N. 17 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 18 giugno 1998

                                 N. 17
  Ricorso  per  conflitto di attribuzione depositato in Cancelleria il
 18 giugno 1998 (della regione Veneto)
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Recupero  di  rifiuti  -  Rifiuti   non
    pericolosi  sottoposti alle procedure semplificate, ai sensi degli
    artt. 31 e 33 del  d.lgs.  n.  22  del  1997  -  Individuazione  -
    Emanazione   di   apposito   decreto,   da   parte   del  Ministro
    dell'ambiente -  Omessa,  previa  consultazione  della  Conferenza
    permanente per i rapporti Stato-Regioni - Lesione delle competenze
    regionali   in  materia  -  Richiamo  alle  sentenze  della  Corte
    costituzionale n. 343 del 1991, n. 382 del 1990 e n. 744 del 1988.
 (Decreto 5 febbraio 1998 del Ministro dell'ambiente di Roma).
 (Cost., artt. 117 e 118, l. 23 agosto 1988, n. 400, art. 12, comma 5,
    lett. b)).
(GU n.32 del 12-8-1998 )
   Ricorso  per  conflitto  di  attribuzioni  della  regione Veneto in
 persona del presidente della Giunta regionale, on.le dr. Carlo Galan,
 autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 1917 del 2  giugno
 1998, rappresentato e difeso, in virtu' di procura speciale a margine
 del  presente  atto, dall'avv. Enrico Romanelli, presso il cui studio
 e' elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria, n. 5;
   Contro  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  persona
 dell'on.    Presidente  del Consiglio pro-tempore, domiciliato per la
 carica in Roma, Palazzo Chigi, nonche' presso  l'Avvocatura  generale
 dello Stato, via dei Portoghesi n. 12;
   In  relazione  al  d.m.  (Ministero dell'ambiente) 5 febbraio 1998,
 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle  procedure
 semplificate  di  recupero,  ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto
 legislativo 5 febbraio  1997,  n.  22"  (pubblicato  nel  supplemento
 ordinario  alla Gazzetta Ufficiale, parte prima, n. 88, del 16 aprile
 1998).
                           Premesso in fatto
   1. - Il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 fra  le  funzioni  trasferite
 alle  regioni  ha  compresso  quelle concernenti la programmazione di
 interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e
 la  disciplina  della  raccolta,  trasformazione  e  smaltimento  dei
 rifiuti solidi urbani e industriali.
   In  particolare,  l'art.  101,  lett.  b) del d.P.R. n. 616/1977 ha
 trasferito alle regioni le funzioni  amministrative  gia'  esercitate
 dagli  organi  centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene
 del  suolo  e  dell'inquinamento  atmosferico,  idrico,  termico   ed
 acustico,  compresi  gli  aspetti  igienico  sanitari delle industrie
 insalubri.
   2. - Il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, che ha dettato  la  prima
 disciplina  organica  dei rifiuti in Italia, attuando, inter alia, la
 direttiva CEE n. 75/442 del consiglio, del 15 luglio  1975,  all'art.
 6,  conferisce  alle  regioni  importanti  competenze  in  materia di
 servizi di smaltimento dei rifiuti, per il loro trattamento, e per il
 loro stoccaggio, sia temporaneo che  definitivo  dei  rifiuti.  Altre
 competenze   in   materia  di  smaltimento  dei  rifiuti  sono  anche
 attribuite alle regioni dal  d.-l.  31  agosto  1987,  n.  361,  come
 convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
   3.  -  Il  d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle
 direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
 94/62/CE sugli imballaggi e sui  rifiuti  di  imballaggio",  all'art.
 31,  detta la disciplina, materia di determinazione delle attivita' e
 delle caratteristiche dei rifiuti  per  l'ammissione  alle  procedure
 semplificate.  In particolare, il comma 2 di tale art. 31 prevede che
 il Ministro dell'ambiente fissi  con  propri  decreti  i  tipi  e  le
 quantita' di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attivita'
 di  smaltimento  di  rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori
 nei luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di  recupero  di
 cui all'allegato sono sottoposte alle procedure semplificate previste
 dai successivi artt. 32 e 33.
   4.  - Il successivo art. 32 dello stesso d.lgs. 5 febbraio 1997, n.
 22  riguarda,  in  particolare,  l'autosmaltimento  dei  rifiuti  non
 pericolosi  (attivita'  di  smaltimento  di  rifiuti  non  pericolosi
 effettuate nel luogo  di  produzione  dei  rifiuti  stessi),  il  cui
 esercizio  e' autorizzato "a condizione che siano rispettate le norme
 tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi  1,
 2  e 3 dell'art. 31 ... decorsi novanta giorni dalla comunicazione di
 inizio  di  attivita'  alla  provincia  territorialmente  competente"
 (comma  1).    Ai  sensi  del medesimo secondo comma dell'art. 32 del
 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, le norme  tecniche  per  le  procedure
 semplificate  devono  contenere:  "a)  il  tipo,  la  quantita', e le
 caratteristiche dei rifiuti da smaltire; b) il ciclo  di  provenienza
 dei  rifiuti;  c)  le  condizioni  per la realizzazione e l'esercizio
 degli impianti; d) le caratteristiche dell'impianto  di  smaltimento;
 e) la qualita' delle emissioni nell'ambiente".
