REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2004, n. 16 

Modifica  del  comma  1  dell'Art. 19 della legge regionale 10 maggio
1990,  n. 42 (norme in materia di opere concernenti linee ed impianti
elettrici fino a 150 Kv).
(GU n.15 del 16-4-2005)

      (Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale
           della Regione Lazio n. 31 del 10 novembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
       Modifica del comma 1 dell'Art. 19 della legge regionale
    10 maggio 1990, n. 42 «Norme in materia di opere concernenti
             linee ed impianti elettrici fino a 150 KV».
    1.  La  scadenza  del termine per richiedere le autorizzazioni di
cui  all'Art.  19,  comma 1, della legge regionale 10 maggio 1990, n.
42,  e'  fissata  ad  un  anno  dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 8 novembre 2004
                               STORACE