N. 36 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 1997
N. 36 Ordinanza emessa il 12 novembre 1997 dal tribunale di Monza nel procedimento penale a carico di Bucchieri Filippo ed altro Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facolta' di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da detta persona nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Incidenza sul "principio di conservazione della prova". (C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1). (Cost., artt. 3, 25, 101, secondo comma, e 112).(GU n.6 del 11-2-1998 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza formulata dal p.m. all'udienza del 4 novembre 1997, avente ad oggetto la questione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 513 c.p.p, nella formulazione risultante dalle modifiche operate con l'art. 1 legge 7 agosto 1997 n. 267, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 25, 101, 112 della Costituzione; Il Collegio rilevato, che il presente procedimento promosso nei confronti di Buccheri Filippo e Giudici Aimo Girolamo, chiamati a rispondere dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 56-317 e 317 c.p., commessi in Besania Brianza dal marzo all'aprile 1995 in danno di Arrigoni Roberta Elena e Arrigoni Anselmo, trova la sua fonte principale nelle dichiarazioni rese da Corti Pietro nel corso delle indagini di altro procedimento connesso, ove costui decise di collaborare rendendo piena confessione anche in merito alla presente vicenda; Disposto il rinvio a giudizio con decreto emesso dal g.i.p. di Monza in data 19 giugno 1996, il dibattimento iniziava in data 5 giugno 1997, con ammissione delle prove, tra cui l'audizione ex art. 210 c.p.p. del Corti, che peraltro all'udienza del 4 novembre 1997, a seguito di riassunzione del processo, per mutata composizione del Collegio, dichiarava di avvalersi della facolta' di non rispondere, inducendo cosi' il p.m. a sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p.; Ritenuta la rilevanza della dedotta questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 513 comma 2 c.p.p. nuova formulazione, essendo la stessa decisiva per l'esito del presente procedimento, che vede il suo impianto accusatorio fondato proprio sulle dichiarazioni di Corti Pietro, soggetto, che ai sensi dell'art. 210 c.p.p. si e' successivamente avvalso della facolta' di non rispondere, cosi' determinando, in assenza dell'accordo tra le parti, l'impossibilita' da parte del tribunale di acquisire agli atti anche le residue fonti di prova, di cui ai verbali relativi alle dichiarazioni dallo stesso rese in sede d'indagine preliminare; Ritenuta non manifestamente infondata la dedotta eccezione d'incostituzionalita', del resto gia' sollevata da due distinte sezioni del tribunale di Milano (III sezione, pen. pres. D'Antonio e IV sez. pen. pres. Martino, entrambe in data 24 ottobre 1997), posto che il testo riformulato della norma, nello statuire la prevalenza della dialettica dibattimentale all'interno del processo, finisce con l'incidere in modo irreversibile sul quello stesso "principio di conservazione della prova", cui gia' la stessa Corte nella sentenza n. 255/1992, attribui' esplicitamente rilievo costituzionale, avvertendo, come poi successivamente precisato (nella sentenza n. 179/1994 interpretativa di rigetto, relativa al caso del prossimo congiunto, che dopo aver reso dichiarazioni in sede di indagini preliminari, si avvaleva della facolta' di non rispondere) la necessita' di "contemperare il rispetto dell'oralita' con l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede", anche nel caso in cui, deve a questo punto aggiungersi, tale irripetibilita' sia dovuta al sopravvenuto e del tutto equiparabile esercizio della facolta' di non rispondere nella fase dibattimentale, da parte di un soggetto sentito ex art. 210 c.p.p. e senza, che purtroppo possa farsi nella specie ricorso ad analoga interpretazione, stante l'esplicita previsione dell'assenso delle parti; Ritenuta la questione meritevole di esame da parte della Corte, posto che l'esclusione, per mera volonta' delle parti, della facolta' di non rispondere ex art. 210 c.p.p. dal novero degli atti irripetibili, darebbe luogo alla prevalenza dell'oralita' sullo scopo stesso del processo penale, in contrasto, sia con i sopra esaminati principi costituzionali, gia' fissati in materia (sentenze nn. 254 e 255 del 1992 e 179/1994), sia con il principio dell'inesistenza del pieno ed assoluto potere di disposizione delle parti sulla prova, fermo restando il fine del processo, che e' quello dell'accertamento reale non formale della verita'.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione; 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 25, 101, secondo comma, 112 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p., come modificato dall'art. 1 legge 7 agosto 1997, n. 267; Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del parlamento della Repubblica; Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Monza, addi' 12 novembre 1997 Il presidente: De Lillo I giudici: Fontana - Dorigo 98C0076