N. 690 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 1990

                                 N. 690
    Ordinanza emessa il 16 luglio 1990 dalla Corte di cassazione sul
              ricorso proposto da Sambataro Rosario Felice
 Processo  penale  -  Nuovo  codice - Procedimenti speciali - Giudizio
 immediato - Richiesta di  rito  abbreviato  -  Dissenso  del  p.m.  -
 Insindacabilita'  da parte del giudice - Conseguente inapplicabilita'
 della diminuente ex art. 442, secondo comma Irragionevole limitazione
 del  diritto  di difesa - Compressione del potere giurisdizionale del
 giudice.
 (C.P.P. 1988, art. 458, primo e secondo comma).
 (Cost., artt. 24 e 101).
(GU n.45 del 14-11-1990 )
                         LA CORTE DI CASSAZIONE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso proposto da:
 Sambataro Rosario Felice, nato a Tusa  il  20  maggio  1951,  avverso
 l'ordinanza 14 marzo 1990 del g.i.p. del tribunale di Firenze;
    Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. De Vincentis;
    Lette  le  conclusioni  del p. m. con le quali chiede che la Corte
 suprema di cassazione, ritenuta  l'istanza  ammissibile  rilevante  e
 fondata,  denunci  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 438 del
 c.p.p. 1988  per  la  parte  in  cui  non  prevede  che  il  pubblico
 ministero, quando non consente alla richiesta di giudizio abbreviato,
 debba enunciare le ragioni del suo dissenso consentendone al  giudice
 il  controllo di "ragionevolezza", si' che la conseguente diminuzione
 di  pena  di  cui  all'art.  442  stesso  codice,  non   dipenda   da
 quell'immotivato  dissenso,  con violazione dei principi fissati agli
 artt. 3, 24, 25 e 102, secondo comma, della Costituzione.
    Il  procedimento  va conseguentemente sospeso e gli atti trasmessi
 alla Corte costituzionale per quanto di competenza.
                             O S S E R V A
    1. - Con atto in data 9 febbraio 1990, il p.m. presso il tribunale
 di Firenze chiedeva al g.i.p. in sede - a norma degli artt. 453 e 454
 del  c.p.p.  1988  -  il giudizio immediato nei confronti di Sabataro
 Rosario, imputato del delitto di cui all'art. 71, primo comma,  della
 legge  22  dicembre  1975,  n. 685, commesso in Firenze il 18 gennaio
 1990.
    Il g.i.p., con decreto 12 febbraio 1990, provvedeva in conseguenza
 fissando l'udienza del 21 maggio 1990.
    Con istanza in data 24 febbraio 1990 i difensori dell'imputato - a
 norma dell'art. 458 del c.p.p. - chiedevano il  giudizio  abbreviato,
 per il quale il p.m. negava il consenso.
    Con  ordinanza  14  marzo  1990 il g.i.p. respingeva l'istanza dei
 difensori dell'imputato di  fissazione  di  un'udienza,  al  fine  di
 consentire  alle  parti  di  esporre  le  rispettive  tesi  in ordine
 all'accoglibilita' della dedotta istanza di rito abbreviato.
    Con   i  motivi  di  ricorso  avverso  quest'ultima  ordinanza  il
 difensore dell'imputato denuncia violazione ed  erronea  applicazione
 dell'art.  458  del  c.p.p.  e  vizio  di  motivazione,  in quanto la
 decisione  nelle  questioni  dedotte  con   l'istanza   di   giudizio
 abbreviato  e'  demandata  -  secondo  l'art.  458 del c.p.p., non al
 giudice del dibattimento, ma al g.i.p., di fronte al quale le  parti,
 se   autorizzate   a   comparire  -  come,  nella  specie,  richiesto
 dall'imputato - possono anche  sollevare  questione  di  legittimita'
 costituzionale.   La  quale,  nel  caso  di  specie,  avrebbe  quella
 dell'art. 438 del c.p.p., che rende insidacabile il dissenso del p.m.
    2.  -  Non  e'  manifestamente infondata la sollevata questione di
 legittimita' costituzionale, che non tocca,  pero',  l'art.  438  del
 codice  di  rito  1988, sebbene l'art. 458 dello stesso c.p.p., nella
 parte in cui - primo e secondo comma  non  prevede  che  il  pubblico
 ministero  debba  motivare  il diniego del consenso all'instaurazione
 del giudizio abbreviato chiesto dall'imputato al g.i.p. che ha emesso
 decreto di giudizio immediato.
