N. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 novembre 1997
N. 72 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 15 novembre 1997 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Regioni a statuto comune - Regione Liguria - Dipendenti regionali - Attribuzione a determinate qualifiche funzionali di compiti di vigilanza sulle attivita' di competenza regionale e di polizia giudiziaria o amministrativa o comunque di accertamento di violazioni a norme di carattere penale, amministrativo o tributario - Prevista corresponsione, per tali qualifiche, dell'indennita' speciale di vigilanza, di cui al contratto collettivo nazionale di comparto - Riconoscimento, a favore del personale che esplica il servizio di gonfalone, di particolare compenso giornaliero - Contrasto con le disposizioni della legge delega n. 421 del 1992 e del decreto legislativo n. 29 del 1993, in materia di riforma del pubblico impiego - Violazione dei limiti posti all'esercizio dell'attivita' legislativa regionale. (Legge regione Liguria 21 ottobre 1997). (Cost., art. 117).(GU n.49 del 3-12-1997 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, contro la regione Liguria, in persona del presidente della giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della regione Liguria, approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con delibera del 4 febbraio 1997, ed in seconda lettura dal medesimo Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, con delibera del 21 ottobre 1997, avente ad oggetto "modifica della declaratoria delle funzioni della VI, VII, VIII, qualifica del personale regionale e disposizioni in materia di indennita' per compiti particolari", per contrasto con l'art. 117 della Costituzione. Nella seduta del 4 febbraio 1997 il Consiglio regionale della Liguria approvava il d.d.l. n. 129 che comportava modifiche alla declaratoria delle funzioni della VI, VII e VIII qualifica del personale regione, indicate nella tabella A della legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, con la previsione anche per queste qualifiche delle funzioni di vigilanza, e relativamente a tali compiti, con l'attribuzione di compiti di polizia giudiziaria o amministrativa con accertamento di violazioni a norme di carattere penale, amministrativo o tributario. A tali funzionari veniva estesa l'indennita' speciale prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b del C.C.N.L. di comparto. All'art. 3 era prevista per il personale che espletava il servizio di gonfalone la corresponsione di un compenso giornaliero lordo da definirsi con le organizzazioni sindacali. L'onere per tale compenso era coperto con la riduzione del capitolo di bilancio n. 200 riguardante gli stipendi e assegni per il personale della Giunta regionale e del CO.RE.CO. Il Governo della Repubblica rinviava al Consiglio regionale la suddetta legge ai sensi dell'art. 127, comma terzo della Costituzione per violazione dell'art. 117 della stessa Costituzione. Il Consiglio regionale della Liguria nella seduta del 21 ottobre 1997 riapprovava con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art. 127 Cost., la legge prima citata senza apportare alcuna modifica rispetto al testo oggetto del rilievo governativo. La delibera di approvazione, con allegato il testo della legge, veniva trasmessa alla Presidenza del Consiglio che la riceveva il 24 ottobre 1997. Con il presente atto, il Governo della Repubblica previa delibera del Consiglio dei Ministri impugna la predetta legge regionale ai sensi dell'art. 127, comma quarto, della Costituzione e 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per i seguenti M o t i v i La legge della regione Liguria 27 agosto 1984, n. 44 prevede alla tab. All. A, che i dipendenti alla quinta qualifica funzionale (collaboratore professionale) abbia anche "funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenze regionali anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e regolamentari". Agli stessi e' attribuita una particolare indennita' dall'art. 37, comma 1, lett. b del C.C.N.L. del comparto. Tale personale per esplicita previsione deIl'art. 15, lett. e della legge regionale n. 44/1984 esplica la vigilanza in materia ittica, venatoria, e silvopastorale e come si e' detto ha diritto ad un'indennita' fissa per tale attivita'. La legge regionale impugnata, ha attribuito alle qualifiche VI, VII e VIII genericamente compiti di vigilanza sulle attivita' espletate dalla regione in base a leggi e regolamenti statali e regionali, nonche' ha previsto che tali funzionari svolgano "compiti di polizia giudiziaria o amministrativa o comunque con accertamento di violazioni a norme di carattere penale, amministrativo o tributario" (art. 1). Inoltre a tali funzionari e' stata estesa la corresponsione dell'indennita' speciale prevista dal contratto collettivo nazionale per il personale di vigilanza (che secondo la tab. A era quello della quinta qualifica). Tali disposizioni non sono conformi all'art. 117 della Costituzione che al primo comma prescrive che le leggi regionali non debbono travalicare i "limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato". Innanzitutto si deve evidenziare che manca ogni specificazione dei compiti di vigilanza attribuiti alle suddette qualifiche essendo evidente che i compiti di controllo e vigilanza non possono che essere per specifiche attivita' da indicarsi espressamente nella legge, come e' stato fatto per la quinta qualifica dell'art. 15 della legge n. 44/1984. Sembra che l'attribuzione dei compiti di vigilanza sia stata attribuita piu' ai fini della corresponsione dell'indennita' speciale non essendo specificato, neppure nella relazione illustrativa, su quali attivita' tale vigilanza si dovra' svolgere. A cio' si deve agggiungere che l'attribuzione a tutte le qualifiche che svolgono compiti di vigilanza, dei compiti di polizia giudiziaria e' in contrasto con il principio fondamentale dell'art. 57 del codice di procedura penale che riserva alle disposizioni delle leggi statali e ai regolamenti statali le funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p., in aggiunta alle categorie indicate negli art. 56 e 57 del c.p.p. Inoltre l'estensione con apposita previsione legislativa dell'indennita' speciale di vigilanza prevista dal contratto collettivo nazionale per talune qualifiche, a tutte le qualifiche che svolgono tali attivita', e' in contrasto con la disposizione dell'art. 2 della legge delega n. 421/1992 e gli artt. 45 e 49 del decreto legislativo n. 29/1993 in materia di riforma del pubblico impiego. Cio' ancor piu' ove i compiti di vigilanza non sono specificati nella legge. Come e' noto le disposizioni della legge delega e dei decreti delegati sono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost. (art. 2, comma 2 e 3, della legge n. 421/1992 e art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993). Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi secondo i principi di cui agli artt. 45 e 49 del decreto n. 29/1993. Pertanto anche le indennita' speciali, facendo parte del trattamento economico complessivo, non possono essere determinate per legge ma definite in sede di contrattazione collettiva, anche nel caso in cui si tratti di estensione di vigenti indennita', dovendosi stabilire per quali compiti in concreto e l'indennita' deve essere corrisposta. Ugualmente in contrasto con gli artt. 2 della legge delega n. 421/1992 e degli artt. 45 e 49 del decreto legislativo n. 29/1993, e' da considerarsi l'art. 3 della legge regionale in esame che prevede l'istituzione (con effetto retroattivo) di un particolare compenso giornaliero per il personale che esplica il servizio di gonfalone. Infine si osserva che la riduzione dello stanziamento del capitolo di bilancio 200 del 1997 anticipa la delibera legislativa di approvazione del bilancio del medesimo esercizio da parte del Consiglio regionale stesso.
Tutto cio' premesso e considerato, si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale della legge regionale in epigrafe. Roma, addi' 3 novembre 1997 Michele Dipace - avvocato dello Stato 97C1293