N. 193 SENTENZA 4 - 12 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti statali - Servizi
 suscettibili di riscatto ai fini della liquidazione dell'indennita'
 di buonuscita - Asserita inclusione di servizi per i quali il
 legislatore delegante aveva escluso la riscattabilita' - Conseguente
 eccesso di delega - Insussistenza - Non fondatezza nei sensi di cui
 in motivazione.
 
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 15, primo comma, e 56).
 
 (Cost., art. 76).
(GU n.17 del 24-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 15, primo
 comma, e 56 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.  1032  (Approvazione  del
 testo  unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei
 dipendenti civili e militari dello  Stato),  promosso  con  ordinanza
 emessa  il 26 gennaio 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per
 la  Basilicata  sul  ricorso  proposto  da  Materi   Filippo   contro
 l'E.N.P.A.S. ed altro, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1989
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  2,  prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  21 marzo 1990 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale  degli  artt.  15,
 primo  comma,  e  56  del  d.P.R.  29  dicembre  1973,  n.  1032,  in
 riferimento all'art. 76 della Costituzione.
    La  questione si e' posta a seguito del ricorso proposto dal dott.
 Filippo Materi, gia' dipendente del  Ministero  dei  trasporti  e  in
 quiescenza   dall'1   febbraio  1986,  contro  l'E.N.P.A.S.,  che  in
 osservanza dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1965,  n.  1368,  aveva
 ritenuto  non  riscattabile il servizio prestato dal ricorrente dal 9
 dicembre 1946 al 31 agosto 1968 alle dipendenze  del  soppresso  Ente
 Autotrasporto  Merci,  in  quanto  per  lo  stesso gli era gia' stata
 liquidata analoga indennita' previdenziale.
    Ad  avviso  del giudice a quo, il menzionato art. 2 deve ritenersi
 implicitamente abrogato dagli impugnati artt. 15, primo comma,  e  56
 del d.P.R. n. 1032 del 1973.
    L'art.  15  prevede  infatti  che  "i servizi statali non compresi
 nell'art. 14 nonche' i servizi non statali e i periodi  di  tempo  di
 cui e' prevista la computabilita' come servizio effettivo ai fini del
 trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono  ammessi  a
 riscatto"  per  la  liquidazione dell'indennita' di buonuscita. A sua
 volta il successivo  art.  56  sancisce  l'abrogazione  delle  "norme
 incompatibili con quelle contenute nel presente testo unico".
    Facendo  cadere  la  condizione  negativa  posta  dall'art.  2, il
 legislatore  delegato  avrebbe  pero'   violato   l'art.   76   della
 Costituzione.
    Con  l'art.  6  della  legge  28  ottobre  1970, n. 775 (avente ad
 oggetto modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968,  n.  249)
 il Governo era stato infatti delegato "a provvedere.... alla raccolta
 in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle  disposizioni
 in  vigore  concernenti  le  singole materie, apportando, ove d'uopo,
 alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per  il  loro
 coordinamento   ed   ammodernamento,   ai   fini   di   una  migliore
 accessibilita' e comprensibilita' delle norme e sempre con i  criteri
 indicati  nel comma precedente": cioe' quelli della "semplificazione"
 e dello "snellimento delle procedure....".
    In  definitiva,  conclude  il  giudice  rimettente,  l'art. 15 del
 d.P.R.  n.  1032  del  1973  ha  apportato  modifiche  di   carattere
 sostanziale  al  precedente  regime  normativo  concernente i servizi
 riscattabili, laddove il legislatore delegante  aveva  consentito  le
 sole  necessarie  modifiche  attinenti agli aspetti procedurali della
 materia.
    E'  quindi  rilevante ai fini della decisione e non manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15,
 primo  comma,  e 56 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte
 in cui non escludono, alla stregua di quanto  disposto  dall'abrogato
 art.  2  della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, la possibilita' per il
 dipendente  statale  di  riscattare,  ai  fini   dell'indennita'   di
 buonuscita,  i  servizi  pregressi  per  i  quali sia stata liquidata
 analoga indennita' previdenziale, in violazione  dell'art.  76  della
 Costituzione,  per eccesso di delega con riferimento all'art. 4 della
 legge 18 marzo 1968, n. 249, come sostituito dall'art. 6 della  legge
 28 ottobre 1970, n. 775.
    2.  -  L'ordinanza,  ritualmente comunicata e notificata, e' stata
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  2,  prima
 serie speciale, del 10 gennaio 1990.
    3.  -  E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che conclude per l'infondatezza della questione.
    Le  norme denunciate - osserva l'Avvocatura - non hanno modificato
 nella sostanza l'art. 2 della legge n. 1368 del 1965,  perche'  hanno
 semplicemente   omesso  di  esplicitare  il  principio  di  carattere
 generale, secondo cui un periodo di servizio puo'  essere  utilizzato
 una  volta  sola  ai  fini  del  trattamento  di previdenza: le norme
 denunciate, cioe',  non  consentono  affatto  che  un  periodo,  gia'
 considerato  ai  fini  previdenziali (con la fruizione della relativa
 indennita') possa una seconda volta, e cioe' ai fini della buonuscita
 E.N.P.A.S.,  essere  utilizzato per effetto del riscatto. Il silenzio
 della norma sul  punto  lascia  operante  il  consolidato  principio,
 secondo cui il servizio prestato nella pubblica amministrazione - sia
 esso effettivo o riscattato - puo' concorrere per una sola volta alla
 costituzione  della base pensionabile e dell'indennita' di buonuscita
 (principio  ben   noto   e   costantemente   seguito   dagli   organi
 amministrativi).  Sicche'  puo'  ritenersi  che  gli  artt. 15, primo
 comma, e 56 del d.P.R. n. 1032 del 1973,  semplificando  anche  nella
 forma  la  disciplina  riguardante  l'istituto  del  riscatto ai fini
 previdenziali,  abbiano  convenientemente  assolto  il   compito   di
 snellirne  la  relativa procedura, giusta quanto previsto dalla legge
 di delega.
