N. 423 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 maggio 1999

                               N. 423
 Ordinanza  emessa  il 25 maggio 1999 dal giudice di pace di Borgo San
 Lorenzo nel procedimento civile vertente tra Nuzzi  Amedeo  e  Trucco
 Guido ed altri
 Processo  civile  -  Mancata comparizione delle parti - Fissazione di
 una udienza successiva da parte del  giudice  -  Cancellazione  della
 causa  dal  ruolo  solo  in  caso  di mancata comparizione alla nuova
 udienza - Violazione dei principi di eguaglianza e di buon  andamento
 della  p.a.,  nonche' della "sfera patrimoniale della collettivita'",
 del  diritto  alla  retribuzione  dei  giudici  di   pace   e   della
 partecipazione  dei cittadini alla spesa pubblica in proporzione alla
 capacita' contributiva.
 (C.P.C., artt. 309 e 181, comma 1, modificato dal  d.-l.  18  ottobre
 1995,  n.  432,  art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre
 1995, n. 534; legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 11, commi 2 e 3).
  Cost., artt. 3, 23, 36, 53 e 97).
(GU n.36 del 8-9-1999 )
                          IL GIUDICE Dl PACE
   Ha  deliberato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento   civile
 iscritto  al  n.  288/1998 R.G. avente ad oggetto il risarcimento del
 danno patito da Nuzzi Amedeo nel sinistro del 26 maggio 1998  occorso
 in localita' Le Mozzete - San Piero a Sieve - Firenze.
   La  causa, istruita mediante produzione documentale, interrogatorio
 libero dell'attore nonche' consulenza tecnica  in  campo  medico  per
 accertare  i  danni  del  leso, e' stata rinviata per le precisazioni
 delle conclusioni all'udienza del 13 maggio 1999;
   All'udienza del 13 maggio 1999 le parti, pur  regolarmente  edotte,
 non  sono comparse, per cui il giudicante si e' riservato, occorrendo
 stabilire se al processo debba applicarsi il  combinato  disposto  ex
 artt. 309 e 181 c.p.c.;
   Non  sembra  dubbio che tale norma, cosi' come modificata dal d.-l.
 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertita in legge  n.
 534   del   20   dicembre   1995,   debba  applicarsi  alla  presente
 controversia; di fronte alla mancata  comparizione  delle  parti  nel
 corso  del  processo  (art.  309)  o  in prima udienza (art. 181) "il
 giudice fissa una  udienza  successiva  di  cui  il  cancelliere  da'
 comunicazione   alle   parti   costituite,  se  nessuna  delle  parti
 comparisce  alla  nuova  udienza,  il  giudice,  con  ordinanza   non
 impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo".
   E'  pregiudiziale  alla  cancellazione  della  causa  dal  ruolo la
 verifica della persistenza della legittimazione processuale  di  tale
 disposizione.
   A scioglimento della riserva;
                             O s s e r v a
   Il  rinvio  consente  alle parti automaticamente la possibilita' di
 dilazionare lo svolgimento del procedimento senza palesare  in  alcun
 modo  la  ragione;  ne'  al  giudice e' permesso disporre l'immediata
 cancellazione della causa dal ruolo, anzi deve permettere alle  parti
 tale  possibilita',  senza alcun potere di valutazione in ordine alla
 ragionevolezza della dilazione.
   1. - La dilazione comporta:
     1.1. una prestazione supplementare del giudice, del personale  di
 cancelleria  e  del  cancelliere  per  le  comunicazioni  alle  parti
 costituite;
     1.2.  il  conseguente  esborso  per   spese,   prima   anticipate
 dall'ufficio  e  poi  traslate sulla collettivita'; aggravio di costi
 del tutto ingiustificato, discendente solo da una cosciente e  voluta
 condotta delle parti;
     1.3.  violazione  del  principio di buon andamento della pubblica
 amministrazione, costituzionalmente protetto, art. 97.
   2. - Tale  dilazione,  a  giudizio  dello  scrivente,  nelle  cause
 promosse  per  risarcimento  dei danni causati per sinistri stradali,
 potrebbe generare una economia sommersa collaterale.
     2.1. il trinomio iniziale:  Tizio  =  leso  attore;  Sempronio  =
 avvocato difensore dell'attore; Caio = Assicurazione parte convenuta,
 in conseguenza di transazione stragiudiziale, potrebbero trasformarsi
 nel:
     2.2.  binomio Tizio-Caio (leso assicurazione) con la scomparsa di
 Sempronio (avvocato difensore) nella sottoscrizione  delle  quietanze
 dei    corrispettivi    versati    direttamente    dall'assicurazione
 all'infortunato; fattispecie consentita dalla normativa vigente ed il
 50%, o la maggior parte, delle cause promosse per sinistri  stradali,
 esce  sommessamente  dal  mondo  giudiziario, talvolta ad istrutturia
 avvenuta, quando la causa e' matura per la decisione.
