Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette.(GU n.246 del 19-10-1988)
Con decreto ministeriale n. 14/4009 del 22 settembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Crucoli (Catanzaro) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 82.921.256 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 88.895.000 iscritto a ruolo a nome della S.n.c. Ve.l.a. di Fazio e Mancini e dei soci Fazio Francesco e Mancini Domenico. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro, dara' attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 14/3823 del 22 settembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 91.024.956 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 97.582.500 iscritto a ruolo a nome del contribuente Iamonte Antonino. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Reggio Calabria dara' attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 14/3905 del 22 settembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Pancalieri (Torino) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 641.661.460 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 673.589.666 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Casetta Aldo e Casetta Pietro. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Torino dara' attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 14/3928 del 22 settembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Pesaro e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 10.162.177.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 10.460.295.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Bizzi Marco e Drago Maria Maddalena. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Pesaro-Urbino dara' attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 14/3587 del 22 settembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Oriolo Romano (Viterbo) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 47.113.125 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 50.254.000 iscritto a ruolo del contribuente Remoli Ercole. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Viterbo dara' attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 14/3586 del 22 settembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Veiano (Viterbo) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 45.395.522 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 47.976.666 iscritto a ruolo a nome della ditta Zampa Amedeo. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Viterbo dara' attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.