N. 79 ORDINANZA 20 - 22 febbraio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Procedimento tributario - Condanna del soccombente al pagamento delle spese - Questione proposta in via meramente ipotetica ed eventuale - Non pertinente il richiamo ad altra sentenza della Corte (n. 303/1986) - Manifesta inammissibilita' e manifesta infondatezza. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39, primo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.9 del 28-2-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in relazione agli artt. da 90 a 97 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 26 maggio 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Padulazzi Giampiero contro l'Ufficio II.DD. di Arona, iscritta al n. 445 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989; 2) ordinanza emessa il 12 maggio 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da De Ferrari Giancarlo ed altri contro l'Ufficio II.DD. di Arona, iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con due ordinanze emesse il 26 e il 12 maggio 1989 (R.O. 445 e 526 del 1989) la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, sul ricorso proposto rispettivamente da Padulazzi Giampiero e da De Ferrari Giancarlo ed altri contro l'Ufficio II.DD. di Arona, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui detto articolo esclude l'applicabilita' al procedimento davanti alle Commissioni tributarie degli artt. da 90 a 97 del codice di procedura civile (onere e condanna alle spese); che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; che trattandosi di identica questione i giudizi possono essere riuniti, per formare oggetto di un'unica pronuncia; Considerato che quanto all'ordinanza n. 526 la questione e' da intendere, allo stato, inammissibile poiche' proposta in via meramente ipotetica ed eventuale; che per quanto riguarda la ordinanza n. 445 la questione va dichiarata manifestamente infondata, avendo la Corte gia' avuto modo di rilevare che l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese non ha portata assoluta ed inderogabile; ne' appare pertinente il riferimento ad altra sentenza (n. 303 del 1986) avente carattere di stretta specificita'; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza n. 526 del 1989; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della medesima disposizione, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza n. 445 del 1989. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0198