Concessione di benefici agevolati alla societa' Coima S.r.l., in Portoscuso, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1992.(GU n.154 del 3-7-1999)
IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici; Visto l'art. 5, quarto comma, lettera Oa), della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario; Vista l'istanza prodotta in data 5 giugno 1997, con la quale la Coima S.r.l., con sede in Portoscuso, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di IVA dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1992, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1996, per il complessivo importo di L. 877.678.400, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste; Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Sardegna, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attivita' produttive della menzionata societa'; Considerato che dall'esperita istruttoria e' emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economicofinanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti; Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuto in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interessesostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attivita' produttive; Ritenuto che il contribuente ha chiesto esplicitamente che i benefici di cui all'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , vengano limitati alla concessione della sola prolungata rateazione del carico tributario iscritto a ruolo, rinunciando quindi al beneficio della sostituzione delle sanzioni con l'applicazione degli interessi del 9% annuo; Decreta: E' accolta l'istanza prodotta dalla Coima S.r.l. tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il complessivo carico tributario dovuto dal contribuente, al momento pari a L. 877.678.400 e' ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999; Nel provvedimento di esecuzione vanno altresi' calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La citata sezione staccata provvedera' a tutti agli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari. L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quotaparte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato. In via cautelare, il concessionario manterra' in vita, ancorche' sospesi, agli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda. Il mancato pagamento di due rate consecutive produrra' per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli. L'agevolazione sara' revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per la Sardegna ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione. Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli, e la quotaparte garantita da polizza fideiussoria verra' incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 1999 Il direttore generale: Romano