N. 43 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 1996
N. 43 Ordinanza emessa il 22 ottobre 1996 dal pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra la Cemsa S.p.a. e Bonasia Giuseppe Processo civile - Mancata comparizione delle parti nel corso del processo - Previsione, in forza del rinvio all'art. 181 del cod. proc. civ., di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa. (C.P.C., art. 309 in relazione all'art. 181, primo comma, stesso codice, come sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534). (Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma).(GU n.8 del 19-2-1997 )
IL PRETORE Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva: I. - La presente controversia e' stata introdotta con citazione notificata il 14 settembre 1995. Dopo l'esperimento dell'udienza di prima comparizione, nella quale la parte convenuta veniva dichiarata contumace, nonche' dell'udienza ex art. 183 c.p.c., venivano precisate le conclusioni alll'udienza del 10 maggio 1996 e la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 315 c.p.c. Con ordinanza del 6 settembre 1996 il decidente, ritenuto che lacontroversia era riconducibile al rito dell'art. 409 e segg. c.p.c. ai sensi dell'art. 618-bis c.p.c. e considerato che all'errore sul rito doveva rimediarsi anche in sede decisoria, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio all'udienza dell'11 ottobre 1996, riservandosi di provvedere al cambiamento del rito nell'effettivo contraddittorio della parte attrice. In detta udienza nessuno compariva ed il giudicante si riservava, occorrendo stabilire se al processo fosse applicabile la norma dell'art. 309 c.p.c. nella formulazione risultante dal rinvio all'art. 181, primo comma, c.p.c. nel testo inopinatamente novellato (o meglio, come si vedra', rinovellato) dall'art. 4, comma 1-bis, del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, come modificato (o meglio aggiunto) dall'allegato approvato dall'art. 1 (ed unico) della legge di conversione di detto decreto, cioe' la legge 20 dicembre 1995, n. 534. Tale nuovo testo dell'art. 181, secondo comma, c.p.c., che non ha fatto altro che ripristinare il vecchio testo modificato dalla sfortunata legge 26 novembre 1990, n. 353, e' entrato in vigore a far tempo dal 21 dicembre 1995, giusta la disposizione generale dell'art. 15, comma quinto, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Non sembra dubbio che, alla stregua del c.d. principio tempus regit actum, la nuova norma (vecchia quanto al contenuto) sia applicabile alla presente controversia, di modo che, di fronte alla mancata comparizione dell'unica parte costituita si dovrebbe, in forza del primo comma dell'art. 181, fissare altra udienza, cui appunto rinviare la causa. In particolare, il testo dell'art. 181, primo comma, nuovamente reintrodotto dispone che "se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo". Tale testo, salva la sostituzione del riferimento al giudice istruttore del vecchio processo avanti al tribunale, del riferimento al "giudice" (imposto dalla scomparsa nel nuovo rito processuale civile della figura del giudice istruttore), e' quello che nel nostro ordinamento venne introdotto dall'art. 15 della legge 14 luglio 1950, n. 581, cioe' dalla famosa (o forse famigeraa, per chi abbia a cuore un modello processuale civile moderno) Novella del 1950. Per effetto del rinvio (formale o ricettizio che sia) dell'art. 309 c.p.c. al primo comma dell'art. 181, la disciplina dell'assenza delle parti costituite in prima udienza, nel senso della previsione di un rinvio dell'udienza, e' ridiventata applicabile anche alle udienze successive all'udienza di prima comparizione. Per cui, il nostro processo civile ha tornato ad ispirarsi ad una regola, in base alla quale e' consentito alle parti costituite, se sono d'accordo, ovvero all'unica parte costituita, di dilazionare lo svolgimento del procedimento senza palesare in alcun modo la ragione della dilazione e senza che al giudice sia consentito alcun potere di valutazione in ordine alla ragionevolezza della dilazione. Ritiene questo pretore che la reintroduzione di tale disciplina non sia conforme a Costituzione e sulla base di questo convincimento ha gia' sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 309 c.p.c., dapprima con l'ordinanza del 24 gennaio 1996 resa nella causa fra Immobiliare Giga s.r.l. e Zamboni Alfio Tullio (n. 5743/1995 r.g.c.) e, poi, con l'ordinanza del 13 maggio 1996 nella causa fra Residence Santa Giuliana s.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna (n. 6264/1995 r.g.c.), nella quale le ragioni della incostituzionalita' sono state aggiornate al lume del recente disconoscimento da parte della Corte costituzionale della rilevanza, ai fini della regolamentazione del processo civile, della norma dell'art. 97 della Costituzione. Nella recente sentenza n. 84/1996 la Corte costituzionale ha, infatti, ribadito che la norma dell'art. 97 rileverebbe solo ai fini della regolamentazione dell'ordinamento degli uffici giudiziari a livello amministrativo e non invece ai fini della concreta regolamentazione del processo sotto il profilo dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Pur non condividendo tale autorevole opinione questo pretore, nella citata ordinanza del 13 maggio 1996 vi ha prestato ossequio ed ha abbandonato come parametro di riscontro della sollevanda questione di costituzionalita' dell'art. 309 c.p.c. il riferimento all'art. 97, gia' utilizzato nell'ordinanza del 24 gennaio 1996. II. - Con la presente ordinanza si intende sollevare anche nella presente controversia la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 309 c.p.c. nel testo che ora rinvia all'art. 181, primo comma, come modificato dalla legge n. 534/1995. La questione si solleva sulla base del richiamo integrale delle ragioni esposte nell'ordinanza del 13 maggio 1996, che appare inutile qui riprodurre, bastando - si crede - un richiamo per relationem. In tale ordinanza, del resto, si evidenzio' come la Corte costituzionale, ove accogliesse la questione sull'art. 309, potrebbe d'ufficio dichiarare incostituzionale direttamente anche l'art. 181, primo comma, c.p.c., che in forza del rinvio ne somministra il contenuto. In ordine alla rilevanza della questione di legittimita' dell'art. 309 c.p.c. nel presente giudizio, si osserva che essa e' manifesta, poiche' il giudicante dovrebbe necessariamene provvedere ad applicare la norma denunciata come incostituzionale e fissare una nuova udienza, anziche' disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo, come dovrebbe essere secondo la disciplina che si reputa conforme alla Costituzione, siccome illustrato nell'ordinanza 13 maggio 1996.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, previo integrale richiamo delle considerazioni poste a base della questione di costituzionalita' dell'art. 309 del c.p.c., sollevata con l'ordinanza 13 maggio 1996, resa nella causa n. 6264/96 r.g.c. (vertente fra Residence Santa Giuliana s.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna), dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione la medesima questione di costituzionalita' dell'art. 309 del c.p.c. nel testo risultane dal rinvio all'art. 181, primo comma, del c.p.c., come novellato dall'art. 4, comma 1-bis del d.-l. 18 ottobre n. 432 convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, nella parte in cui, in caso di mancata comparizione delle parti costituite ad un'udienza successiva all'udienza di prima comparizione, prevede che il giudice debba fissare una nuova udienza, invece che disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo; Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del processo; Ordina alla cancelleria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza al signor Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento; Si comunichi alle parti, compresa la parte opposta contumace. Monza, addi' 22 ottobre 1996 Il pretore: Frasca 97C0098