi  libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei
 annualita'". Tale disciplina, infatti,  realizza,  sotto  un  duplice
 aspetto,   una   deroga   al   diritto   comune  delle  obbligazioni,
 innanzitutto  perche'  consente  all'Ente  tenuto  al   rimborso   di
 estinguere  il  proprio  debito  in  sei  annualita',  precludendo al
 creditore la possibilita' di  esigere  tempestivamente  l'adempimento
 dell'obbligazione  nella  sua  interezza, ed in secondo luogo perche'
 prevede che il rimborso  delle  somme  in  questione  sia  effettuato
 mediante  assegnazione  agli eventi diritto di titoli di Stato aventi
 libera circolazione, legittimando cosi  l'estinzione  delle  relative
 obbligazioni  mediante  una  datio  in  solutum,  a  prescindere  dal
 consenso del creditore. E' opinione di  questo  giudicante  che  tale
 sistema  di  adempimento  sia  inidoneo  a realizzare un'immediata ed
 integrale ricostituzione del patrimonio  del  creditore,  e,  per  di
 piu', dotato di un carattere aleatorio in relazione alle oscillazioni
 che  si  verificano  nel mercato dei titoli di Stato; tale situazione
 appare tanto piu' grave allorche' si pensi che i destinatari di  tale
 sistema  di  adempimento  coincidono con l'area piu' svantaggiata dei
 pensionati,  essendo  titolari  del   diritto   all'integrazione   al
 trattamento   minimo.   Sembra,  inoltre,  ragionevole  ravvisare  un
 contrasto tra l'art. 3 della Costituzione ed il comma  182  dell'art.
 1  della  legge  n. 662/1996, nella parte in cui quest'ultimo dispone
 che "... nella determinazione dell'importo maturato  al  31  dicembre
 1995  non  concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria", in
 quanto,  essendo  ormai  assodato  il  diritto   alla   rivalutazione
 monetaria ed agli interessi legali in favore del titolare del diritto
 ad  ottenere una prestazione di natura previdenziale, appare illogico
 sancirne l'esclusione nei confronti di talune categorie  di  crediti;
 in particolare appare ingiustificata la disparita' di trattamento che
 viene  a verificarsi nei confronti dei destinatari della disposizione
 legislativa  in  discorso,   che   appartengono   a   fasce   sociali
 svantaggiate.  In  relazione  al  comma  182,  si ravvisa, ancora, il
 contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui
 stabilisce che "... il pagamento delle  somme  arretrate  di  cui  al
 comma  181  aspetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti
 aventi titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30  marzo
 1996  ...":  tale  norma,  escludendo gli eredi dalla possibilita' di
 azionare il diritto al rimborso  spettante  ai  soggetti  individuati
 dalle   sentenze   nn.   495/1993   e  240/1994,  ha  effettuato  una
 ingiustificata discriminazione, resa ancora piu' marcata  dal  fatto,
 obiettivamente riscontrabile, che i soggetti destinatari dei rimborsi
 sono  tutti di eta' avanzata; la norma in esame, inoltre, se posta in
 relazione al comma 181, che dispone che il pagamento "... avviene  in
 sei  annualita'  ...",  appare  poi  in contrasto con l'art. 38 della
 Costituzione in quanto abilita l'ente  debitore  a  corrispondere  le
 somme  dovute  ai  pensionati  in lungo margine di tempo, senza tener
 conto  che  l'elevata  eta'  di  questi  ultimi  rende  probabile  il
 verificarsi   di   numerosi   decessi,   prima  che  sia  intervenuto
 l'integrale pagamento, e senza che alcun diritto  possa  trasmettersi
 agli  eredi,  con  il  risultato  pratico  di esonerare in molti casi
 l'ente dal pagamento della prestazione previdenziale. Infine,  appare
 ragionevole prospettare il contrasto con l'art. 24 della Costituzione
 del  comma  183,  norma che dispone: "I giudizi pendenti alla data di
 entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni
 di cui ai commi 181 e  182  del  presente  articolo  sono  dichiarati
 estinti  d'ufficio  con  compensazione  delle  spese  tra le parti. I
 provvedimenti giudiziari non  ancora  passati  in  giudicato  restano
 privi  di  effetto".  Si  consideri, infatti, che in tanto puo' dirsi
 ammissibile,   e   compatibile   con   il   disegno   costituzionale,
 l'intervento del legislatore nel processo, teso a  definirne  l'esito
 attraverso  la  declaratoria  di  estinzione, in quanto la situazione
 soggettiva di cui sono titolari gli interessati risulti, anche se non
 pienamente,  soddisfatta  ovvero  comunque  arricchita  dalla   nuova
 previsione  normativa; nel caso di specie, invece, la nuova normativa
 ha escluso che sugli importi maturati fino al  31  dicembre  1995  in
 favore  dei  pensionati  interessati  possano  essere  computati  gli
 interessi  legali  e  la  rivalutazione   monetaria   nonostante   la
 consolidata  interpretazione  giurisprudenziale  di  senso contrario,
 menomando in maniera pregnante il diritto di difesa degli interessati
 e sottraendo la controversia al controllo  giurisdizionale.  Ritiene,
 dunque,    questo   pretore   che   le   prospettate   questioni   di
 costituzionalita' oltre che rilevanti al fine della  definizione  del
 presente  giudizio, in quanto esso riguarda proprio, come sopra si e'
 esposto, la materia  che  e'  oggetto  della  pronuncia  della  Corte
 costituzionale  n. 495/1993, poi disciplinata dall'art. 1, commi 181,
 182  e  183,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,   non   sia
 manifestamente  infondata  per tutti i rilievi poc'anzi riferiti, sia
 singolarmente considerati che nel loro complesso.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e segg.  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,
 dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale:
     dell'art. 1 comma 181, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  in
 riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
 stabilisce che "il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre
 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli  enti  previdenziali
 interessati,  in  conseguenza  dell'applicazione delle sentenze della
 Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato
 mediante  assegnazione  agli  aventi  diritto  di  titoli  di  Stato,
 sottoposti  allo  stesso  regime  tributario  dei  titoli  di  debito
 pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene  in  sei
 annualita'";
     dell'art.  1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone
 che "nella determinazione dell'importo maturato al 31  dicembre  1995
 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria";
     dell'art.  1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
 riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in  cui
 stabilisce  che  "il  pagamento delle somme arretrate di cui al comma
 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro  superstiti  aventi
 titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996";
     dell'art.  1,  comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in
 riferimento all'art. 24 della Costituzione;
   Ordina la sospensione del giudizio in corso fino  alla  definizione
 dell'incidente di costituzionalita';
   Dispone  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata, integralmente, alle parti in causa ed al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, sia comunicata ai Presidenti dei due rami del
 Parlamento;
   Dispone,  all'esito  degli  adempimenti  di  cui sopra, l'immediata
 trasmissione  degli   atti   del   presente   giudizio   alla   Corte
 costituzionale.
   Cosi' deciso in Camerino, addi' 27 gennaio 1997.
                         Il pretore: Semeraro
 97C1240