Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.180 del 4-8-1997)
Con decreto ministeriale n. 23118 del 15 luglio 1997 e' accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 luglio 1996 al 30 giugno 1997, della ditta S.r.l. Tesar, con sede in Olbia (Sassari) e unita' di Sassari. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Tesar, sede in Olbia (Sassari) e unita' di Sassari, per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 23119 del 15 luglio 1997 e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 4 luglio 1996 al 3 luglio 1997, della ditta S.r.l. T.V.A. Televisione delle Alpi, con sede in Trento e unita' di Trento. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della ditta S.r.l. T.V.A. Televisione delle Alpi, con sede in Trento e unita' di Trento, per il periodo dal 4 luglio 1996 al 3 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4 gennaio 1997 al 3 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 23120 del 15 luglio 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 16 marzo 1997 al 15 settembre 1997, della ditta S.p.a. Impresar, con sede in Nuoro, unita' di Nuoro, Ottana (Nuoro) e cantieri vari. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Impresar, con sede in Nuoro, unita' di Nuoro, Ottana (Nuoro) e cantieri vari per il periodo dal 16 marzo 1997 al 15 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 14 marzo 1997 con decorrenza 16 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Esclusi lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavorativa. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23121 del 15 luglio 1997 e' accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 1 settembre 1995, dipendenti della ditta S.c.a.r.l. Ir.Fur., con sede in Roma, impegnata nei lavori di realizzazione delle reti idriche di distribuzione del complesso irriguo "Naro-Fumone" e cantiere di Naro (Agrigento). A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori, per il periodo dal 25 novembre 1995 al 24 febbraio 1996. Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 26 febbraio 1996 al 13 aprile 1996. Con decreto ministeriale n. 23122 del 15 luglio 1997 e' accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 21 agosto 1995, dipendenti della ditta S.c.a.r.l. I.F.C., con sede in Milano, impegnata nei lavori di potenziamento ed ammodernamento della ferrovia circumflegrea in Napoli, tratta Pieve-Pianura, cantiere di Napoli. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori, per il periodo dal 20 novembre 1995 al 29 gennaio 1996. Con decreto ministeriale n. 23123 del 15 luglio 1997 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 9 aprile 1996 all'8 aprile 1997, della ditta S.r.l. Lamet international, con sede in Preore (Trento) e unita' di Preore (Trento). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati,dipendenti della ditta S.r.l. Lamet international, con sede in Preore (Trento) e unita' di Preore (Trento), per il periodo dal 9 aprile 1996 all'8 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 10 maggio 1996 con decorrenza 9 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 9 ottobre 1996 all'8 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 9 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23124 del 15 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti della ditta S.r.l. Team 93, con sede in Lizzano (Taranto) gia' Castelbellino (Ancona) e unita' di Castelpiano (Ancona), per un massimo di 19 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 marzo 1997 al 27 settembre 1997. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 28 settembre 1997 al 27 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23125 del 15 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti della ditta S.r.l. Aris moda, con sede in Nardo' (Lecce) e unita' di Nardo' (Lecce), per un massimo di 20 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 novembre 1995 al 27 maggio 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 28 maggio 1996 al 27 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23126 del 15 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti della ditta S.r.l. Just, con sede in S. Miniato (Pisa) e unita' di Lari (Pisa), per un massimo di 44 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 aprile 1997 al 30 settembre 1997. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 1 ottobre 1997 al 31 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23113 del 15 luglio 1997 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Group Division Autec - Gruppo SCM, con sede in Rimini, unita' di Rimini, Villa Verucchio (Rimini), Toscanella di Dozza (Bologna) e Verolanuova (Brescia). Parere comitato tecnico del 3 luglio 1997, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Group Division Autec - Gruppo SCM, con sede in Rimini, unita' di Rimini, Villa Verucchio (Rimini), Toscanella di Dozza (Bologna) e Verolanuova (Brescia), per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 1 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23114 del 15 luglio 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Pietrasanta, con sede in Battipaglia (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno). Parere comitato tecnico del 27 marzo 1997, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pietrasanta, con sede in Battipaglia (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1994 con decorrenza 3 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 3 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pietrasanta, con sede in Battipaglia (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 3 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23115 del 15 luglio 1997 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 7 settembre 1993 al 6 marzo 1995, della ditta S.p.a. Manfrini R. arti grafiche Vallagarina, con sede in Calliano (Trento) e unita' di Calliano (Trento). Parere comitato tecnico del 22 maggio 1997, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Manfrini R. arti grafiche Vallagarina, con sede in Calliano (Trento) e unita' di Calliano (Trento), per il periodo dal 7 settembre 1993 al 6 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 7 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. A seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 7 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Manfrini R. arti grafiche Vallagarina, con sede in Calliano (Trento) e unita' di Calliano (Trento), per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 7 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. A seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 7 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Manfrini R. arti grafiche Vallagarina, con sede in Calliano (Trento) e unita' di Calliano (Trento), per il periodo dal 7 settembre 1994 al 4 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1994 con decorrenza 7 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23116 del 15 luglio 1997 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Ceramiche Atlas Concorde, con sede in Spezzano di Fiorano (Modena) e due unita' Casalgrande (Reggio Emilia). Parere comitato tecnico del 3 giugno 1997, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Ceramiche Atlas Concorde, con sede in Spezzano di Fiorano (Modena) e due unita' di Casalgrande (Reggio Emilia), per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996. A seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 5 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Ceramiche Atlas Concorde, con sede in Spezzano di Fiorano (Modena) e due unita' di Casalgrande (Reggio Emilia), per il periodo dal 23 settembre 1996 al 4 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1996 con decorrenza 5 agosto 1996, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23117 del 15 luglio 1997, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 30 maggio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 30 maggio 1997 con effetto dal 19 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Nuova Valriso, con sede in Uta (Cagliari) e unita' di Sassari, per il periodo dal 19 agosto 1996 al 18 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 19 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.