Opere di edilizia scolastica. Istruzioni per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.(GU n.302 del 27-12-1996)
Alle amministrazioni provinciali e comunali e, per conoscenza: Alle presidenze delle giunte regionali Alle presidenze delle province autonome di Trento e Bolzano All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) All'Unione province italiane (U.P.I.) All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.) Premessa A fronte del susseguirsi di provvedimenti legislativi incidenti significativamente sul settore strutturale dell'edilizia scolastica, alcuni dei quali - come la legge n. 488 del 9/8/1986, art. 11 e la legge n. 430 del 23/12/1991 - ormai da anni in via di attuazione ma che non hanno ancora completamente esercitato i propri effetti ed altri, invece, di recente approvazione - come le leggi n. 23 dell'11/1/1996 e n. 431 dell'8/8/1996 - che vanno definendo un nuovo quadro operativo di settore, si ritiene opportuno fornire, con la presente circolare, un utile punto di riferimento per tutti gli operatori. Il carattere particolarmente stringente degli obiettivi di riqualificazione e potenziamento delle strutture scolastiche, la capillarita' territoriale dell'intervento, le differenziazioni locali, infatti, sono le ragioni che suggeriscono una ricognizione delle procedure attuative dei programmi, definite dalle singole leggi di riferimento, fornendo a tutti gli Organi, a vario titolo investiti della questione, un omogeneo quadro di riferimento per un tempestivo, esauriente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, finalizzate alla realizzazione di strutture che soddisfino appieno le imprescindibili esigenze dell'utenza. A tali fini, in stretto coordinamento con le Regioni, il Ministero della Pubblica Istruzione e la Cassa Depositi e Prestiti hanno ritenuto opportuno definire le precise modalita' operative, dirette, attraverso una disciplina congiunta della materia, a favorire la corretta definizione delle complesse, diverse, fattispecie. 1. MUTUI ex lege 488/86 e 430/91 Il comma 6 dell'art. 2 della legge 431/96 prevede che entro il 31 dicembre 1996 puo' essere autorizzata, con le medesime modalita' della legge di riferimento, una diversa destinazione dei mutui disposti ai sensi delle leggi 488/86 e 430/91. Cio' consente di finanziare progetti inseriti, rispettivamente, in nuovi programmi regionali ovvero in provvedimenti del Ministero della Pubblica Istruzione, mediante la concessione di mutui o la devoluzione dell'intero importo o di quote di finanziamenti gia' concessi. Il nuovo termine del 31 dicembre 1996 va riferito esclusivamente alla adozione dei rispettivi atti da parte delle Regioni o del Ministero; pertanto, i provvedimenti di concessione o di devoluzione relativi a progetti ricompresi in piani modificati o in decreti - approvati, si ripete, entro il 31.12.1996 - potranno essere adottati dalla Cassa senza termine alcuno. Oltre il termine in parola l'unico meccanismo di riutilizzo di mutui concessi per opere non iniziate entro un triennio dalla concessione ovvero dichiarate di impossibile esecuzione e' quello della "revoca e riassegnazione" di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496. Per i soli finanziamenti disposti ai sensi della legge 430/91, per i quali alla data del 31.12.1995 gli enti beneficiari non abbiano attivato le formali richieste dei rispettivi mutui alla Cassa depositi e prestiti (si tratta dunque di mutui mai concessi) potra' essere utilizzato il meccanismo di riutilizzo delle risorse di cui al 5 comma dell'articolo 2 della legge 431/96. Per la disciplina delle varianti in corso d'opera, si fa rinvio a quanto al riguardo esplicitato nel successivo capitolo. 2. MUTUI ex lege 23/96 - PRIMA ANNUALITA' L'art. 4 della legge 23/96 dispone che "la programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione.... approvati dalle regioni .......". La stessa norma fissa dunque l'iter procedurale della programmazione, con i relativi termini perentori, sancendo al comma 9 i poteri sostitutivi delle Regioni e dei Commissari di Governo nei casi di inadempienza dei Comuni e delle Province beneficiari dei mutui. Le caratteristiche finanziarie e procedurali del primo piano annuale di attuazione sono le seguenti. 2.1 L. 456 MILIARDI, ripartiti con Decreto Ministero P.I. del 18.4.1996, pubblicato sulla G.U. n. 100 del Plafond 30.4.1996. disponibile - 1 piano annuale 2.2 Comuni e Province. Soggetti mutuatari 2.3 Mutui ventennali, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione Durata e degli interessi di preammortamento. natura ammortamento La Cassa provvedera' ogni anno a verificare i mutui sui quali siano state disposte erogazioni nel periodo di preammortamento; per gli stessi, dopo aver capitalizzato i relativi interessi, inviera' al Ministero del Tesoro e, per mera conoscenza, agli enti mutuatari, i piani di ammortamento conseguentemente ricalcolati. 