Regolamento recante modificazioni alla normativa sul riconoscimento di efficacia dei mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di radiocomandi per l'azionamento di gru, argani e paranchi.(GU n.181 del 3-8-1992)
Vigente al: 18-8-1992
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che prevede l'attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale del riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Visto l'art. 183, ultimo comma, del decreto stesso, il quale stabilisce che gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere conformati o protetti in modo da impedire la messa in moto accidentale; Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1988, n. 347, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1988, con il quale e' stata riconosciuta l'efficacia, ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dei mezzi e sistemi di sicurezza specificati nell'allegato A al sopracitato decreto, relativi alla costruzione ed all'impiego di radiocomandi per l'azionamento di gru, argani e paranchi; Constatato che la disciplina stabilita per i radiocomandi e' estensibile anche ai sistemi a fotocomando; Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro; Visto l'art. 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAGL 1/1.1.4./31890/4.14.12; Decreta: Art. 1. Il decreto ministeriale 10 maggio 1988, n. 347, concernente il riconoscimento di efficacia dei mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di radiocomandi di gru, argani e paranchi e' cosi' modificato: agli articoli 1 e 2, in luogo della parola "radiocomandi", leggasi "sistemi di comando mediante onde elettromagnetiche"; all'art. 3, in luogo di "radiocomando", leggasi "comando mediante onde elettromagnetiche". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 aprile 1992 Il Ministro: MARINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1992 Registro n. 13 Lavoro, foglio n. 339