   Considerato:
     che la natura del combinato disposto dagli artt. 309 e 181 c.p.c.
 va ricercata ed individuata nel privilegio voluto ed  attribuito  dal
 legislatore, oltre i limiti di ogni ragionevolezza;
     che  la frequente applicazione di tale combinato disposto, se non
 conforme a buona  fede,  concretizza  un  vero  e  proprio  abuso  di
 diritto; realizza una condotta di per se' antigiuridica, lesiva della
 correttezza;
     che   appare   evidente   la   non   imparzialita',   oltre   che
 l'ingiustizia, della scelta normativa;
     che  il  compito,  come  funzione   fondamentale,   dello   Stato
 democratico  e'  assicurare  la legalita'; il minimo etico-sociale va
 disciplinato dal diritto, certamente in modo armonico ed articolato;
     che  l'ordinamento  preposto  alla   disciplina   della   realta'
 sostanziale,  indissolubilmente  unitaria, non puo' consentire che la
 norma prevalente, istitutiva del giudice di pace  legge  21  novembre
 1991,  n. 374, e in particolare l'art. 11 che ha fissato a cottimo il
 compenso dovuto al giudicante, venga disapplicata poi  dal  combinato
 disposto  dagli  artt.  309  e  181  c.p.c.; quest'ultima norma e' la
 negazione della precedente;
   Rilevato:
     che  per due ordini di considerazioni possa legittimamente essere
 reintrodotta la vecchia disposizione degli artt. 309  e  181  c.p.c.,
 antecedente alla modifica del 18 ottobre 1995, n. 432 in quanto:
      A)  verrebbero evitati gli ulteriori incombenti del giudicante e
 del personale di cancelleria;
      B) si concretizzerebbe una piu' efficiente e razionale  gestione
 delle  finanze  con  notevole decurtazione dei costi di comunicazione
 dei rinvii susseguenti e senza aggravio economico per nessuno;
   3. - Allo scopo questo giudicante auspica che tutte le  transazioni
 stragiudiziali  tra Tizio e Caio (leso attore-Assicurazione) avvenute
 dopo la notifica dell'atto di citazione,  siano  controfirmate  anche
 dal  difensore  che  ha azionato il diritto del leso; in conseguenza,
 poi,  del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,  l'ente   pagatore,
 l'assicurazione,  scorporato  il  danno del leso, segnali all'Ufficio
 distrettuale delle imposte  dirette  l'importo  della  notula  ed  il
 nominativo   del  percettore  della  rimanente  somma  pagata;  cosi'
 contribuendo in senso ampio e reale alla trasparenza, alla  giustizia
 e  forse  anche  all'acquisizione di ulteriori entrate per la finanza
 pubblica,  che  tutti  i  cittadini  sono  tenuti  a   sostenere   in
 proporzione  alla  propria  capacita'  contributiva  ex art. 53 della
 Costituzione.
   Ritenuto:
     che in tale fattispecie molti  dei  principi  costituzionali  non
 vengono rispettati in quanto viene:
      vanificato   il   principio  di  uguaglianza  costituzionalmente
 protetto - art. 3;
      lesa  la  sfera  patrimoniale  della   collettivita'   garantita
 dall'art.  23;
      represso  il diritto del magistrato - anzi giudice di pace, alla
 retribuzione proporzionata alla quantita' di  lavoro  svolta  -  art.
 36;
      vanificato  il  dettame  dell'art.  53  che  impone  a  tutti  i
 cittadini a concorrere alla spesa  pubblica  in  ragione  della  loro
 capacita' contributiva;
      violato   il   principio   di   buon  andamento  della  pubblica
 amministrazione, art. 97;
   Atteso:
     che la fattispecie va affrontata  e  risolta  con  il  ripristino
 delle   regole   costituzionali,   della   certezza   del  diritto  e
 dell'armonizzazione delle leggi; separate ma univoche per  costituire
 una  totalita'  indivisibile;  una  sola  volonta' in sintonia con la
 volonta' madre: la Costituzione;
     che, venuto a mancare la volonta' unica, le disposizioni appaiono
 disarticolate, divise; i loro punti di congiunzione perdono la natura
 giuridica e prendono quella accidentale, meccanica; sicche' la norma,
 perso  la  visione   articolata   dell'ordinamento   intero,   unico,
 indivisibile, si allontana dalla giustizia;
     che  la  giurisprudenza  costituzionale  ha gia' affermato che il
 principio di  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione  puo'
 riferirsi all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene
 all'ordinamento  degli  uffici  giudiziari  ed  al loro funzionamento
 sotto l'aspetto amministrativo;
     che   l'antinomia   e   l'illegittimita'  costituzionale  esposte
 appaiono non manifestamente  infondate,  la  questione  va  sollevata
 d'ufficio   e   rimessa   al   giudice  delle  leggi  nella  certezza
 dell'affermazione della giustizia.
                               P. Q. M.
   Visto gli artt. 134 della Costituzione,  primo  comma  e  23  della
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 309, 181, comma 1 c.p.c.    e
 art.  11,  comma 2 e 3, legge 21 novembre 1991, n. 374 in riferimento
 agli artt. 3, 23, 36, 53, 97 della Costituzione;
   Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti    alla    Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia notificata alle parti in
 causa, al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  ai
 Presidenti  delle  due  Camere del Parlamento; manda alla cancelleria
 per i relativi adempimenti.
     Borgo San Lorenzo, addi' 25 maggio 1999.   Il  giudice  di  pace:
 Guida
 99C0814