   5.  - In base all'art. 18, comma 2, lett. a), del d.lgs. 5 febbraio
 1997, n. 22, e' di competenza dello Stato,  "l'adozione  delle  norme
 tecniche  per  la  gestione  dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di
 specifiche  tipologie  di  rifiuti,  nonche'  delle  norme  e   delle
 condizioni  per  l'applicazione  delle  procedure semplificate di cui
 agli artt.  31, 32 e 33".
   6. - Sono invece, fra l'altro, di competenza  regionale,  ai  sensi
 dell'art. 19 dello stesso decreto legislativo:
     b)  la  regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti,
 ivi compresa la raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani,  anche
 pericolosi ...;
     d)  l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione
 dei rifiuti, anche  pericolosi,  e  l'autorizzazione  alle  modifiche
 degli impianti esistenti;
     e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento
 e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
     i)  la  promozione  della  gestione integrata dei rifiuti, intesa
 come il complesso delle attivita' volte ad ottimizzare il riutilizzo,
 il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
     l) l'incentivazione alla riduzione della produzione  dei  rifiuti
 ed al recupero degli stessi;
     m)  la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla
 comunicazione di cui agli artt. 31, 32 e 33.
   7. - Con il decreto ministeriale (Min. ambiente)  5  febbraio  1998
 del  presente  ricorso  per  conflitto  di  attribuzioni,  sono state
 adottate le regole per l'individuazione dei  rifiuti  non  pericolosi
 sottoposti  alle  procedure  semplificate di recupero, ai sensi degli
 artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.  22,  senza
 che le regioni fossero interpellate, nemmeno attraverso la conferenza
 Stato-regioni  ancorche'  fossero  coinvolte  materie  di  competenza
 regionale.
                               In diritto
   8. - Il  decreto  ministeriale  impugnato  incide  illegittimamente
 sulle   attribuzioni  della  regione  ricorrente.  In  effetti  esso,
 ancorche' estrinsecazione  delle  funzioni  statali  di  indirizzo  e
 coordinamento,  e  sebbene espressamente previsto da una disposizione
 di legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
 n. 400, viene ad incidere sulle competenze regionali  in  materia  di
 rifiuti.
    E, conseguentemente, presupponeva, per poter essere legittimamente
 adottato,   quantomeno   la  previa  consultazione  della  Conferenza
 permanente per i rapporti Stato-regioni, ai sensi dell'art. 12, comma
 5, lett.  b) della stessa legge n. 400.
   9.   -   Giova   osservare,   ai   fini  dell'individuazione  della
 fattispecie, che e' lo stesso, gia' menzionato art. 18 del  d.lgs.  5
 febbraio  1997,  n.  22  sulla base del quale il decreto impugnato e'
 stato emanato, a sottoporre "le norme regolamentari e tecniche di cui
 al comma 2" (fra le quali rientrano appunto quelle recate dal decreto
 impugnato) all'adozione "ai sensi dell'art. 17, comma 3, della  legge
 23  agosto  1988,  n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di
 concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
 dell'artigianto  e della sanita' ...", in quanto esercizio del potere
 regolamentare dello Stato.
   10. - Trattandosi di potere regolamentare dello Stato,  non  poteva
 essere  legittimamente esercitato, li' dove, come nel caso di specie,
 rimaneva coinvolta una competenza regionale,  senza  che  le  regioni
 fossero  chiamate  ad esprimere il proprio parere, quantomeno tramite
 la conferenza Stato-regioni. Conseguentemente, essendo stato impedito
 alle regioni di esprimere il proprio parere,  tramite  la  conferenza
 Stato-regioni, si e' posto in essere un conflitto di attribuzioni, ai
 sensi degli arrt. 39 ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87.
   11.  -  Va  incidentalmente ricordato (ai fini della individuazione
 dei presupposti per  sollevare  il  conflitto  di  attribuzione)  che
 codesta   ecc.ma   Corte   ha  gia'  avuto  modo  di  riconoscere  la
 riconducibilita'  della  materia  dello   smaltimento   dei   rifiuti
 all'ambito  delle  competenze  regionali  ex  artt.  117-118  (v.  ad
 esempio, Corte cost., 15 luglio 1991, n. 343; Corte cost., 31  luglio
 1990  n. 382, nonche' Corte cost., 30 giugno 1988, n. 744, relativa a
 conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Lombardia).
   Tutto cio' premesso e  ritenuto,  si  chiede:  "Piaccia  all'ecc.ma
 Corte  dichiarare  che  non  spetta  allo Stato emanare la disciplina
 regolamentare  per  l'individuazione  dei  rifiuti   non   pericolosi
 sottoposti  alle  procedure  semplificate di recupero, ai sensi degli
 artt. 31 e 33  del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,
 esautorando  completamente  le  competenze  regionali  in  materia di
 rifiuti, e comunque senza la previa, consultazione  della  conferenza
 permanenteStato-regioni,  ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto
 1988, n. 400.  Piaccia  quindi  a  codesta  ecc.ma  Corte  dichiarare
 illegittimo e nullo il decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio
 1998,  recante ''Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti
 alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33
 del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22''  (pubblicato,
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale, parte prima, n. 88,
 del 16 aprile 1998).
   Con ogni effetto consequenziale".
     Roma, addi' 11 giugno 1998
                 Avv. Irma Lima - avv. Enrico Romanelli
 98C0719