                         Considerato in diritto
    1. - L'art. 15, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032,
 consente di riscattare  per  la  buonuscita  i  servizi  statali  non
 compresi  nel  precedente  art. 14, nonche' i servizi non statali e i
 periodi di tempo, di cui e' prevista la computabilita' come  servizio
 effettivo  ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello
 Stato. A sua volta, l'art. 56 dello stesso d.P.R.  dichiara  abrogate
 le norme incompatibili con quelle contenute nel testo unico.
    Ad   avviso   del   Tribunale   amministrativo  regionale  per  la
 Basilicata,  il  combinato  disposto  dei  due  articoli   menzionati
 comporta  l'abrogazione  dell'art.  2 della legge 6 dicembre 1965, n.
 1368, il quale  limita  la  riscattabilita'  per  la  buonuscita  dei
 servizi   prestati  presso  gli  enti  di  provenienza  anteriormente
 all'inquadramento nei ruoli statali, ai servizi per i quali  non  sia
 stata gia' liquidata analoga indennita' previdenziale.
    Sotto  questo  aspetto,  il  decreto  legislativo  considerato  si
 porrebbe  in  contrasto  con  l'art.  76   della   Costituzione.   Il
 legislatore delegato avrebbe infatti apportato modifiche di carattere
 sostanziale al precedente  regime  normativo  concernente  i  servizi
 riscattabili,  mentre  la  legge  di  delegazione  avrebbe consentito
 soltanto  modifiche  attinenti   agli   aspetti   procedurali   della
 disciplina.
    2.  -  La  questione  di legittimita' costituzionale sollevata dal
 Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata si fonda  dunque
 sull'effetto  abrogativo  che  gli  artt.  15,  primo comma, e 56 del
 d.P.R. n. 1032 del 1973 eserciterebbero  nei  confronti  dell'art.  2
 della  legge  n. 1368 del 1965. Sarebbe infatti la modifica normativa
 conseguente all'abrogazione a rendere il decreto  delegato  eccedente
 rispetto alla delega.
    Senonche'  l'incompatibilita'  dell'art. 2 della legge n. 1368 del
 1965 con il primo comma dell'art. 15 del d.P.R. n. 1032 del 1973  non
 e'  cosi'  evidente,  ne' cosi' certa, come l'ordinanza di rimessione
 sostiene, limitandosi a porre  a  raffronto  il  contenuto  letterale
 delle  due  norme  e  traendone  in  modo  apodittico  la conseguenza
 abrogativa.
    All'opposto, anche alla stregua dell'orientamento del Consiglio di
 Stato in sede consultiva, e' dato per certo proprio il  contrario,  e
 cioe'  che, pur dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 1032 del 1973,
 l'art. 2 della legge n. 1368 del 1965 e' tuttora in vigore; quindi, i
 servizi gia' ricordati in tanto sono riscattabili, agli effetti della
 liquidazione da parte dell'E.N.P.A.S. dell'indennita' di  buonuscita,
 in quanto non sia stata gia' corrisposta dall'ente di provenienza del
 dipendente analoga indennita' previdenziale.
    Del  resto, risulta sufficientemente chiaro che con il primo comma
 del menzionato art. 15, ed anche con il successivo secondo comma,  il
 legislatore delegato ha provveduto soltanto a stabilire quali siano i
 servizi  suscettibili  di  riscatto  ai   fini   della   liquidazione
 dell'indennita'  di  buonuscita.  Rispetto  ad una tale enunciazione,
 potrebbero  considerarsi  contrastanti   eventuali   previsioni   che
 escludessero  dalla  riscattabilita' una o piu' categorie di servizi,
 mentre opera ad un livello diverso la norma che,  con  riferimento  a
 tutti  i  servizi  considerati,  impedisce il cumulo delle indennita'
 previdenziali di fine rapporto.
    Qualunque  valutazione  voglia  darsi di tale regola - che risulta
 peraltro ragionevole e conforme al  principio  per  cui  la  medesima
 prestazione  lavorativa, come non puo' dar luogo ad una pluralita' di
 rapporti retributivi, cosi' non puo' dar luogo ad una  pluralita'  di
 rapporti  previdenziali  - e' evidente che si tratta di regola la cui
 asserita incompatibilita' con il piu' volte menzionato  art.  15  non
 appare sorretta dagli argomenti esposti nell'ordinanza di rimessione.
    Alla  stregua della esposta interpretazione della norma censurata,
 non sussiste il denunciato contrasto con la legge  di  delegazione  e
 deve   essere   quindi  esclusa  la  violazione  dell'art.  76  della
 Costituzione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di legittimita' costituzionale degli artt. 15, primo comma, e 56  del
 d.P.R.  29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle
 norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti  civili
 e  militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 76 della
 Costituzione,  dal  Tribunale   amministrativo   regionale   per   la
 Basilicata con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0444