    E'  qui  sufficiente  richiamare in sintesi le ragioni addotte dal
 legislatore nella relazione al prospetto preliminare del nuovo c.p.p.
 circa i criteri ispiratori del principio di insindacabilita' da parte
 del giudice del dissenso del p.m. sulle richieste  dell'imputato  che
 riguardano  - in sede di procedimenti speciali (libro VI) - la scelta
 del rito processuale (c.d. "patteggiamento sul  rito",  distinto  dal
 "patteggiamento sulla pena"); scelta che, nella sua discrezionalita',
 costituisce prerogativa del potere di azione del p.m.
    3. - Sono gia' stati espressi i dubbi circa la conformita' di tale
 disegno processuale ai parametri costituzionali e, in particolare,  a
 quelli  riguardanti  il diritto di difesa e la soggezione dei giudici
 soltanto alla legge.
    La  stessa  Corte  di  legittimita' delle leggi e' intervenuta sul
 tema con numerose pronunce, due delle quali, di  accoglimento,  vanno
 qui richiamate:
      1)  la  sentenza  n. 66/1990, che ha dichiarato l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, del d.-l.
 n.  271/1989  -  riguardante  la  disciplina transitoria del giudizio
 abbreviato - nella parte in cui non prevede che il p.m., in  caso  di
 dissenso,  debba  enunciarne  le  ragioni  e  nella  parte in cui non
 prevede che  il  giudice,  quando  a  dibattimento  concluso  ritiene
 ingiustificato  il dissenso del p.m., possa applicare all'imputato la
 riduzione di pena  contemplata  dall'art.  442,  secondo  comma,  del
 c.p.p. del 1988;
      2)  la  sentenza n. 183/1990, che ha dichiarato l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del c.p.p.  1988,  nella
 parte  in  cui  non  prevede  che  il p. m., quando non consente alla
 richiesta di trasformazione del  giudizio  direttissimo  in  giudizio
 abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte
 in cui non prevede che il giudice, quando,  a  giudizio  direttissimo
 concluso,   ritiene   ingiustificato  il  dissenso  del  p.m.,  possa
 applicare all'imputato la riduzione  di  pena  contemplata  dall'art.
 442, secondo comma, dello stesso codice.
    4  -  Appare,  dunque, a questo collegio che la mancata previsione
 del dovere per il p.m. di  enunciare  la  ragioni  del  dissenso  sul
 passaggio   dal  rito  immediato  a  quello  abbreviato  -  richiesto
 dell'imputato a norma dell'art. 458 del c.p.p. - non solo difetti  di
 ragionevolezza,  ma  violi,  da  un lato, il principio costituzionale
 (art. 24, secondo comma della Costituzione) del diritto della  difesa
 di  vedere in ogni caso valutata e decisa dal giudice la sua istanza;
 dalla quale possono discendere conseguenze non solo  processuali,  ma
 anche  sostanziali, concernenti la riduzione della pena ex art. 442.2
 del c.p.p.
    Dall'altro,  appare  violato il parametro costituzionale (art. 101
 cpv. della Costituzione) riguardante  l'assoggettamento  del  giudice
 soltanto    alla    legge,   compromesso,   nel   caso   di   specie,
 dall'insindacabilita' di un negato consenso del  p.m.,  che  solo  in
 parte si presenta giustificato da specifiche esigenze processuali; le
 quali, nel giudizio immediato,  sono  collocate  nell'evidenza  della
 prova  (art.  453,  del c.p.p.) e, nel giudizio abbreviato, risiedono
 nella possibilita' che il processo possa essere definito  allo  stato
 degli atti (art. 440, del c.p.p.).
    Cosicche'  sulle  prerogative del p. m. e sul potere discrezionale
 di scelta del rito allo stesso p.m. attribuito, non possono prevalere
 sia  il  diritto  di  difesa il cui ambito giunge a tutelare anche la
 scelta della giusta pena, e  sia  il  potere-dovere  del  giudice  di
 sindacare il dissenso del p.m., a garanzia di un giusto processo e di
 un equo trattamento sanzionatorio.
                                P. Q. M.
    Ritiene  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del
 c.p.p.,  in  riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 101, secondo
 comma, della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Manda  alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23,
 ultimo capoverso, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
      Roma, addi' 16 luglio 1990
                         Il presidente: BOSCHI
                         Il consigliere estensore: (firma illeggibile)
 90C1336