Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale(GU n.277 del 27-11-1997)
Con decreto ministeriale 29 ottobre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1997 al 30 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto costruzioni generali, con sede in Napoli e unita' di Napoli, Roma e S. Vittore del Lazio (Frosinone), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 27 unita', su un organico complessivo di n. 48 unita'. L'I.N.P.S. e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto costruzioni generali - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale 29 ottobre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 1 aprile 1997 al 31 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nov.El, con sede in Milano e unita' di Pero (Milano) e Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unita', su un organico complessivo di n. 28 unita'. L'I.N.P.S. e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nov.El - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale 29 ottobre 1997, e' autorizzata, per il periodo dall'11 novembre 1996 al 10 novembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Renco Marwe, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unita' di Peschiera Borromeo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 24 unita', su un organico complessivo di n. 34 unita'. L'I.N.P.S. e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Renco Marwe - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale 29 ottobre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.E.L.M.I. di Federico Ghedini & C., con sede in Corsico (Milano) e unita' di Corsico (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 34 unita', su un organico complessivo di n. 40 unita'. L'I.N.P.S. e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.E.L.M.I. di Federico Ghedini & C. - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale 29 ottobre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Irge, con sede in Turbigo (Milano) e unita' di Turbigo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 68 unita', su un organico complessivo di n. 129 unita'. L'I.N.P.S. e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Irge - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale 29 ottobre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 5 maggio 1997 al 3 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faital Fabbrica italiana altoparlanti, con sede in San Donato Milanese (Milano) e unita' di Chieve (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 102 unita', su un organico complessivo di n. 187 unita'. L'I.N.P.S. e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faital Fabbrica italiana altoparlanti - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale 29 ottobre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 9 luglio 1997 all'8 luglio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zani Cirano, con sede in Barberino Val d'Elsa (Firenze) e unita' di Barberino Val d'Elsa (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 92 unita', di cui 13 lavoratori parttime con riduzione da 27 ore a 12 ore settimanali, su un organico complessivo di n. 92 unita'. L'I.N.P.S. e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zani Cirano - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale 29 ottobre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 17 marzo 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itel, con sede in San Marco Evangelista (Caserta) e unita' di San Marco Evangelista (Caserta), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 9 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 70 unita', su un organico complessivo di n. 87 unita'. L'I.N.P.S. e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itel - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale 29 ottobre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 30 settembre 1996 al 29 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture di Fara, con sede in Fara Vicentino (Vicenza) e unita' di Fara Vicentino (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 98 unita', su un organico complessivo di n. 203 unita'. L'I.N.P.S. e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture di Fara - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale 29 ottobre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsionedel trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Avellino, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,92 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 120 unita', su un organico complessivo di n. 125 unita'. L'I.N.P.S. e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 29 ottobre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Avellino, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,92 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 120 unita', su un organico complessivo di n. 170 unita'. L'I.N.P.S. e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 29 ottobre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1997 al 31 gennaio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale italiana, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 46 unita', su un organico complessivo di n. 79 unita'. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 23441 del 24 settembre 1997. L'I.N.P.S. e l'I.N.P.G.I. sono altresi' autorizzati - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale italiana - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' poroduttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c), del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.