MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 giugno 2004 

Scioglimento della societa' cooperativa «La Mole a r.l.», in Torino.
(GU n.148 del 26-6-2004)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Torino
    Visto l'art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione e
transitorie  del  codice  civile,  come  modificate  dall'art.  9 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di
valori  patrimoniali  immobiliari,  lo  scioglimento senza nomina del
liquidatore,  entro  il 31 dicembre 2004, degli enti cooperativi, che
non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci di esercizio;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, che ha
attribuito  al  Ministero  delle attivita' produttive le funzioni e i
compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  della
cooperazione;
    Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre 2001 tra il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  che ha conservato in via transitoria alle
direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di
vigilanza  della  cooperazione,  svolte per conto del Ministero delle
attivita' produttive;
    Considerato  che  il  decreto  direttoriale  del  6 marzo 1996 ha
decentrato  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  l'adozione del
provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;
    Esaminato  il verbale del 5 aprile 2003 alla societa' cooperativa
«La Mole a r.l.», dal quale risulta che la medesima non svolge alcuna
attivita'  dal  1994,  ha  depositato  l'ultimo bilancio il 25 maggio
1994,  dal  cui  esame non risulta l'esistenza di valori patrimoniali
immobiliari;
    Vista la nota ministeriale n. 1565110/P del 24 maggio 2004;
                              Decreta:
    La societa' cooperativa «La Mole a r.l.», con sede in Torino, via
S.  Massimo  n. 7, costituita per rogito notaio dott. Daniele Bazzoni
in  data 28 ottobre 1988, repertorio n. 29860/3135, B.U.S.C. n. 5338,
e'   sciolta   senza   nomina  del  liquidatore  ai  sensi  dell'art.
223-septiesdecies  delle disposizioni di attuazione e transitorie del
codice civile.
    Avverso  il  presente decreto e' ammesso ricorso all'autorita' di
vigilanza,  entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla
pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Torino, 7 giugno 2004
                                     Il direttore provinciale: Pirone