N. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 1990
N. 63 Ordinanza emessa il 13 novembre 1990 dalla corte d'appello di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Ciambrone Francesco ed altri Processo penale - Procedimento gia' in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Dichiarazione di astensione per incompatibilita' avanzata da magistrati facenti parte del collegio giudicante - Decreto del capo dell'ufficio di rigetto della dichiarazione di astensione - Mancata previsione della possibilita' di proporre ricorso per cassazione avverso tale provvedimento diversamente da quanto stabilito in materia di ricusazione dall'art. 69, cpv. n. 3, del c.p.p. 1930 Irragionevolezza - Violazione dei diritti inviolabili dell'uomo. (C.P.P., art. 63, in relazione al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 241). (Cost., artt. 2 e 3).(GU n.7 del 13-2-1991 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 338/1990 contro Ciambrone Francesco e altri fissato alla odierna udienza per la trattazione dell'appello proposto da Ciambrone Francesco, Lopilato Rosa, La Croce antonio, La Croce Domenico e Fabiani Fausto; "Atteso che e' pregiudiziale sulla decisione in ordine alla richiesta di rinvio, quanto segue: Premesso che due dei componenti di questo collegio hanno presentato in data 7 novembre 1990 e in data 8 novembre 1990 dichiarazione di astensione per incompatibilita', in quanto l'uno e' concorso a pronunciare l'ordinanza di rinvio a giudizio, avendo esercitato l'ufficio di giudice istruttore, e l'altro ha esercitato nel procedimento la funzione di pubblico ministero, promuovendo l'azione penale e richiedendo, con atto del 5 dicembre 1983, il giudice istruttore di procedere con rito formale alla istruzione (v. foglio 73, vol. 2503/82 r.g.p.m.a.); Premesso che il presidente della corte di appello, con decreti dell'8 e del 9 novembre 1990, deducendo che la richiesta di istruzione formale non implichi attivita' valutativa in ordine alla responsabilita' del giudicabile" e che il magistrato che presto' l'ufficio di giudice istruttore non sia concorso a pronunciare il provvedimento di rinvio a giudizio, ha rigettato entrambe le dichiarazioni di astensione; Considerato che la legge non consente al magistrato astenutosi di esperire alcun rimedio avverso detto decreto del presidente della corte, laddove, in materia di ricusazione l'art. 69 cpv, n. 3, del c.p.p. 1930, prevede che, in relazione alle medesime ipotesi che integrano casi di astensione, il magistrato interessato possa proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento "che dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione o che decide su questa"; Considerato che la disparita' di trattamento appare irragionevole, ingiustificata, vulneratrice del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, una volta che l'ordinamento, col citato art. 69 del c.p.p. 1930, ha riconosciuto in capo al magistrato la titolarita' di un autonomo interesse nel procedimento incidentale di ricusazione; Considerato ancora che, laddove nella delicatissima materia della astensione si prospettano questioni che attengono alla liberta' di coscienza e alla serenita' di giudizio della persona del magistrato giudicante, la mancata previsione di venir rimedio in relazione al decreto del capo dell'ufficio (che potrebbe vulnerare fondamentali valori) si appalesa lesiva del principio della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', sancito dall'art. 2 della Costituzione; Considerato che la questione di legittimita' costituzionale infra annunciata in anticipo, si appalesa non manifestamente infondata, per le considerazioni che precedono, e rilevante, in quanto i magistrati che hanno presentato dichiarazione di astensione, costituiscono addirittura la maggioranza del collegio giudicante;
P. Q. M. Letto e applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale che solleva di ufficio, dell'art. 63 del c.p.p. 1930, in relazione all'art. 241, delle disposizioni transitorie del c.p.p., nella parte in cui non prevede che il magistrato che ha presentato dichiarazione di astensione possa proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del presidente della corte o del tribunale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende, per l'effetto, il giudizio. Catanzaro, addi' 13 novembre 1990 Il presidente: (firma illeggibile) Il consigliere estensore: (firma illeggibile) 91C0142