Ulteriore proroga della sospensione del pagamento di energia elettrica consumata dalle famiglie sgomberate a causa del bradisismo. (Ordinanza n. 1329/FPC).(GU n.16 del 21-1-1988)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748; Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Vista la propria ordinanza n. 1046/FPC/ZA del 4 luglio 1987 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 1987 con la quale, da ultimo, e' stata disposta la proroga al 30 settembre 1987 delle disposizioni concernenti la sospensione del pagamento delle forniture di energia elettrica consumata dalle famiglie sgomberate da Pozzuoli a causa del bradisismo; Visto il fonogramma n. 56108 del 18 settembre 1987 con il quale il comune di Pozzuoli ha richiesto, tra l'altro, una ulteriore sospensione fino al 31 dicembre 1987 del pagamento dei predetti consumi di energia elettrica; Viste le note n. 540/BRA/GAB del 28 settembre e 27 ottobre 1987 con le quali il prefetto di Napoli ha espresso parere favorevole all'accoglimento della predetta richiesta fino al 31 dicembre 1987; Ravvisata l'opportunita' di concedere il beneficio in parola; Dispone: Articolo unico E' ulteriormente differito al 31 dicembre 1987 il termine del 30 settembre 1987, previsto dalla ordinanza n. 1046/FPC/ZA del 4 luglio 1987 citata nelle premesse, relativo alla sospensione del pagamento delle forniture di energia elettrica consumata dalle famiglie sgomberate da Pozzuoli a causa del bradisismo. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 13 gennaio 1988 Il Ministro: GASPARI