MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

Provvedimenti  concernenti  la  concessione di dilazione nel
versamento
   delle   entrate   a  titolari  di  esattorie  comunali  e
   consorziali delle imposte dirette.
(GU n.246 del 19-10-1988)

   Con  decreto  ministeriale  n.  14/4009  del  22 settembre 1988 al
titolare dell'esattoria comunale delle  imposte  dirette  di  Crucoli
(Catanzaro)  e'  concessa  dilazione,  ai  sensi  del  secondo  comma
dell'art.  58  del  testo  unico  delle  leggi  sui   servizi   della
riscossione   delle   imposte  dirette,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  15  maggio  1963,  n.  858,  cosi'  come
sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla
scadenza  della  rata  di  settembre  1989,  salvo  eventuale  revoca
anticipata  in  relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel
versamento  delle  entrate   per   l'ammontare   di   L.   82.921.256
corrispondente,  al  netto  dell'aggio  all'esattore, al carico di L.
88.895.000 iscritto a ruolo a nome della S.n.c. Ve.l.a.  di  Fazio  e
Mancini e dei soci Fazio Francesco e Mancini Domenico.
   Resta  fermo  per  l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti
dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e  di  provvedere  al
versamento  entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di
finanza di Catanzaro, dara' attuazione, con apposito provvedimento al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate  ed  agli  sgravi  di  imposta  accordati  al
contribuente.
 
   Con  decreto  ministeriale  n.  14/3823  del  22 settembre 1988 al
titolare dell'esattoria comunale  delle  imposte  dirette  di  Melito
Porto  Salvo  (Reggio  Calabria)  e' concessa dilazione, ai sensi del
secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle  leggi  sui  servizi
della  riscossione  delle  imposte dirette, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica  15  maggio  1963,  n.  858,  cosi'  come
sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla
scadenza  della  rata  di  settembre  1989,  salvo  eventuale  revoca
anticipata  in  relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel
versamento  delle  entrate   per   l'ammontare   di   L.   91.024.956
corrispondente,  al  netto  dell'aggio  all'esattore, al carico di L.
97.582.500 iscritto a ruolo a nome del contribuente Iamonte Antonino.
   Resta  fermo  per  l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti
dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e  di  provvedere  al
versamento  entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di
finanza  di  Reggio   Calabria   dara'   attuazione,   con   apposito
provvedimento  al  predetto  decreto  e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
 
   Con  decreto  ministeriale  n.  14/3905  del  22 settembre 1988 al
titolare  dell'esattoria  consorziale  delle   imposte   dirette   di
Pancalieri (Torino) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma
dell'art.  58  del  testo  unico  delle  leggi  sui   servizi   della
riscossione   delle   imposte  dirette,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  15  maggio  1963,  n.  858,  cosi'  come
sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla
scadenza  della  rata  di  settembre  1989,  salvo  eventuale  revoca
anticipata  in  relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel
versamento  delle  entrate  per   l'ammontare   di   L.   641.661.460
corrispondente,  al  netto  dell'aggio  all'esattore, al carico di L.
673.589.666 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Casetta  Aldo  e
Casetta Pietro.
   Resta  fermo  per  l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti
dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e  di  provvedere  al
versamento  entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di
finanza di Torino dara' attuazione,  con  apposito  provvedimento  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate  ed  agli  sgravi  di  imposta  accordati  al
contribuente.
 
   Con  decreto  ministeriale  n.  14/3928  del  22 settembre 1988 al
titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di  Pesaro  e'
concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo
unico  delle  leggi  sui  servizi  della  riscossione  delle  imposte
dirette,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 15
maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28
febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989,
salvo eventuale revoca  anticipata  in  relazione  alle  vicende  del
contratto  esattoriale,  nel versamento delle entrate per l'ammontare
di   L.   10.162.177.000   corrispondente,   al   netto    dell'aggio
all'esattore,  al carico di L. 10.460.295.000 iscritto a ruolo a nome
dei contribuenti Bizzi Marco e Drago Maria Maddalena.
   Resta  fermo  per  l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti
dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e  di  provvedere  al
versamento  entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di
finanza di Pesaro-Urbino dara' attuazione, con apposito provvedimento
al  predetto  decreto  e  provvedera'  ad  ogni ulteriore adempimento
nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione
alle  riscossioni  effettuate  ed agli sgravi di imposta accordati al
contribuente.
 
   Con  decreto  ministeriale  n.  14/3587  del  22 settembre 1988 al
titolare dell'esattoria comunale  delle  imposte  dirette  di  Oriolo
Romano  (Viterbo)  e'  concessa dilazione, ai sensi del secondo comma
dell'art.  58  del  testo  unico  delle  leggi  sui   servizi   della
riscossione   delle   imposte  dirette,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  15  maggio  1963,  n.  858,  cosi'  come
sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla
scadenza  della  rata  di  settembre  1989,  salvo  eventuale  revoca
anticipata  in  relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel
versamento  delle  entrate   per   l'ammontare   di   L.   47.113.125
corrispondente,  al  netto  dell'aggio  all'esattore, al carico di L.
50.254.000 iscritto a ruolo del contribuente Remoli Ercole.
   Resta  fermo  per  l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti
dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e  di  provvedere  al
versamento  entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di
finanza di Viterbo dara' attuazione, con  apposito  provvedimento  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate  ed  agli  sgravi  di  imposta  accordati  al
contribuente.
 
   Con  decreto  ministeriale  n.  14/3586  del  22 settembre 1988 al
titolare dell'esattoria comunale  delle  imposte  dirette  di  Veiano
(Viterbo) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art.
58 del testo unico delle leggi sui servizi  della  riscossione  delle
imposte   dirette,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art.  2
della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di
settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in  relazione  alle
vicende  del  contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per
l'ammontare di L.  45.395.522  corrispondente,  al  netto  dell'aggio
all'esattore,  al  carico  di  L.  47.976.666 iscritto a ruolo a nome
della ditta Zampa Amedeo.
   Resta  fermo  per  l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti
dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e  di  provvedere  al
versamento  entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di
finanza di Viterbo dara' attuazione, con  apposito  provvedimento  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate  ed  agli  sgravi  di  imposta  accordati  al
contribuente.