N. 43 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 1996

                                 N. 43
  Ordinanza  emessa  il  22  ottobre  1996  dal  pretore  di Monza nel
 procedimento civile vertente tra la Cemsa S.p.a. e Bonasia Giuseppe
 Processo civile - Mancata comparizione  delle  parti  nel  corso  del
    processo  -  Previsione, in forza del rinvio all'art. 181 del cod.
    proc. civ., di fissazione di udienza  successiva  -  Cancellazione
    della  causa  dal  ruolo  soltanto in caso di mancata comparizione
    alla nuova udienza - Violazione del  principio  di  eguaglianza  -
    Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.C.,  art.  309  in  relazione  all'art. 181, primo comma, stesso
    codice, come sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4,
    comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).
 (Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma).
(GU n.8 del 19-2-1997 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva:
   I. - La presente controversia e'  stata  introdotta  con  citazione
 notificata  il  14 settembre 1995. Dopo l'esperimento dell'udienza di
 prima comparizione, nella quale la parte convenuta veniva  dichiarata
 contumace,   nonche'   dell'udienza  ex  art.  183  c.p.c.,  venivano
 precisate le conclusioni alll'udienza del 10 maggio 1996 e  la  causa
 veniva  rimessa  in  decisione  ai  sensi  dell'art.  315  c.p.c. Con
 ordinanza  del  6  settembre  1996   il   decidente,   ritenuto   che
 lacontroversia era riconducibile al rito dell'art. 409 e segg. c.p.c.
 ai  sensi dell'art.   618-bis c.p.c. e considerato che all'errore sul
 rito doveva rimediarsi anche in sede decisoria,  rimetteva  la  causa
 sul  ruolo istruttorio all'udienza dell'11 ottobre 1996, riservandosi
 di provvedere al cambiamento del rito nell'effettivo  contraddittorio
 della  parte  attrice.  In  detta  udienza  nessuno  compariva  ed il
 giudicante si riservava, occorrendo stabilire se  al  processo  fosse
 applicabile   la   norma  dell'art.  309  c.p.c.  nella  formulazione
 risultante dal rinvio all'art. 181, primo  comma,  c.p.c.  nel  testo
 inopinatamente  novellato  (o  meglio,  come  si vedra', rinovellato)
 dall'art. 4, comma 1-bis, del d.-l. 18 ottobre  1995,  n.  432,  come
 modificato  (o  meglio  aggiunto) dall'allegato approvato dall'art. 1
 (ed unico) della legge di conversione  di  detto  decreto,  cioe'  la
 legge 20 dicembre 1995, n. 534.
   Tale  nuovo  testo dell'art. 181, secondo comma, c.p.c., che non ha
 fatto altro  che  ripristinare  il  vecchio  testo  modificato  dalla
 sfortunata legge 26 novembre 1990, n. 353, e' entrato in vigore a far
 tempo dal 21 dicembre 1995, giusta la disposizione generale dell'art.
 15, comma quinto, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
   Non sembra dubbio che, alla stregua del c.d. principio tempus regit
 actum,  la  nuova norma (vecchia quanto al contenuto) sia applicabile
 alla presente controversia, di  modo  che,  di  fronte  alla  mancata
 comparizione  dell'unica  parte  costituita si dovrebbe, in forza del
 primo  comma  dell'art.  181,  fissare  altra  udienza,  cui  appunto
 rinviare la causa.
   In  particolare,  il  testo  dell'art. 181, primo comma, nuovamente
 reintrodotto dispone che "se nessuna  delle  parti  comparisce  nella
 prima  udienza,  il  giudice  fissa una udienza successiva, di cui il
 cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle
 parti comparisce alla nuova udienza, il giudice,  con  ordinanza  non
 impugnabile,  dispone  la  cancellazione della causa dal ruolo". Tale
 testo, salva la sostituzione del riferimento  al  giudice  istruttore
 del   vecchio  processo  avanti  al  tribunale,  del  riferimento  al
 "giudice" (imposto dalla scomparsa nel nuovo rito processuale  civile
 della  figura  del  giudice  istruttore),  e'  quello  che nel nostro
 ordinamento venne introdotto dall'art. 15 della legge 14 luglio 1950,
 n. 581, cioe' dalla famosa (o forse famigeraa, per chi abbia a  cuore
 un modello processuale civile moderno) Novella del 1950.
   Per  effetto  del  rinvio  (formale o ricettizio che sia) dell'art.
 309 c.p.c. al primo comma dell'art. 181, la  disciplina  dell'assenza
 delle  parti  costituite in prima udienza, nel senso della previsione
 di un rinvio dell'udienza,  e'  ridiventata  applicabile  anche  alle
 udienze  successive  all'udienza  di  prima comparizione. Per cui, il
 nostro processo civile ha tornato ad ispirarsi ad una regola, in base
 alla quale e' consentito alle parti costituite,  se  sono  d'accordo,
 ovvero  all'unica parte costituita, di dilazionare lo svolgimento del
 procedimento senza palesare in alcun modo la ragione della  dilazione
 e  senza che al giudice sia consentito alcun potere di valutazione in
 ordine alla ragionevolezza della dilazione.
