N. 210 ORDINANZA 4 - 12 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso
 immotivato del p.m. - Insindacabilita' da parte dell'organo
 giudicante - Censura di una norma di non diretta applicazione nel
 giudizio  a quo - Autonomia della disciplina transitoria in materia
 rispetto alla disciplina codicistica (cfr. sentenza n.  66/1990;
 ordinanze nn. 173 e n. 174 del 1990) - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P. 1988, art. 438).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 101, 102, 107, 108, 111 e 112).
(GU n.17 del 24-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
   nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.438 del codice
 di procedura penale del 1988, promosso  con  ordinanza  emessa  il  4
 dicembre  1989  dal  Tribunale  di  Ravenna nel procedimento penale a
 carico di Lacerenza Giuseppe, iscritta al n.39 del registro ordinanze
 1990  e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6,
 prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  21 marzo 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto che il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 4 dicembre
 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101,  102,  107,
 108,   111  e  112  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 dell'art. 438 del codice  di  procedura  penale  del  1988,  "laddove
 attribuisce  al  P.M. la facolta' di esprimere un dissenso immotivato
 sulla richiesta di  giudizio  abbreviato  avanzata  dell'imputato,  e
 laddove  non  prevede  alcun  controllo  dell'organo giudicante sulla
 fondatezza delle ragioni del dissenso";
    Considerato  che  l'ordinanza e' stata emessa prima del compimento
 delle formalita' di apertura del dibattimento di primo grado relativo
 ad un processo gia' in corso alla data di entrata in vigore del nuovo
 codice di procedura penale;
      che, per quanto riguarda i procedimenti in corso a tale data, la
 possibilita' di far luogo  a  giudizio  abbreviato  e'  appositamente
 disciplinata  dall'art.  247  del testo delle norme di attuazione, di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale  del  1988
 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
      e che, quindi, la norma denunciata non potrebbe ricevere diretta
 applicazione nel giudizio a quo, data  l'autonomia  della  disciplina
 transitoria  in  materia  rispetto  alla disciplina codicistica (cfr.
 sentenza n. 66 del 1990; ordinanze n. 173  del  1990  e  n.  174  del
 1990);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 438  del  codice  di  procedura
 penale  del  1988,  sollevata,  in riferimento agli artt. 3, 24, 101,
 102, 107, 108, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna
 con ordinanza del 4 dicembre 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                    Il Presidente e redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0461