Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.34 del 11-2-1999)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n 1330, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, con il quale si da' attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 in tema di formazione dei medici specialisti; Visto il decreto del MURST 5 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997, con il quale sono aggiunte alcune scuole di specializzazione all'art. 8 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, e successive modificazioni, ed in particolare la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare e con il quale e' aggiunto l'art. 44 alla precitata tabella XLV/2 relativo all'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare; Vista la tabella XLV/2 di cui al decreto ministeriale 11 maggio 1995 sopracitato ed in particolare il capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti; Viste le proposte formulate dagli organi accademici di questa Universita', rispettivamente in data 23 luglio 1997 dal consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, 17 settembre 1997 dal consiglio di amministrazione e 30 settembre 1997 dal senato accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.7 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare di cui alla tabella XLV/2, capo II, allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, e successive modificazioni, e con conseguente soppressione dell'articolato precedente; Vista la propria nota n 22 del 3 novembre 1997 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la nota ministeriale n. 1078 del 27 luglio 1998 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 3 luglio 1998 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11 maggio 1989 n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. All'art. 3.4.7 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare di cui alla tabella XLV/2, capo II, allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, e successive modificazioni. Art. 3.4.7. - Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare. 3.4.7.1. - La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. 3.4.7.2. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della diagnostica, della clinica e della terapia chirurgica delle malattie vascolari intese come malattie delle arterie, delle vene e dei linfatici. 3.4.7.3. - La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare. 3.4.7.4. - Il corso ha la durata di 5 anni. 3.4.7.5. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Sede amministrativa della scuola: scienze chirurgiche - Universita' di Ancona. 3.4.7.6. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' determinato in 3 (tre) per ciascun anno di corso per un totale di n. 15 (quindici) tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui all'art. 3.4.7.5. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. A - Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze di anatomofisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve inoltre apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistematizzazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici. Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica (E06A Fisiologia umana), F01X Statistica medica, F06A Anatomia patologica, F07G Malattie del sangue, K05B Informatica, K06X Bioingegneria, L18C Linguistica inglese. B - Areadi semeiologia clinica e diagnostica strumentale invasiva e non invasiva. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche cliniche e di diagnostica strumentale invasiva e non invasiva idonee al trattamento delle vasculopatie cerebrali, viscerali e periferiche, nonche' delle malattie cardiache piu' frequenti. Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. C - Area di specialita' chirurgiche correlate. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali metodologie e cliniche relative ai settori specialistici correlati, nonche' le loro fondamentali tecniche chirurgiche. In particolare deve acquisire la pratica clinica per le diagnosi ed il trattamento chirurgico e postoperatorio delle piu' frequenti malattie chirurgiche. Settori: F08A Chirurgia generale; F08D Chirurgia toracica; F09X Chirurgia cardiaca, F10X Chirurgia urologica, F16A Malattie dell'apparato locomotore. D - Area di chirurgia vascolare. Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche dell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la piu' opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici; Settori: F06A Anatomia patologica, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E Chirurgia vascolare, F09X Cardiochirurgia. E - Area di chirurgia endovascolare. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le normali nozioni teoricopratiche del cateterismo arterioso e le terapie endovascolari; ivi comprese le terapie locoregionali farmacologiche, la dilatazione percutanea transluminale, l'applicazione di stent vascolari e di endoprotesi, nonche' le metodiche da esse derivanti. Deve inoltre acquisire conoscenza e capacita' pratica nelle metodiche di controllo strumentale invasive e non. Settori: F08E Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini. F - Area Angiologica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze teoricopratiche per la diagnosi e la terapia delle malattie vascolari di interesse medico. Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare. G - Area di anestesiologia e valutazione critica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della piu' opportuna condotta clinica; deve inoltre, acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Settori: F08A Chirurgia Generale, F08E Chirurgia vascolare, F21X Anestesiologia, F22B Medicina Legale. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualita'; dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: procedure diagnostiche di malattie vascolari; a) diagnostica vascolare incruenta: 200 casi di cui almeno il 50% eseguito in prima persona; b) diagnostica vascolare cruenta: 100 casi a cui lo specializzando partecipa in collaborazione; interventi di chirurgia vascolare di alta e media chirurgia: 200 casi di cui almeno il 15% eseguito in prima persona; interventi di chirurgia vascolare di piccola chirurgia: 240 casi di cui almeno il 15% eseguiti in prima persona; interventi di chirurgia endovascolare: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona; interventi di chirurgia generale: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Ancona, 31 ottobre 1998 Il rettore: Governa