   Ritiene questo pretore che la reintroduzione di tale disciplina non
 sia conforme a Costituzione e sulla base di questo  convincimento  ha
 gia'  sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art.
 309 c.p.c., dapprima con l'ordinanza del 24 gennaio 1996  resa  nella
 causa  fra  Immobiliare  Giga  s.r.l.  e  Zamboni  Alfio  Tullio  (n.
 5743/1995 r.g.c.) e, poi, con l'ordinanza del 13  maggio  1996  nella
 causa  fra Residence Santa Giuliana s.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo
 Anna  (n.    6264/1995  r.g.c.),  nella  quale   le   ragioni   della
 incostituzionalita'   sono  state  aggiornate  al  lume  del  recente
 disconoscimento da parte della Corte costituzionale della  rilevanza,
 ai  fini  della  regolamentazione  del  processo  civile, della norma
 dell'art. 97 della Costituzione.  Nella recente sentenza  n.  84/1996
 la  Corte costituzionale ha, infatti, ribadito che la norma dell'art.
 97 rileverebbe solo ai fini della  regolamentazione  dell'ordinamento
 degli uffici giudiziari a livello amministrativo e non invece ai fini
 della   concreta  regolamentazione  del  processo  sotto  il  profilo
 dell'esercizio della funzione giurisdizionale.
   Pur non condividendo tale autorevole opinione questo pretore, nella
 citata ordinanza del 13 maggio 1996 vi ha  prestato  ossequio  ed  ha
 abbandonato come parametro di riscontro della sollevanda questione di
 costituzionalita'  dell'art.  309 c.p.c. il riferimento all'art.  97,
 gia' utilizzato nell'ordinanza del 24 gennaio 1996.
   II. - Con la presente ordinanza si intende  sollevare  anche  nella
 presente  controversia  la  questione  di legittimita' costituzionale
 dell'art. 309 c.p.c. nel testo che ora  rinvia  all'art.  181,  primo
 comma,  come  modificato  dalla  legge  n.  534/1995. La questione si
 solleva sulla base  del  richiamo  integrale  delle  ragioni  esposte
 nell'ordinanza del 13 maggio 1996, che appare inutile qui riprodurre,
 bastando  - si crede - un richiamo per relationem. In tale ordinanza,
 del  resto,  si  evidenzio'  come  la   Corte   costituzionale,   ove
 accogliesse la questione sull'art. 309, potrebbe d'ufficio dichiarare
 incostituzionale  direttamente anche l'art. 181, primo comma, c.p.c.,
 che in forza del rinvio ne somministra il contenuto.
   In ordine alla rilevanza della questione di legittimita'  dell'art.
 309  c.p.c.  nel presente giudizio, si osserva che essa e' manifesta,
 poiche' il giudicante dovrebbe necessariamene provvedere ad applicare
 la  norma  denunciata  come  incostituzionale  e  fissare  una  nuova
 udienza,  anziche' disporre l'immediata cancellazione della causa dal
 ruolo, come dovrebbe essere  secondo  la  disciplina  che  si  reputa
 conforme  alla  Costituzione,  siccome  illustrato  nell'ordinanza 13
 maggio 1996.
  P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, previo  integrale
 richiamo  delle  considerazioni  poste  a  base  della  questione  di
 costituzionalita' dell'art. 309 del c.p.c., sollevata con l'ordinanza
 13 maggio 1996, resa nella causa  n.  6264/96  r.g.c.  (vertente  fra
 Residence  Santa  Giuliana  s.r.l.  e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna),
 dichiara  rilevante  nel  presente  giudizio  e  non   manifestamente
 infondata  in  relazione  agli  artt.  3,  secondo comma, e 24, primo
 comma, della Costituzione la medesima questione di  costituzionalita'
 dell'art.  309  del  c.p.c.   nel testo risultane dal rinvio all'art.
 181, primo comma, del c.p.c., come novellato dall'art. 4, comma 1-bis
 del d.-l. 18 ottobre n. 432 convertito nella legge 20 dicembre  1995,
 n.  534,  nella  parte  in cui, in caso di mancata comparizione delle
 parti  costituite  ad  un'udienza  successiva  all'udienza  di  prima
 comparizione, prevede che il giudice debba fissare una nuova udienza,
 invece che disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo;
   Sospende  il  presente  giudizio e dispone l'immediata trasmissione
 alla Corte costituzionale degli atti del processo;
   Ordina alla cancelleria  di  provvedere  alla  notificazione  della
 presente ordinanza al signor Presidente del Consiglio dei Ministri ed
 ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento;
   Si comunichi alle parti, compresa la parte opposta contumace.
     Monza, addi' 22 ottobre 1996
                          Il pretore: Frasca
 97C0098