N. 17 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 18 giugno 1998
N. 17 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in Cancelleria il 18 giugno 1998 (della regione Veneto) Ambiente (tutela dell') - Recupero di rifiuti - Rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Individuazione - Emanazione di apposito decreto, da parte del Ministro dell'ambiente - Omessa, previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni - Lesione delle competenze regionali in materia - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 343 del 1991, n. 382 del 1990 e n. 744 del 1988. (Decreto 5 febbraio 1998 del Ministro dell'ambiente di Roma). (Cost., artt. 117 e 118, l. 23 agosto 1988, n. 400, art. 12, comma 5, lett. b)).(GU n.32 del 12-8-1998 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni della regione Veneto in persona del presidente della Giunta regionale, on.le dr. Carlo Galan, autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 1917 del 2 giugno 1998, rappresentato e difeso, in virtu' di procura speciale a margine del presente atto, dall'avv. Enrico Romanelli, presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria, n. 5; Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on. Presidente del Consiglio pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, nonche' presso l'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12; In relazione al d.m. (Ministero dell'ambiente) 5 febbraio 1998, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, parte prima, n. 88, del 16 aprile 1998). Premesso in fatto 1. - Il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 fra le funzioni trasferite alle regioni ha compresso quelle concernenti la programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e industriali. In particolare, l'art. 101, lett. b) del d.P.R. n. 616/1977 ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative gia' esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico sanitari delle industrie insalubri. 2. - Il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, che ha dettato la prima disciplina organica dei rifiuti in Italia, attuando, inter alia, la direttiva CEE n. 75/442 del consiglio, del 15 luglio 1975, all'art. 6, conferisce alle regioni importanti competenze in materia di servizi di smaltimento dei rifiuti, per il loro trattamento, e per il loro stoccaggio, sia temporaneo che definitivo dei rifiuti. Altre competenze in materia di smaltimento dei rifiuti sono anche attribuite alle regioni dal d.-l. 31 agosto 1987, n. 361, come convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. 3. - Il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", all'art. 31, detta la disciplina, materia di determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate. In particolare, il comma 2 di tale art. 31 prevede che il Ministro dell'ambiente fissi con propri decreti i tipi e le quantita' di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di recupero di cui all'allegato sono sottoposte alle procedure semplificate previste dai successivi artt. 32 e 33. 4. - Il successivo art. 32 dello stesso d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 riguarda, in particolare, l'autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi (attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi), il cui esercizio e' autorizzato "a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31 ... decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente" (comma 1). Ai sensi del medesimo secondo comma dell'art. 32 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, le norme tecniche per le procedure semplificate devono contenere: "a) il tipo, la quantita', e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire; b) il ciclo di provenienza dei rifiuti; c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti; d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento; e) la qualita' delle emissioni nell'ambiente". 5. - In base all'art. 18, comma 2, lett. a), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e' di competenza dello Stato, "l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonche' delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 31, 32 e 33". 6. - Sono invece, fra l'altro, di competenza regionale, ai sensi dell'art. 19 dello stesso decreto legislativo: b) la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi ...; d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti; e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi; i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attivita' volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti; l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi; m) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli artt. 31, 32 e 33. 7. - Con il decreto ministeriale (Min. ambiente) 5 febbraio 1998 del presente ricorso per conflitto di attribuzioni, sono state adottate le regole per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, senza che le regioni fossero interpellate, nemmeno attraverso la conferenza Stato-regioni ancorche' fossero coinvolte materie di competenza regionale. In diritto 8. - Il decreto ministeriale impugnato incide illegittimamente sulle attribuzioni della regione ricorrente. In effetti esso, ancorche' estrinsecazione delle funzioni statali di indirizzo e coordinamento, e sebbene espressamente previsto da una disposizione di legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, viene ad incidere sulle competenze regionali in materia di rifiuti. E, conseguentemente, presupponeva, per poter essere legittimamente adottato, quantomeno la previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni, ai sensi dell'art. 12, comma 5, lett. b) della stessa legge n. 400. 9. - Giova osservare, ai fini dell'individuazione della fattispecie, che e' lo stesso, gia' menzionato art. 18 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 sulla base del quale il decreto impugnato e' stato emanato, a sottoporre "le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2" (fra le quali rientrano appunto quelle recate dal decreto impugnato) all'adozione "ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianto e della sanita' ...", in quanto esercizio del potere regolamentare dello Stato. 10. - Trattandosi di potere regolamentare dello Stato, non poteva essere legittimamente esercitato, li' dove, come nel caso di specie, rimaneva coinvolta una competenza regionale, senza che le regioni fossero chiamate ad esprimere il proprio parere, quantomeno tramite la conferenza Stato-regioni. Conseguentemente, essendo stato impedito alle regioni di esprimere il proprio parere, tramite la conferenza Stato-regioni, si e' posto in essere un conflitto di attribuzioni, ai sensi degli arrt. 39 ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87. 11. - Va incidentalmente ricordato (ai fini della individuazione dei presupposti per sollevare il conflitto di attribuzione) che codesta ecc.ma Corte ha gia' avuto modo di riconoscere la riconducibilita' della materia dello smaltimento dei rifiuti all'ambito delle competenze regionali ex artt. 117-118 (v. ad esempio, Corte cost., 15 luglio 1991, n. 343; Corte cost., 31 luglio 1990 n. 382, nonche' Corte cost., 30 giugno 1988, n. 744, relativa a conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Lombardia).
Tutto cio' premesso e ritenuto, si chiede: "Piaccia all'ecc.ma Corte dichiarare che non spetta allo Stato emanare la disciplina regolamentare per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, esautorando completamente le competenze regionali in materia di rifiuti, e comunque senza la previa, consultazione della conferenza permanenteStato-regioni, ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Piaccia quindi a codesta ecc.ma Corte dichiarare illegittimo e nullo il decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante ''Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22'' (pubblicato, supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, parte prima, n. 88, del 16 aprile 1998). Con ogni effetto consequenziale". Roma, addi' 11 giugno 1998 Avv. Irma Lima - avv. Enrico Romanelli 98C0719