N. 5 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 28 gennaio 1999
N. 5 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 28 gennaio 1999 (del tribunale di Ferrara) Parlamento - Immunita' parlamentari - Giudizio per il risarcimento dei danni promosso dnanzi al tribunale civile di Ferrara dal prof. Achille Bonito Oliva contro l'on. Vittorio Sgarbi per le dichiarazioni da quest'ultimo rese nell'intervista pubblicata su "Il Giorno" del 23 gennaio 1993 - Deliberazione della Camera dei deputati in data 14 settembre 1995, con la quale e' stata riconosciuta ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione l'insindacabilita' delle affermazioni dell'on. Sgarbi - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal tribunale di Ferrara perche' venga dichiarato che non spetta alla Camera dei deputati deliberare l'insindacabilita' del fatto ascritto all'on Sgarbi - Richiesta alla Corte costituzionale di riunire l'attuale conflitto con quello dichiarato ammissibile con l'ordinanza n. 177/1998, proposto dalla Camera dei deputati contro il tribunale di Ferrara e vertente sulla medesima vicenda processuale. (Delibera 14 settembre 1995, della Camera del deputati di Roma).(GU n.8 del 24-2-1999 )
IL TRIBUNALE Ha rilevato che la Camera dei deputati, nella seduta del 14 settembre 1995, ha deliberato nel senso che i fatti per i quali e' in corso il procedimento civile promosso da Achille Bonito Oliva contro Vittorio Sgarbi ed iscritto al n. 748/1993 r.g. concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68 primo comma, della Costituzione; Osservato che, contrariamente a quanto ritenuto da questo tribunale, la Camera dei deputati, considerando operante la predetta delibera sebbene non fosse sstato convertito il decreto-legge sulla base del quale era stata emessa, ha proposto conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato con ricorso dichiarato ammissibile con ordinanza della Corte costituzionale in data 8 maggio 1998, al fine di ottenere l'annullamento dei provvedimenti adottati dal tribunale e dal giudice istruttore successivamente alla delibera; Rilevato che il tribunale ed il giudice istruttore si sono ritualmente costituiti nel procedimento pendente avanti la Corte costituzionale a mezzo del prof. avv. Giandomenico Falcon di Padova e dell'avv. Luigi Manzi di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso; Osservato che nella delibera del 14 settembre 1995, ritenuta la sua efficacia, non sembra che il potere valutativo della Camera dei deputati sia stato legittimamente esercitato, in considerazione dell'estraneita' della condotta del deputato Vittorio Sgarbi ai concetti di "opinione" e di "esercizio delle funzioni" parlamentari, e quindi a causa dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; Ritenuto che sussistano i presupposti per sollevare conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato; osservato infatti che il conflitto e' ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, in quanto il tribunale e' competente a decidere definitivamente, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali, sull'asserita illiceita' della condotta del convenuto, sia sotto il profilo oggettivo, atteso che si tratta, da un lato, della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e, dall'altro, della lesione da parte della Camera dei deputati di attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite; Ritenuto opportuno avvalersi della facolta' prevista dall'art. 37, sesto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, delibera di sollevare conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato avanti la Corte costituzionale, affinche' la Corte dichiari che non spetta alla Camera dei deputati di deliberare, in assenza dei presupposti stabiliti dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, che i fatti per i quali e' in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e conseguentemente annulli la relativa deliberazione della Camera in data 14 settembre 1995, in quanto essa ostacola l'esercizio della funzione giurisdizionale in violazione dello stesso art. 68, primo comma, nonche' degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, della Costituzione; delibera inoltre. di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 37, sesto comma, della legge 11 marzo 1995, n. 87, designando quali difensori il prof. avv. Giandomenico Falcon del foro di Padova e l'avv. Luigi Manzi del foro di Roma. Si comunichi alle parti del giudizio e ai predetti difensori. Ferrara, addi' 1 luglio 1998 Il presidente: Mazziotti di Celso 99C0078