Revoca della somma di L. 55.082.990 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991, concernente interventi urgenti per fronteggiare i danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991 nella regione Sardegna e revoca della somma di L. 24.932.340 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1956/FPC del 22 giugno 1990, concernente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Veneto. (Ordinanza n. 2979).(GU n.102 del 4-5-1999)
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile; Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 1991 con la quale e' stata disposta l'erogazione alla regione Sardegna della somma complessiva di L. 4.500.000.000 per l'attuazione degli interventi urgenti per fronteggiare i danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991. Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1956/FPC del 22 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 1990, con la quale e' stata disposta l'erogazione alla regione Veneto della somma complessiva di L. 8.160.000.000 per la realizzazione di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica; Viste le note n. 2967 del 4 marzo 1999, con la quale la regione Sardegna dichiara un importo disponibile per lavori ultimati e collaudati di L. 55.082.990 a valere sulla predetta somma di L. 4.500.000.000 e n. 469/1998/321.40 del 9 febbraio 1999, con la quale la regione Veneto dichiara un'economia di L. 24.932.340 a valere sulla predetta somma di L. 8.160.000.000; Considerato che tali somme risultano tuttora disponibili sui capitoli 7595 e 7582 del centro di responsabilita' "Protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Per le motivazioni indicate in premessa e' revocata la somma di L. 55.082.990 erogata alla regione Sardegna con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 e la somma di L. 24.932.340 erogata alla regione Veneto con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1956/FPC del 22 giugno 1990. 2. Le somme di cui al comma precedente saranno utilizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 aprile 1999 Il Sottosegretario di Stato: Barberi