2.4 L'oggetto dei finanziamenti e' fissato nell'art. 2 della legge 23/96, e coincide sostanzialmente con le Oggetto consuete opere di edilizia scolastica da sempre finanziate dalla Cassa. Si ritiene di dover soltanto segnalare che potranno essere finanziati anche gli "edifici sedi di uffici scolastici provinciali e regionali" nonche' gli "impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune di piu' scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettivita'". Inoltre, potranno essere ammessi al finanziamento, nell'ambito degli interventi di nuova costruzione, di riadattamento e di riconversione, anche "gli arredi e le attrezzature relativi alle aule, agli uffici, alle palestre, ai laboratori e alle biblioteche scolastiche", ai sensi del 4 comma del citato art. 2. 2.5 Qualora i mutui a carico dello Stato non coprano per Mutui intero i costi dei progetti inseriti nei Piani integrativi regionali, gli enti beneficiari possono richiedere a condizioni alla Cassa, per la differenza, la concessione di mutui ordinarie con oneri di ammortamento a carico dei propri bilanci. 2.6 Le fasi della procedura istruttoria sono quelle Procedura ordinarie (ADESIONE - CONCESSIONE - EROGAZIONE). Per ottenere l'adesione di massima saranno sufficienti: la domanda e l'attestazione del Segretario dell'ente istante in ordine alla proprieta' dell'opera. La Cassa verifichera' d'ufficio la conformita' delle istanze al piano regionale pubblicato sul B.U.R. L'attestazione relativa all'approvazione del progetto esecutivo/definitivo potra' essere trasmessa in fase di "relazione" al C.d.A. per la formale concessione. Le adesioni di massima e le "determine" di concessione saranno trasmesse dalla Cassa DD.PP. anche alle Regioni interessate ed al Ministero della Pubblica Istruzione. 2.7 I Comuni e le Province inseriti nei piani regionali devono approvare il progetto esecutivo e presentare la Termini domanda di mutuo entro 180 giorni dalla data di pubblicazione dei piani sui B.U.R.. L'inoltro alle Regioni delle deliberazioni approvative dei progetti, previsto dal 5 comma dell'art. 4 della legge 23/96, e' finalizzato al mero accertamento del termine fissato dalla stessa disposizione. Stante il carattere perentorio del termine, la Cassa non potra' accogliere richieste di mutuo intempestive; in tali casi soltanto i commissari ad acta (Regioni entro 30 giorni, Commissari di Governo successivamente) sono legittimati alla approvazione dei progetti nonche' alla presentazione delle istanze di mutuo. Viceversa l'istituto finanziatore non e' chiamato ad operare alcun controllo sul rispetto del termine di 120 giorni dalla data di concessione del mutuo per l'affidamento dei lavori. La vigilanza, al riguardo, si ritiene spetti unicamente alle Regioni ed ai Commissari di Governo, cui infatti sono conferiti, come detto in precedenza, appositi poteri sostitutivi. 2.8 Le eventuali perizie di variante in corso d'opera Perizie di dovranno essere approvate entro 5 anni dalla variante concessione del mutuo, quindi autorizzate dalle in corso Regioni ed assentite con presa d'atto dalla Cassa, ai d'opera sensi dell'art. 20, 1 comma della legge n. 412/91. Considerato tuttavia che le Regioni, al momento della originaria ammissione al piano, non dispongono dei progetti esecutivi, la Cassa puo' accettare autorizzazioni regionali preventive alla stessa redazione ed approvazione da parte degli enti locali delle varianti progettuali. Tali autorizzazioni, in altri termini, non avranno valore di approvazione tecnica delle varianti, ma di ammissione delle stesse ai benefici finanziari di cui alla legge 23. Detta procedura e' estensibile anche ai mutui concessi ai sensi delle leggi 430/91 e 488/86 (per questi ultimi, come noto, l'autorizzazione all'utilizzo di eventuali economie per il finanziamento delle varianti e' pero' fornita dal Ministero della Pubblica Istruzione e non dalla Regione). 2.9 In assenza di risorse finanziarie certe da utilizzare Variazioni ai fini dell'attivazione dei piani annuali successivi dei piani al primo, di cui all'art. 4 della legge 23/96, per la regionali problematica relativa alla modificabilita' dei piani regionali non puo' che farsi rinvio a successive disposizioni applicative. 3. MUTUI ex lege 431/96 a valere sui fondi della legge 341/95 - Aree depresse. 3.1 L. 200 MILIARDI, ripartiti con Delibera CIPE del Plafond 26.6.1996, in G.U. n. 204 del 21.8.1996. disponibile 3.2 Comuni e Province. Soggetti mutuatari 3.3 20 anni, con oneri a carico dello Stato. Durata e natura ammortamento 3.4 Interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle Oggetto aree depresse del territorio nazionale, di cui all'obiettivo n. 1 richiamato nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, con requisiti di necessita' e di urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale. 3.5 Le fasi della procedura istruttoria sono quelle Procedura ordinarie (ADESIONE - CONCESSIONE - EROGAZIONE). Per ottenere l'adesione di massima saranno sufficienti la domanda e l'attestazione sulla proprieta'. Nell'ambito delle somme indicate, per ciascuna opera, dalla Delibera CIPE del 26.6.1996, l'esatto importo dei finanziamenti attribuibili sara' determinato, ai sensi dei punti 2 e 4 della citata Deliberazione, sulla base dei provvedimenti all'uopo adottati dal Ministero della Pubblica Istruzione. L'attestazione relativa all'approvazione del progetto esecutivo/definitivo potra' essere trasmessa in fase di "relazione" al C.d.A. per la formale concessione. 3.6 I comuni e le province inseriti nel programma approvato dal CIPE devono affidare i lavori entro 120 Termini giorni dalla data di concessione del mutuo. Anche in questo caso la vigilanza sul rispetto del termine spetta unicamente alle Regioni ed ai Commissari di Governo, che infatti possono nominare dei commissari ad acta, muniti di poteri sostitutivi. Pertanto la Cassa non operera' alcun controllo in materia e potra' (tranne tempestiva ed esplicita richiesta in contrario degli enti vigilanti) erogare somme per lavori affidati oltre i tre mesi dalla concessione dei mutui. 3.7 L'utilizzo di eventuali economie, da destinare alla Perizie di copertura finanziaria di perizie di variante in corso variante d'opera, potra' intervenire solo dopo la relativa in corso autorizzazione da parte del Ministero della Pubblica d'opera Istruzione, secondo le medesime procedure adottate per l'approvazione delle perizie di variante relative ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 488/86, sentito il Ministero del Bilancio, e sara' assentito con presa d'atto dalla Cassa, ai sensi dell'art. 20, 1 comma della legge n. 412/91 e dell'art. 2, comma 4 della legge 431/96. 3.8 Il punto 6 della deliberazione CIPE 26.6.1996 prevede Variazioni la possibilita' di rimodulazione del programma - sulla del base delle proposte delle Regioni - ad opera del programma Ministero della Pubblica Istruzione, da approvarsi comunque con successiva deliberazione del Comitato, non assoggettando la stessa ad alcun termine. 3.9 Stante dunque la modificabilita' del programma, i Devoluzioni mutui della specie saranno devolvibili in qualsiasi momento, sulla base di nuove delibere CIPE. 4. NUOVO RIPARTO DI COMPETENZE TRA COMUNI E PROVINCE Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 431/96, conferma al 1 gennaio 1997 la data dalla quale avra' effetto il nuovo riparto di competenze tra Comuni e Province stabilito dall'art. 3 della legge 11.1.1996, n. 23, (Comuni: scuole materne, elementari e medie; Province: istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' i convitti e le istituzioni educative statali). Ad evitare le prevedibili e rilevanti complicazioni istruttorie, sia nella fase di concessione di nuovi mutui che di novazioni di finanziamenti gia' concessi, la Cassa non effettuera' alcun controllo in merito alla "competenza" dell'ente locale istante, ritenendo nella piena responsabilita' degli enti mutuatari il rispetto della normativa in materia. In questa sede si ritiene comunque opportuno un approfondimento della problematica relativa all'intestazione di mutui gia' concessi dalla Cassa a Comuni in favore dei nuovi soggetti (Province) titolari (NOVAZIONE SOGGETTIVA). La novazione puo' essere richiesta sia in caso di trasferimento degli immobili in uso gratuito che in proprieta'. Tuttavia e' utile distinguere tra: a) MUTUI CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO: per la procedibilita' dell'operazione di novazione saranno sufficienti le delibere degli enti coinvolti, rispettivamente di cedere e di subentrare nel finanziamento da novare; b) MUTUI CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELL'ENTE MUTUATARIO: tra i presupposti istruttori della novazione, accanto alle delibere di cui al precedente punto a), si annoverano: - in caso di conferma della garanzia, la delibera dell'ente subentrante di conferma della garanzia a suo tempo prestata dal garante (tale conferma puo' anche essere contenuta nella delibera di subentro di cui al precedente punto a); - in caso di modifica dell'ente garante, la delibera di assunzione della garanzia del nuovo ente garante, le nuove deleghe di pagamento, la dichiarazione circa il rispetto della capacita' di indebitamento. CASSA DEPOSITI E PRESTITI MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. DEL PERSONALE, AA.GG. E AMM.VI EDILIZIA SCOLASTICA Il Direttore Generale Il Direttore Generale SALVEMINI RISTUCCIA DAMIANO RICEVUTO