MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 maggio 2001 

Riconoscimento  al  sig. Martins  Farias  Ruben  Daniel,  del  titolo
professionale  estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia
della professione di psicologo.
(GU n.148 del 28-6-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,   su   indicato,   che   prevede  l'applicabilita'  del  decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  del  sig. Martins Farias Ruben Daniel, nato il 14
settembre   1962  a  Montevideo,  cittadino  uruguayano,  diretta  ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  il riconoscimento del titolo professionale di psicologo
di  cui  e'  in possesso, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia
della professione di psicologo;
  Preso  atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  psicologo  conseguito  presso  la "Universidad de la Republica di
Montevideo in data 26 gennaio 1993;
  Considerato   che   il  richiedente  e'  iscritto  al  registro  di
abilitazione  del  "Ministerio  de  Salud  y Accion Social" di Buenos
Aires (Argentina) in qualita' di psicologo dal 1993, come certificato
in atti;
  Considerata  l'esperienza  professionale  maturata dal richiedente,
come documentata in atti;
  Ritenuto che il sig. Martins Farias abbia una formazione accademica
e  professionale  completa  ai  fini  dell'esercizio  in Italia della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 2 ottobre 2000;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rinnovato  dalla  questura  di  Cagliari in data 8 novembre 1999, per
motivi di lavoro (subordinato);
                              Decreta:
  1. Al sig. Martins Farias Ruben Daniel, nato il 14 settembre 1962 a
Montevideo, cittadino uruguayano, e' riconosciuto il titolo di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
psicologi  e  l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la
perdurante  validita'  del  permesso di soggiorno e il rispetto delle
quote dei flussi migratori.
    Roma, 28 maggio 2001
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi